Affacciandoci all’ultimo mese dell’ultimo anno disponibile per usufruire del Superbonus con aliquota 110%, ci pare utile fare alcuni chiarimenti:

1.

Poiché per le persone fisiche vale il principio di cassa, il diritto alla detrazione sorgerà nell’anno in cui è stata effettivamente sostenuta la spesa.

Non è però ammessa l’anticipazione di spese nel 2023 per lavori o SAL che termineranno nel 2024. Non si potrà, quindi, maturare il credito nel 2023 in caso di sostenimento della spesa entro l’anno, poiché non ci sono i presupposti per asseverare l’effettiva conclusione dei lavori e per apporre il visto di conformità. Entrambi elementi essenziali per la cessione del credito.

Non è quindi possibile anticipare i pagamenti rispetto all’effettiva realizzazione degli interventi agevolati.

2.

Per quanto riguarda le fatture con sconto integrale emesse a cavallo d’anno, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

per non perdere il diritto alla detrazione bisogna inviare la fattura allo SDI entro il 31/12/23.

Nel caso di fatture emesse in data 31/12/23 la fattura va inviata allo SDI il 10/01/24. La spesa indicata, però, è da considerarsi sostenuta nel 2024 e quindi si perderà il diritto alla detrazione del 110%.

3.

I maggiori dubbi sorgono in caso di fatture con sconto integrale, accompagnate a fatture senza sconto, o con sconto parziale per la parte eccedente il massimale.

In questo caso ad oggi non vi sono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma basandoci sulla norma in vigore per le fatture con sconto parziale riferite a bonus “minori”, si fa riferimento al momento in cui viene sostenuta la spesa.

Quindi in questo caso, la fattura senza sconto o con sconto parziale per la parte eccedente il massimale, deve essere pagata con bonifico parlante entro il 31/12/23, per essere sicuri di non perdere il diritto alla detrazione.

 

A cura di Lorenzo Merli e Andrea Bertocco