La Caparra nel contratto: confirmatoria o penitenziale?
Quando si sottoscrive un contratto – per l’acquisto di una casa, di un’automobile o per la fornitura di un servizio – è frequente che venga richiesto il versamento di una somma a titolo di caparra.
Tuttavia, non tutte le caparre hanno la stessa funzione: nel nostro ordinamento esistono la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale, disciplinate rispettivamente dagli articoli 1385 e 1386 del Codice Civile.
Comprendere la differenza è importante per conoscere i propri diritti e doveri in caso di problemi.
La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.)
La caparra confirmatoria è la forma più comune. Serve per garantire la serietà del contratto e per offrire una garanzia in caso di inadempimento.
Gli effetti pratici di tale caparra sono i seguenti:
- Se il contratto viene regolarmente rispettato ed eseguito, la caparra si trasforma in un acconto sul prezzo pattuito.
- Se la parte che ha versato la caparra è inadempiente ossia non rispetta gli impegni, l’altra può trattenere la somma ricevuta.
- Se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, la controparte ha diritto a chiedere la restituzione del doppio.
Inoltre, l’art. 1385 c.c. riconosce alla parte adempiente (cioè a chi ha mantenuto i propri impegni) una facoltà importante: può accontentarsi della caparra oppure può decidere di pretendere l’esecuzione del contratto (ad esempio, ottenere la consegna del bene o la prestazione pattuita) o di chiedere la risoluzione del contratto con risarcimento del danno.
La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.)
In caso di caparra penitenziale, le parti stabiliscono fin dall’inizio che ciascuna di esse potrà recedere dal contratto pagando un prezzo prestabilito: la caparra stessa.
Gli effetti pratici di tale caparra sono i seguenti:
- Chi recede perde la caparra versata.
- Se recede la parte che ha ricevuto la caparra (ossia chi vende), deve restituire il doppio.
Qui non c’è un inadempimento colpevole, ma un vero e proprio diritto di recesso. La caparra penitenziale rappresenta quindi il “costo” per sciogliersi dal contratto.
Mancata indicazione nel contratto della tipologia di caparra
Se nel contratto viene semplicemente indicata la parola “caparra” senza precisare se sia “confirmatoria” o “penitenziale”, la legge stabilisce che, nel silenzio delle parti, la caparra deve essere intesa come confirmatoria.
Caparra confirmatoria: esempio pratico
Mario e Lucia firmano un contratto preliminare per la vendita di un appartamento. Mario (acquirente) versa a Lucia (venditrice) 10.000 euro a titolo di caparra confirmatoria. Di conseguenza:
- Se Mario non rispetta il contratto, Lucia potrà trattenere i 10.000 euro.
- Se invece è Lucia a non rispettare l’impegno, Mario potrà chiedere indietro 20.000 euro (il doppio della caparra) oppure potrà chiedere al giudice di ottenere la consegna dell’immobile (esecuzione del contratto).
Caparra penitenziale: esempio pratico
Se le parti hanno pattuito una caparra penitenziale:
- Mario (acquirente) può decidere di rinunciare all’acquisto perdendo i 10.000 euro.
- Lucia (venditrice) può decidere di recedere dal contratto restituendone il doppio, ossia 20.000 euro.
Caparre molto elevate e caparre multiple nello stesso contratto
Le parti sono libere di stabilire l’importo della caparra e persino di prevedere più versamenti in momenti diversi. Tuttavia, se la caparra versata è molto alta e sproporzionata rispetto al valore del contratto, potrebbe essere qualificata come anticipo o acconto sul prezzo, con le relative conseguenze:
- Sotto il profilo civile, l’ acconto deve essere restituito se si esercita il recesso in presenza di caparra penitenziale.
- Sotto il profilo fiscale, la caparra è considerata una garanzia e quindi non è tassata. Gli anticipi/acconti invece sì e sono soggetti a IVA.
Analogo discorso in caso di caparre multiple nello stesso contratto.
Conclusione
La distinzione tra caparra confirmatoria e penitenziale influisce sia sui diritti delle parti, sia sugli aspetti fiscali.
In caso di caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), la parte adempiente può trattenere la caparra, chiederne il doppio o pretendere l’esecuzione del contratto.
In caso di caparra penitenziale (art. 1386 c.c.), la caparra è il prezzo per esercitare un diritto di recesso.
In caso di importi sproporzionati o versamenti multipli, questi possono trasformare, almeno in parte, la caparra in acconti soggetti a IVA.
Per evitare non solo contenziosi legali ma anche contestazioni di natura fiscale, è dunque fondamentale che la clausola sulla caparra sia redatta in modo chiaro e preciso.
A cura di Egidio Veronesi
Il pericolo del “Copia e Incolla” nei contratti aziendali
Nell’operatività quotidiana, le imprese spesso si ritrovano a dover predisporre contratti o accordi commerciali con fornitori, clienti, collaboratori o partner diversi.
In questi casi, la tentazione di ricorrere al cosiddetto “copia e incolla” – riprendendo testi già utilizzati in passato o modelli trovati in rete – è molto diffusa. Questa pratica, apparentemente veloce ed economica, può nascondere tuttavia parecchie insidie.
Ogni contratto è unico
Un contratto non è un semplice insieme di clausole standard: è un documento che regola diritti, doveri e responsabilità tra parti specifiche, in un contesto altrettanto specifico.
Un testo “generico” o riciclato rischia di non considerare:
- le peculiarità delle parti (ad esempio, un’impresa con determinate caratteristiche strutturali e organizzative);
- gli scopi specifici dell’accordo, che possono variare da caso a caso;
- i riflessi giuridici e fiscali, spesso sottovalutati ma fondamentali per evitare contestazioni future;
- gli obblighi e i rischi derivanti dalla sottoscrizione.
Se l’azienda utilizza in modo ricorrente uno stesso contratto (ad esempio quello proposto ai clienti per la vendita dei propri prodotti), è plausibile dotarsi di un modello standard aziendale, con uno spazio libero per le eventuali integrazioni. Tuttavia, quando si presenta una necessità particolare e diversa dall’ordinario, affidarsi al “copia e incolla” può rivelarsi deleterio.
Nella mia esperienza professionale, capita talvolta che un cliente, per risparmiare sulla consulenza o per evitare di ricorrere ad un avvocato, mi scriva una mail con allegato un contratto “home made” cioè fatto in casa, chiedendomi: “Mi dà una controllatina a questo contratto?”. Raramente il testo risulta adeguato: nella maggior parte dei casi necessita di una revisione completa o addirittura di una nuova stesura. Per questo consiglio sempre di chiarire fin da subito le esigenze e gli obiettivi dell’accordo: è il modo migliore per costruire un contratto davvero utile e tutelante, evitando sorprese in futuro.
Lo “schema tipo”: utile ma non sufficiente
L’utilizzo di uno schema base nella redazione di un contratto può essere un buon punto di partenza, soprattutto per avere una struttura ordinata e chiara. Tuttavia, tale schema va personalizzato: ogni clausola dovrebbe essere valutata e adattata in funzione delle finalità concrete dell’accordo e delle esigenze delle parti coinvolte.
I rischi del “Copia e Incolla”
Il ricorso indiscriminato al “copia e incolla” può comportare:
- clausole inefficaci o nulle, perché in contrasto con la normativa applicabile;
- contraddizioni interne tra le diverse sezioni del contratto;
- squilibri contrattuali che potrebbero generare contenziosi;
- maggiori rischi fiscali o legali, anche in caso di controlli o verifiche.
La chiarezza: un elemento cardine di ogni contratto
Neppure il professionista più preparato può prevedere tutte le situazioni che si potrebbero presentare nel corso del rapporto contrattuale.
Per questo è importante che il contratto:
- sia ben strutturato, cioè redatto in modo logico e coerente;
- eviti di diventare troppo prolisso, appesantito da formule di rito o clausole ridondanti;
- punti alla chiarezza e all’essenzialità, così da risultare comprensibile e realmente utile alle parti in caso insorga una qualche divergenza.
A tal proposito, suggerisco di tenere sempre a mente i seguenti principi: definire in modo preciso volontà e obiettivi delle parti e non appesantire il testo con clausole improbabili o dettagliate previsioni di eventi remoti. Il Codice Civile fornisce già soluzioni per la maggior parte delle situazioni non previste. Qualora si desideri essere molto scrupolosi è possibile concludere il contratto con la formula: “Per quanto non previsto nel presente contratto o involontariamente omesso, le parti dichiarano di fare riferimento alle norme del Codice Civile”. Tuttavia, si tratta di una clausola superflua, poiché rappresenta un principio già valido in via generale.
Un contratto eccessivamente lungo e ripetitivo non solo rende più difficile la lettura, ma rischia anche di generare incertezza interpretativa. Meglio un testo breve, con poche clausole ben scritte, calibrate sulle esigenze concrete, piuttosto che un documento di decine di pagine riempito di frasi standard inutili.
Conclusione
Il contratto non è un mero adempimento formale, ma uno strumento di tutela (se formulato “ad probationem” ossia per la prova” – il cui significato ho trattato in un precedente articolo al seguente link: Forma del contratto: scritta o verbale? Facciamo chiarezza | M&W ): serve a regolare rapporti economici e giuridici in modo chiaro e sicuro.
Per questo, anche quando si parte da un modello, è fondamentale affidarsi a professionisti in grado di interpretare e adattare il testo alle reali esigenze dell’impresa.
Un contratto sintetico, chiaro e ben calibrato sulle parti e sugli obiettivi è l’unico modo per trasformarlo in un vero strumento di tutela.
A cura di Egidio Veronesi
Le “clausole vessatorie“ e la doppia firma sul contratto
Quando si sottoscrive un contratto – con una banca, una compagnia telefonica o un’assicurazione – spesso ci si trova davanti a documenti composti da numerose pagine di condizioni scritte in caratteri molto piccoli.
Si tratta dei cosiddetti “contratti per adesione”, ossia contratti predisposti interamente da una delle parti (di solito il venditore o fornitore del servizio). L’altra parte non ha margini di trattativa: può soltanto accettare le condizioni così come riportate o rinunciare alla stipula. Eventuali richieste di modifica vengono generalmente respinte, con motivazioni legate a vincoli interni, necessità di autorizzazioni legali o procedure complesse.
Di seguito analizziamo il significato della doppia firma che immancabilmente questi contratti richiedono.
La doppia firma: cosa prevede il Codice civile
Il Codice civile, all’articolo 1341, stabilisce che alcune clausole sfavorevoli per chi accetta di firmare un contratto “standard” predisposto dall’altra parte, sono valide solo se vengono approvate con una firma aggiuntiva e separata.
Tra queste rientrano, ad esempio:
- la facoltà di una sola parte di recedere liberamente dal contratto;
- limitazioni di responsabilità;
- decadenze o restrizioni del diritto di agire in giudizio;
- la possibilità, se dovesse esserci un litigio, di scegliere un tribunale diverso da quello del luogo di residenza del cliente.
Queste clausole sono definite vessatorie, in quanto più sfavorevoli rispetto alle disposizioni del Codice civile, che di regola mirano a tutelare entrambe le parti del contratto.
Funzione della doppia firma
La doppia firma serve a richiamare l’attenzione di colui che sottoscrive un contratto sulle clausole vessatorie, consentendogli di leggerle con maggiore consapevolezza prima di accettarle. In pratica, viene richiesta una firma per l’intero contratto e una firma specifica e separata per approvare in modo esplicito tali clausole a lui sfavorevoli.
Il nostro buon imprenditore dovrà quindi leggere attentamente proprio le clausole richiamate con la doppia firma, cercando di comprenderle appieno.
E le altre clausole? Sarebbe bene analizzarle tutte, ma si potrà confidare che siano conformi alle norme del Codice civile poste a tutela di entrambe le parti. A tal proposito si ricorda infatti, che le clausole vessatorie non richiamate con la doppia firma risultano nulle e non hanno effetto.
Necessità di attenzione da parte di chi redige il contratto
Dal punto di vista dell’azienda proponente che predispone il contratto, è importante non commettere l’errore, non conoscendo gli effetti giuridici della normativa, di sottoporre alla doppia firma tutte le clausole del contratto, anche quelle che non sono effettivamente vessatorie. Il detto che nel più sta il meno nei contratti non vale!
Far firmare in blocco tutte le clausole, svuoterebbe di significato la norma che mira a richiamare l’attenzione solo su alcune clausole specifiche (quelle sfavorevoli appunto).
La doppia firma deve essere richiesta e apposta solo ed esclusivamente sulle clausole effettivamente vessatorie.
Conclusioni
Quando occorre firmare un contratto predisposto dall’altra parte (spesso su moduli standard) si può confidare sulla correttezza dell’altra parte; tuttavia è importante leggere con attenzione almeno le clausole indicate per la seconda firma.
A volte, nei contratti, può essere anche richiesta la terza o quarta firma, ad esempio per il consenso privacy o per l’antiriciclaggio. Tali firme non creano problemi a chi le appone, ma solo a chi le chiede se non rispettano la specifica normativa.
A cura di Egidio Veronesi
La fiscalità nei contratti: adempimenti, obblighi e oneri in capo alle parti
Quando si sottoscrive un contratto – che sia di lavoro, di locazione, di fornitura o di collaborazione – l’attenzione si concentra spesso sugli aspetti pratici: attività da svolgere, tempi di esecuzione e condizioni economiche.
In tal modo si finisce per trascurare un elemento cruciale: le conseguenze fiscali che derivano dall’accordo.
Ogni contratto, infatti, può generare obbligazioni tributarie per le parti coinvolte. Ciò significa che, oltre a rispettare il contenuto dell’accordo, occorre considerare anche le imposte da versare, le ritenute da applicare, le eventuali dichiarazioni da presentare.
Esempi: un contratto di locazione comporta il pagamento di imposte di registro e di bollo, oltre alla tassazione dei canoni percepiti. Analogamente, un contratto di consulenza può implicare l’applicazione della ritenuta d’acconto e la successiva dichiarazione dei compensi.
Conseguenze fiscali nei contratti: le imposte
È importante distinguere tra imposte dirette e imposte indirette:
- le imposte dirette (come IRPEF o IRES) colpiscono il reddito prodotto grazie al contratto; quindi, vanno considerate nel calcolo della convenienza economica complessiva;
- le imposte indirette (come IVA, imposta di registro o di bollo) sono invece legate alla forma o all’esecuzione del contratto e si applicano, spesso, già al momento della sottoscrizione o del pagamento.
Rilevanza dello status delle parti
Un ulteriore aspetto spesso sottovalutato riguarda lo status delle parti. Le conseguenze fiscali variano in base alla natura giuridica ed economica dei contraenti: infatti non sono le stesse se a firmare il contratto è un imprenditore, una società o una persona fisica privata.
- per imprese e professionisti: possono entrare in gioco IVA, deducibilità dei costi e obblighi dichiarativi specifici.
- per le persone fisiche non titolari di partita IVA: il contratto può generare redditi tassabili come “redditi diversi” o “redditi fondiari”, con regole e adempimenti molto differenti.
Trascurare queste differenze può comportare errori, sanzioni e costi aggiuntivi. Pertanto, valutare gli effetti e conseguenze fiscali di un contratto sono aspetti fondamentali.
Esempi pratici
Può essere utile, al fine di comprendere meglio, qualche esempio pratico.
Contratto di noleggio di attrezzature
Imposte dirette: il canone di noleggio rientra nel reddito di impresa per il concedente. La tassazione è per maturazione economica e quindi deve seguire il criterio del “pro rata die” ovvero il corrispettivo viene ripartito sulla durata del contratto: se il contratto si estende su due anni solari, l’importo deve essere imputato in due esercizi.
Per l’utilizzatore, qualora si tratti di un’impresa e il noleggio sia inerente alla propria attività, il costo sarà deducibile dalle imposte. Fanno eccezione i contribuenti in contabilità semplificata che potranno, alternativamente, applicare il criterio di cassa oppure quello di registrazione della fattura.
Imposte indirette: il canone di noleggio è soggetto a IVA e richiede quindi l’emissione della fattura. Tuttavia, se il cliente è non residente e al tempo stesso anche imprenditore, la fattura dovrà essere emessa senza applicazione dell’IVA.
Contratto immobiliare o di appalto
Il contratto di noleggio rappresenta un esempio relativamente semplice. Diverso è il caso dei contratti immobiliari o di appalto, nei quali la situazione può diventare notevolmente più articolata.
In campo immobiliare, ad esempio, talvolta è necessario un esame approfondito dell’oggetto del contratto così come nel caso degli appalti, per i quali occorre indagare sia la tipologia di prestazione eseguita che il codice Ateco dell’azienda che esegue l’attività.
Conclusioni
La regola pratica, dunque, è semplice:
prima di sottoscrivere un contratto, occorre sempre chiedersi quali imposte o adempimenti possono derivarne, tenendo conto anche dello status delle parti.
In caso di dubbi, un check preventivo – anche rapido – con il proprio consulente, può evitare brutte sorprese e rendere l’accordo equilibrato, non solo sul piano legale ma anche economico.
A cura di Egidio Veronesi
Cosa deve contenere un contratto: gli elementi essenziali per la sua validità
Un contratto è un accordo scritto che serve a dare certezza a ciò che due o più soggetti si promettono reciprocamente. Come già evidenziato in un precedente articolo, la forma scritta non è sempre obbligatoria (ad esempio nei casi di compravendita o appalto), ma risulta fondamentale per formalizzare gli accordi e renderli vincolanti.
Non è necessario che un contratto sia complesso o pieno di formule giuridiche: la sua funzione principale è garantire chiarezza e tutela; tuttavia, per essere valido e utile, deve contenere alcuni elementi fondamentali (essenziali).
1. Le parti del contratto
Il contratto deve indicare chiaramente i soggetti che lo sottoscrivono:
- persone fisiche, con l’indicazione completa dei propri dati anagrafici ossia nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
- società, indicando denominazione, sede legale, numero di iscrizione al Registro imprese/Codice fiscale e generalità del rappresentante.
Un errore ricorrente da evitare consiste nell’indicare come parte contrattuale l’azienda individuale. L’impresa è definita nel Codice civile come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa e quindi costituisce un oggetto di diritto, non un soggetto. La parte contrattuale, pertanto, deve essere sempre la persona fisica che esercita l’attività di impresa, con l’indicazione delle sue generalità complete.
Esempio: non si deve indicare come parte contrattuale ‘la ditta individuale Gamma di Mario Rossi, nato a.. ecc…; bensì ‘Mario Rossi in qualità di titolare dell’impresa individuale Gamma’.
2. La causa del contratto
La causa del contratto rappresenta la ragione giuridica e pratica dell’accordo, ossia lo scopo essenziale che conferisce senso e validità al contratto stesso. Non deve essere confusa con il motivo personale per cui una parte decide di firmare.
Esempi:
– Nella compravendita la causa è lo scambio: una parte vuole trasferire un bene e l’altra vuole pagarlo.
– In un contratto di lavoro, la causa è lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione.
Se manca la causa, il contratto non ha valore. Essa consiste nella descrizione di ciò che viene scambiato o promesso: un bene, un servizio, un’attività. L’oggetto dello scambio deve, pertanto, essere chiaro, specifico e realizzabile.
3. Il corrispettivo
In quasi tutti i contratti deve essere presente una controprestazione: il pagamento di una somma, la fornitura di un servizio, la consegna di un bene, oppure uno scambio diverso (ad esempio una permuta).
È importante indicare l’importo, le modalità e i tempi di pagamento, nonché gli aspetti fiscali delle prestazioni (che saranno oggetto di approfondimento in un prossimo articolo).
4. I tempi e le modalità di esecuzione delle prestazioni
Un contratto privo di scadenze o regole precise rischia di generare incertezze. Specificare date, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni di entrambe le parti è fondamentale per dare chiarezza e concretezza all’accordo e prevenire liti future.
5. Le clausole aggiuntive
Oltre agli elementi essenziali, spesso si inseriscono clausole che disciplinano casi particolari, quali penali in caso di inadempimento, interessi di mora, modalità di risoluzione delle controversie, garanzie. Tali clausole non sono sempre obbligatorie, ma risultano utili per tutelare le parti.
Occorre però prestare attenzione ed evitare di inserire clausole contrarie alla legge : queste sono nulle, pur senza inficiare, nella maggior parte dei casi, la validità del contratto.
6. La forma e le firme
Infine, è necessaria la sottoscrizione del contratto da parte di tutti i soggetti coinvolti: senza firme il contratto resta carta priva di valore.
In generale è sufficiente una scrittura privata firmata; tuttavia, vi sono casi in cui la legge richiede forme particolari (ad esempio, la compravendita di un immobile deve avvenire con atto notarile).
Conclusioni
Un contratto non è un mero adempimento burocratico, ma uno strumento di sicurezza e trasparenza. Se contiene i suoi elementi essenziali – soggetti, oggetto, corrispettivo, tempi e modalità di esecuzione, eventuali clausole e firme – permette di collaborare con chiarezza, riducendo al minimo rischi e incomprensioni.
Nei prossimi articoli approfondiremo, in modo assolutamente pratico, alcuni ulteriori aspetti in modo da consentire ad ogni imprenditore di buona volontà di destreggiarsi con maggior sicurezza nel mondo dei contratti.
A cura di Egidio Veronesi
Forma del contratto: scritta o verbale? Facciamo chiarezza
Quando si parla di contratti, una delle domande più comuni è la seguente: serve sempre un contratto scritto, oppure è sufficiente un accordo verbale?
La risposta dipende dal tipo di contratto e da cosa prevede la legge.
Di seguito analizziamo in modo chiaro quando è obbligatoria la forma scritta e quando, invece, è valida anche la forma verbale.
1. Che cosa si intende per “forma” del contratto?
La “forma” di un contratto indica il modo in cui si manifesta l’accordo tra le parti:
- Forma scritta: l’accordo è redatto su supporto cartaceo o digitale.
- Forma verbale: l’accordo avviene oralmente, a voce.
- Per fatti concludenti: il contratto si conclude attraverso il comportamento delle parti, senza necessità di parole o scritti. Ad esempio sali su un autobus e paghi il biglietto (contratto di trasporto), oppure entri in un supermercato e metti la merce nel carrello (contratto di compravendita).
2. Il principio generale: libertà di forma
In Italia, il nostro ordinamento prevede, come principio di base, la libertà di forma (art. 1325 c.c. e art. 1350 c.c. comma 1):
Un contratto è valido anche se concluso oralmente, salvo che la legge non richieda una forma specifica (di solito quella scritta).
E’ importante tuttavia considerare che, in assenza di un documento scritto, può essere difficile dimostrare l’esistenza e il contenuto dell’accordo in caso di controversia. A tal proposito si ricorda il detto latino: “Verba volant, scripta manent! (le parole volano, gli scritti restano!)”
3. Quando è obbligatoria la forma scritta – Forma "ad substantiam"
La forma scritta è obbligatoria per la validità del contratto quando la legge lo prevede espressamente (forma cosiddetta ad substantiam). In questi casi, se il contratto non è redatto per iscritto, è nullo (art. 1325, n. 4, e art. 1418, comma 2, del Codice Civile).
Ecco alcuni esempi tipici previsti dall’art. 1350 c.c.:
– contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
– contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali su immobili;
– contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a 9 anni;
– contratti di società o associazioni riconosciute;
– contratti di matrimonio o convenzioni matrimoniali,
– donazioni, che richiedono anche l’atto pubblico e la presenza del notaio (art. 782 c.c.).
Tutti questi contratti richiedono la forma scritta “ad substantiam”: se manca, il contratto è nullo e non produce effetti giuridici.
Nota bene
La compravendita di immobili deve essere stipulata per iscritto ma non è necessario l’intervento del notaio per la validità dell’atto: è possibile acquistare un immobile mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti.
Tuttavia, senza l’autenticazione delle firme da parte di un notaio che ha accertato l’identità e la volontà delle parti, non è possibile procedere con la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari. La trascrizione è essenziale per garantire la piena tutela del diritto di proprietà: in assenza di tale adempimento, per ottenere la trascrizione sarà necessario ricorrere al giudice, con inevitabili costi e tempi più lunghi.
4. Quando è valida la forma verbale
In molte situazioni della vita quotidiana, non é necessario un contratto scritto. Gli accordi verbali sono perfettamente validi, purché ci sia l’accordo tra le parti e l’oggetto sia lecito e possibile.
Esempi di contratti validi anche in forma verbale:
– acquistare un caffè al bar;
– prendere un taxi;
– accordarsi con un amico per un piccolo prestito;
– accettare un lavoro occasionale (ma attenzione ai limiti fiscali e previdenziali).
Tuttavia, la forma scritta, anche se non obbligatoria, è sempre consigliata quando:
– l’importo del contratto è rilevante;
– le condizioni del contratto sono complesse ed articolate;
– si desidera avere una prova concreta in caso di problemi o contenziosi.
5. La forma “ad probationem”
In alcuni casi, la legge non impone la forma scritta per la validità del contratto, ma la richiede ai soli fini probatori, ossia solo come prova dell’esistenza del contratto, specialmente in sede giudiziaria. Si parla in questo caso di forma “ad probationem”.
Ad esempio, secondo l’art. 2725 c.c., i contratti che non possono essere provati per testimoni (come quelli che superano l’importo di € 2.582,28) devono essere provati attraverso un documento scritto.
In sintesi
| Tipo di contratto | Forma richiesta | Note |
| Vendita di un immobile | Scritta (art. 1350 c.c.) | Obbligatoria per validità |
| Lavoro subordinato a tempo determinato | Scritta | Pena trasformazione in tempo indeterminato. |
| Acquisto di un bene al supermercato | Verbale/fatti concludenti | Valido anche senza contratto scritto |
| Prestito tra amici di piccola entità | Verbale (ma meglio scritta) | Per evitare controversie |
| Locazione abitativa di breve durata (esempio per 3 mesi) | Scritta | Necessaria per registrazione all’Agenzia delle Entrate |
Conclusioni
La forma scritta non è sempre obbligatoria, ma rappresenta spesso una garanzia di chiarezza e sicurezza. Prima di concludere un contratto, è sempre opportuno valutare se sia il caso di formalizzare tutto per iscritto, anche solo mediante una semplice email o un documento firmato.
In caso di dubbi è consigliabile rivolgersi ad un professionista, per evitare errori che potrebbero generare contestazioni, costi imprevisti o contenziosi.
A cura di Egidio Veronesi
Perché ogni imprenditore dovrebbe conoscere (almeno) le nozioni giuridiche di base dei contratti del Codice Civile
Nella gestione dell’impresa, ogni decisione rilevante prende forma attraverso un contratto. Può trattarsi, ad esempio, di un contratto di fornitura, di affitto, di prestazione d’opera o di noleggio: ciascuno di essi comporta diritti, obblighi e talvolta rischi significativi.
Non è raro, tuttavia, che un imprenditore firmi documenti senza avere piena consapevolezza delle implicazioni giuridiche.
Proprio per questo motivo, emerge una necessità spesso sottovalutata: acquisire una conoscenza base della normativa sui contratti tipici disciplinati dal Codice Civile.
Di seguito, inizierò quindi a illustrare i principali motivi per i quali ogni “buon” imprenditore dovrebbe conoscere le nozioni basilari, indispensabili per orientarsi con sufficiente sicurezza nel mondo dei contratti che quotidianamente vengono firmati (un contratto non deve necessariamente essere scritto per avere validità, in quanto, in molti casi, la legge consente anche la forma verbale, purché siano rispettati determinati requisiti.).
Nei prossimi articoli verranno approfonditi:
- le regole fondamentali sulla formazione del contratto, con particolare attenzione agli elementi che deve contenere obbligatoriamente e alla corretta redazione delle varie clausole.
- i principali contratti tipici, esaminando le loro caratteristiche e le obbligazioni che comportano per le parti.
L’importanza di una conoscenza giuridica minima
Conoscere le regole alla base dei vari contratti non significa né diventare esperti di diritto, né pretendere che l’imprenditore possa sostituirsi al lavoro di un avvocato o consulente. Comprendere la struttura e le caratteristiche fondamentali dei contratti più comuni è semplicemente un dovere di buon senso.
Perché?
Perché firmare un contratto significa assumere obblighi giuridici e responsabilità. Di conseguenza, se non si conoscono il significato dei termini utilizzati o gli effetti delle clausole inserite, le probabilità di commettere errori, che possono mettere a rischio l’equilibrio e la sicurezza dell’impresa, aumentano drasticamente.
Inoltre, una conoscenza anche basilare delle regole contrattuali consente all’imprenditore di valutare, con maggiore consapevolezza, se e quando sia opportuno coinvolgere il proprio avvocato o commercialista per l’analisi e la valutazione di un contratto. Questo approccio permette di utilizzare in modo più efficiente le risorse professionali, evitando sia sottovalutazioni pericolose, sia consulenze superflue (e costose).
I contratti tipici: una bussola nel mare delle trattative
Il Codice Civile italiano disciplina una serie di contratti tipici, ognuno dei quali presenta una struttura giuridica specifica e ben definita. Tra i principali si possono trovare:
– contratto di compravendita;
– contratto di locazione o affitto;
– contratto di appalto;
– contratto di agenzia;
– contratto di società;
– contratto di prestazione d’opera;
– …e molti altri.
Conoscerli – anche solo in termini di definizione, obblighi delle parti e rischi principali – permette all’imprenditore di orientarsi meglio nelle trattative, di riconoscere clausole anomale e, soprattutto, di capire se è necessario coinvolgere un consulente legale o fiscale.
Prevenire i rischi legali attraverso la conoscenza
Prevenire è meglio che curare, soprattutto quando la “cura” coincide con una causa legale: i costi, in termini economici e di tempo, possono essere molto elevati, anche solo per far valere le proprie ragioni.
Molte controversie tra imprese, clienti e fornitori nascono da incomprensioni contrattuali o da clausole redatte in modo impreciso o interpretate erroneamente. In questi casi, i fraintendimenti possono generare conflitti difficili da gestire e potenzialmente dannosi per il proprio business. Disporre di una formazione base in materia contrattuale può quindi rappresentare un efficace strumento di prevenzione, riducendo i rischi legali e migliorando la qualità dei rapporti con clienti, fornitori e collaboratori.
Un investimento in consapevolezza
In definitiva, per un imprenditore, conoscere la normativa contrattuale di base non è un lusso,
ma un investimento in autonomia, consapevolezza e sicurezza nella gestione quotidiana dei propri affari.
A cura di Egidio Veronesi
Le Prestazioni accessorie nelle S.r.l.: strumento strategico di risparmio fiscale e compenso ai soci lavoratori
Uno dei tanti cavalli di battaglia proposti dai consulenti per attrarre online potenziali clienti interessati al risparmio fiscale, è rappresentato dalle cosiddette “prestazioni accessorie”. Si tratta di una modalità per compensare i soci che prestano attività lavorativa all’interno della Srl, alternativa al più spesso usato (o abusato) “compenso amministratori”.
In molti casi, infatti, soprattutto nelle Srl di piccole dimensioni, i soci lavorano direttamente e manualmente nell’impresa, spesso al fianco dei dipendenti. In tali contesti, il compenso riconosciuto ai soci riguarda principalmente l’attività lavorativa prestata, mentre la funzione amministrativa viene retribuita in misura minore ed esercitata da uno solo dei soci.
Cos'è una prestazione accessoria?
Le prestazioni accessorie sono obblighi, diversi dal conferimento di capitale, che i soci si impegnano a svolgere in favore della società. Sono previste dallo statuto e possono riguardare, ad esempio:
- attività operative o consulenziali;
- concessione in uso di beni;
- obblighi di non concorrenza o di presenza operativa.
Nella pratica, la prestazione accessoria più diffusa consiste proprio nell’obbligo per il socio di prestare attività lavorativa all’interno della società.
In molte realtà di piccole dimensioni, è mal tollerata la presenza di soci ‘non operativi’, ossia soci che non partecipano attivamente alla gestione quotidiana ma che, in qualità di apportatori di capitale, avanzano comunque legittima pretesa alla distribuzione degli utili. Spesso è difficile far comprendere che l’utile societario è generato sia dal lavoro prestato che dal capitale impiegato. In questo scenario, l’obbligo della prestazione accessoria previsto in statuto rappresenta una soluzione efficace per riequilibrare i rapporti tra i soci: qualora un socio cessi di svolgere la propria attività lavorativa, viene meno il presupposto per la sua permanenza in società e ciò può giustificare la sua esclusione e liquidazione.
Prestazione accessoria: inquadramento giuridico
La prestazione accessoria deve essere espressamente prevista nello statuto, secondo quanto stabilito dall’art. 2464, comma 3, del Codice civile. Lo statuto deve indicare il contenuto dell’obbligo, la durata, le modalità di esecuzione e il compenso (o almeno la modalità di determinazione).
È essenziale che la prestazione accessoria sia ben definita nello statuto onde evitare che l’obbligo si configuri come un rapporto di lavoro subordinato. È infatti perfettamente lecito instaurare un rapporto di lavoro subordinato tra un socio e la propria Srl; tuttavia, è importante distinguerlo chiaramente dalla prestazione accessoria.
Prestazione accessoria Vs Compenso amministratore
La scelta tra prestazione accessoria e compenso amministratore dipende dalla reale attività svolta dal socio:
- se il socio esercita funzioni di gestione, è meglio attribuirgli un compenso come amministratore;
- se lavora esclusivamente in modo manuale, è preferibile scegliere la prestazione accessoria;
- se svolge attività miste, occorre valutare bene le sue funzioni e poi predisporre una documentazione coerente (verbali, modifiche statutarie ecc.).
Aspetti fiscali
Deducibilità e regime fiscale
Il compenso corrisposto al socio è deducibile per la società sia nel caso di “compenso amministratore” che di “prestazione accessoria”. Il trattamento fiscale del compenso è dunque il medesimo, con la possibilità di fruire di tutte le relative detrazioni per redditi assimilabili al lavoro dipendente. Anche per quanto riguarda rimborsi e trasferte (tematiche già trattate in precedenti articoli), la disciplina applicabile è la medesima.
Tuttavia, occorre prestare attenzione alla corretta qualificazione del reddito. In caso di errata qualificazione del reddito, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la deducibilità del compenso. Si tratta di una situazione poco frequente, ma che non può essere esclusa del tutto.
Congruità del compenso
Un altro aspetto rilevante riguarda l’ammontare sia del compenso amministratore che della prestazione accessoria. Per quanto riguarda il compenso amministratore, un’ampia giurisprudenza ne ha riconosciuto la deducibilità anche per importi elevati, purché non del tutto sproporzionati rispetto al valore di mercato. Lo stesso principio di cautela vale anche per la prestazione accessoria: il termine stesso ‘prestazione’ implica lo svolgimento di un’attività precisa, che deve essere ben definita nello statuto e coerente con il compenso riconosciuto.
Ogni scelta deve essere guida da criteri di ragionevolezza e congruità. Finché non interviene un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, certe situazioni potrebbero sembrare prive di rischi, ma ciò non giustifica scelte scorrette.
L’affermazione “generica” secondo cui sia meglio riconoscere un compenso tramite prestazione accessoria anziché distribuire un dividendo è corretta, ma se rimaniamo entro i limiti della cosiddetta “congruità”: il compenso deve essere sempre adeguato e giustificato. Inoltre, va considerato che tale scelta risulta generalmente più vantaggiosa per redditi medio-bassi. Infatti, quando il reddito personale del socio supera i 50 mila euro, la tassazione della persona fisica (Irpef e addizionali) è praticamente la stessa della tassazione della società (Ires 24%) + ritenuta del 26% sui dividendi netti distribuiti.
Aspetti previdenziali
Un elemento spesso trascurato ma rilevante ai fini della convenienza complessiva è la contribuzione previdenziale. Il compenso per prestazioni accessorie, se riconducibile ad attività di lavoro, come quello per l’amministratore) è soggetto a contributi INPS. Questo onere previdenziale può rendere meno conveniente il pagamento di un compenso rispetto alla distribuzione di dividendi, che non è soggetta a contributi.
Pertanto, in presenza di redditi contenuti, può risultare più vantaggioso fiscalmente distribuire utili, anziché riconoscere compensi soggetti a contributi previdenziali.
Il caso delle Srl Artigiane
Un discorso a parte merita la posizione delle Srl artigiane. Infatti:
- Si applica la doppia contribuzione INPS in caso di compenso amministratore.
- I contributi INPS (deducibili dal reddito imponibile, riducendo di conseguenza l’Irpef dovuta) contribuiscono ad incrementare il monte contributivo della pensione (che prima o poi arriva). I giovani, in particolare, tendono a sottovalutare l’importanza della contribuzione previdenziale, ritenendola un costo non necessario vista la lontananza della pensione, salvo poi ricredersi con l’avanzare dell’età.
- Una Srl artigiana, iscritta nell’Albo delle imprese artigiane, può arrivare a risparmiare oltre 2.000 euro annui di contributi per ciascun lavoratore, rispetto ad una società con le medesime caratteristiche, non iscritta all’albo.
Conclusioni
Come spesso accade, una corretta “pianificazione fiscale” richiede un’analisi approfondita e non può essere improvvisata. Allo stesso modo, a mio avviso, non può essere trascurata la “pianificazione previdenziale”, che deve essere considerata parte integrante delle valutazioni economiche di una società.
E’ fondamentale tenere conto sia del tipo di rapporto lavorativo tra i soci e la società, sia degli importi in gioco: all’aumentare degli importi (sia degli utili che dei compensi) i vantaggi o gli svantaggi vanno spesso a ridimensionarsi.
Ogni volta, quindi, va fatto un accorto lavoro di analisi prima di prendere le decisioni più coerenti e vantaggiose.
A cura di Egidio Veronesi
Holding: uno strumento utile solo se ben utilizzato
Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse verso la costituzione di società holding, spesso viste come una soluzione per la gestione del patrimonio e delle partecipazioni. Molto spesso, tuttavia, troviamo in rete una moltitudine di esperti che promuovono l’utilizzo delle holding principalmente per finalità di risparmio fiscale.
In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza sull’argomento, evidenziando i reali vantaggi e i potenziali rischi, al fine di fornire strumenti utili per assumere decisioni corrette e informate.
Che cos’è una Holding
La holding è una società costituita principalmente per detenere partecipazioni in altre società o per gestire asset patrimoniali in modo strutturato e strategico. Le sue funzioni principali possono includere:
- la pianificazione successoria;
- la tutela del patrimonio;
- l’ottimizzazione delle strategie aziendali.
Esempi pratici di utilizzo corretto
Caso 1 – Pianificazione patrimoniale e successoria
Una famiglia imprenditoriale crea una holding per detenere le quote di due società operative: un’azienda di produzione e una immobiliare. I genitori trasferiscono progressivamente le quote della holding ai figli tramite patti di famiglia, ottenendo vantaggi in termini di continuità aziendale e risparmio sulle imposte di successione.
Caso 2 – Acquisizione di nuove partecipazioni
Un imprenditore costituisce una holding per accentrare le sue partecipazioni in tre società già operative ed utilizzarla come veicolo per future acquisizioni. La holding stipula contratti di finanziamento infragruppo e centralizza la tesoreria, migliorando la gestione finanziaria complessiva e la capacità di accesso al credito.
Gli usi impropri: cosa evitare assolutamente
Troppo spesso, si assiste all’utilizzo della holding con finalità distorte, principalmente per ottenere vantaggi fiscali indebiti. Tra gli utilizzi impropri più comuni troviamo:
- intestazione alla holding di beni personali dei soci, come immobili, auto di lusso o imbarcazioni, pur continuando però a farne un uso privato e personale;
- addebito alla holding di spese non inerenti all’attività d’impresa, come viaggi, spese familiari o altri costi di natura personale;
- utilizzo della holding come “bancomat”, prelevando fondi senza giustificazione o senza documentazione coerente con i rapporti societari e fiscali.
Esempi pratici di uso improprio (ma rimediabile)
Caso 1 – Immobile intestato alla holding ma usato dai soci
Due soci costituiscono una holding e le intestano una villa al mare. Formalmente la villa è un asset aziendale, ma in realtà viene utilizzata esclusivamente per vacanze private dai soci e dalle rispettive famiglie, senza alcun canone di locazione o contratto.
Caso 2 – Auto intestate alla holding ma usate privatamente
Una holding acquista due SUV di alta gamma intestandoli formalmente a sé stessa, ma i veicoli sono utilizzati esclusivamente dai soci per spostamenti personali.
Nei due casi illustrati il rimedio è far pagare ai soci un corrispettivo per l’utilizzo dei beni (auto, case e imbarcazioni) a “valori di mercato” con applicazione della relativa Iva. Tuttavia, ciò comporta la perdita dei vantaggi fiscali che si intendevano conseguire. In alcuni casi, l’obiettivo reale è quello di nascondere la disponibilità di beni intestandoli alla holding, distogliendo così il fisco da importanti indicatori di ricchezza.
Caso 3 – Prelievi non giustificati dal conto corrente societario
Un socio utilizza il conto corrente della holding per coprire spese personali (ad esempio: ristoranti, voli, hotel, utenze domestiche), senza che ci siano rimborsi spese o compensi formalmente deliberati.
Il caso n.3 non è invece rimediabile : un simile comportamento funziona fino a quando non interviene l’Agenzia delle Entrate.
I rischi fiscali: l’interposizione fittizia
Nei casi di utilizzo improprio ed in particolare nel terzo caso, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’interposizione fittizia ai sensi dell’art. 37 del DPR 600/1973. In presenza di tale condotta, l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di riqualificare le operazioni, attribuendo direttamente ai soci il reddito o il beneficio ottenuto tramite la holding, con recupero delle imposte dovute ed applicazione di sanzioni e interessi.
Conclusioni
La costituzione di una holding può rappresentare una scelta strategica in presenza di una reale esigenza di organizzazione societaria o patrimoniale. In caso contrario, la creazione di una struttura societaria esclusivamente finalizzata ad ottenere vantaggi fiscali indebiti o a nascondere beni personali può esporre i soci a conseguenze fiscali rilevanti.
Pertanto, è essenziale affidarsi a professionisti esperti, in grado di valutare attentamente l’opportunità della costituzione di una holding ed in grado di strutturarla correttamente dal punto di vista legale, fiscale e operativo.
A cura di Egidio Veronesi
Come si valuta un marchio aziendale? Una breve guida ai principali criteri e parametri da considerare
Il marchio rappresenta molto più di un semplice logo o nome: è ciò che rende un’azienda riconoscibile, affidabile e diversa dalle altre. Pensiamo a brand come Apple, Nike o Ferrari: il loro valore trascende i prodotti commercializzati. Ma come si determina il valore economico di un marchio?
Di seguito si illustrano i principali criteri e parametri utilizzati per valutare il valore di un marchio aziendale.
Cos’è un marchio?
Un marchio è qualsiasi segno distintivo (nome, simbolo, slogan, ecc.) che serve a identificare un’azienda o i suoi prodotti. Oltre all’aspetto grafico, un marchio racchiude anche la reputazione, la fiducia del pubblico e l’immagine che le persone hanno dell’azienda.
Come si valuta un marchio? I tre principali metodi
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Metodo dei costi
Si basa sui costi sostenuti per creare e promuovere il marchio (ad esempio grafica, pubblicità, registrazioni). Questo metodo è utile, ma non riflette davvero il valore attuale di mercato di un marchio.
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Metodo del confronto
Consiste nel confrontare il marchio con altri simili già venduti o valutati. Questo approccio presuppone la disponibilità di dati pubblici o transazioni reali, non sempre facilmente accessibili.
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Metodo dei guadagni futuri
È il metodo più utilizzato: si calcola quanto il marchio potrà far guadagnare all’azienda nei prossimi anni. Una delle modalità applicative prevede la stima del canone che si dovrebbe pagare per acquisire in licenza un marchio equivalente: tale importo, moltiplicato per gli anni di utilizzo previsti e opportunamente attualizzato con una formula finanziaria, fornisce una stima del valore del marchio. Se ad esempio l’uso di un marchio simile in licenza comporterebbe un costo annuo di 20.000 euro e si ipotizza un orizzonte temporale di sfruttamento di 10 anni, allora il marchio avrà un valore di circa 200 mila euro. Alla base di questa valutazione, in ogni caso, va considerato se effettivamente il marchio ha una “forza commerciale” e se lo si può provare in modo adeguato nella perizia di valutazione.
Cosa si prende in considerazione nella valutazione?
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Forza del marchio
Un marchio forte è conosciuto, stimato e seguito. Gli elementi che concorrono a determinare la forza del marchio includono:
- ampia riconoscibilità (principalmente dai potenziali clienti che possono scegliere l’azienda, convinti della bontà del marchio);
- fedeltà da parte degli attuali clienti;
- reputazione positiva consolidata nel tempo.
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Posizione sul mercato
Si valuta il grado di presenza e rilevanza del marchio all’interno del proprio settore di riferimento. Gli aspetti da analizzare sono:
- È leader o è uno tra tanti?
- Ha una buona quota di mercato?
- Si distingue dalla concorrenza?
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Guadagni legati al marchio
Si analizzano i prodotti o servizi venduti grazie al marchio. In particolare, occorre domandarsi:
- Quanto fattura l’azienda grazie al marchio?
- Può applicare prezzi più alti perché è un brand noto?
L’obbiettivo è comprendere quanto l’azienda fattura in più grazie al marchio, rispetto al caso in cui esso non esistesse.
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Protezione legale
Un marchio registrato e ben tutelato sotto il profilo legale presenta un valore superiore, perché è più difficile da copiare o usare senza permesso.
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Futuro e rischi
Si valuta anche per quanto tempo il marchio potrà continuare a generare valore e i potenziali rischi connessi alla sua permanenza sul mercato (ad esempio moda passeggera, concorrenza, crisi di reputazione, ecc.).
Ci sono regole internazionali?
Sì, la valutazione di un marchio dovrebbe sempre essere effettuata in conformità a standard internazionali, al fine di garantire coerenza e attendibilità dei risultati. Tra i principali riferimenti normativi troviamo:
- La norma ISO 10668, che definisce le linee guida per valutare i marchi. https://www.iso.org/standard/46032.html
- Alcuni principi contabili internazionali (usati nelle grandi aziende e nelle quotazioni in borsa).
Secondo la definizione contenuta nella nota 2.2 dei principi ISO 10668, il marchio è: “asset immateriale correlato al marketing, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nomi, termini, segni, simboli, loghi e design, o una combinazione di questi, destinati a identificare beni, servizi o entità, o una combinazione di questi, creando immagini e associazioni distintive nella mente degli stakeholder, generando così benefici/valori economici”.
Considerazioni finali
Valutare un marchio non è semplice e come scritto in precedenza, richiede un’analisi approfondita del legame tra il marchio ed i prodotti o servizi ai quali esso è associato.
Talvolta sul web è facile imbattersi nel suggerimento di registrare un marchio semplicemente con il “nome e cognome” del titolare. Tale approccio, se non adeguatamente motivato, può risultare fuorviante. È infatti opportuno che l’imprenditore si ponga una domanda fondamentale: quanto riuscirebbe a vendere l’azienda grazie al marchio, se io non ne facessi più parte?
Nella realtà esistono molti marchi coincidenti con il cognome del fondatore dell’azienda; si pensi a Galbani, Olivetti ecc. Si tratta, tuttavia, di realtà aziendali con storie importanti e un‘identità forte e autonoma, rispetto al bar di quartiere o alla piccola impresa artigianale.
Questo non significa, tuttavia, che il marchio non debba essere tutelato: per un’azienda con un buon fatturato e una storia di rilievo, la registrazione del proprio marchio rappresenta un atto di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio. Al contrario, operazioni meramente strumentali, finalizzate unicamente ad un effimero risparmio fiscale, – ad esempio la registrazione di un marchio da parte di una piccola azienda, il cui valore e fatturato è legato quasi esclusivamente alle persone di titolari o soci, per poi darlo immediatamente in licenza alla stessa – devono essere attentamente valutate, soprattutto qualora il valore del marchio sia difficilmente dissociabile dalla persona fisica del titolare o dei soci. In tali casi, la perizia di stima assume un ruolo centrale e deve ripercorrere e giustificare tutte le fasi del processo valutativo, dimostrando con elementi concreti la reale capacità del marchio di generare valore in autonomia.
Infine, teniamo ben presente che la coerenza e la solidità di tali operazioni emergono in modo equivocabile solo in presenza di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate: finché nessuno controlla (Agenzia delle Entrate) sono tutti bravi e intelligenti.
A cura di Egidio Veronesi











