La perdita d’esercizio è il risultato negativo dell’attività aziendale. Se dal bilancio risultano delle perdite, cumulando quelle dell’esercizio chiuso al 31.12.2023 con quelle degli esercizi precedenti, gli amministratori devono valutare l’ammontare delle stesse in relazione al patrimonio sociale al fine di verificare se debbano essere attivate le misure di salvaguardia previste dal Codice civile.

Ritorna la disciplina ordinaria

A seguito della pandemia Covid-19 negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal Codice civile per la copertura delle perdite, ma adesso con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna all’applicazione della disciplina ordinaria.

In particolare, l’art.6 del D.L. n.23/2020 ha previsto che per le perdite generate dalla gestione delle imprese per gli esercizi 2020,2021 e 2022 si derogasse alle norme ordinarie e che le perdite dovessero essere ripianate in un periodo di tempo più lungo rispetto ai termini ordinari, e cioè:

  • Per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31.12.2020 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
  • Per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31.12.2021 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
  • Per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31.12.2022 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

Cosa succede con il bilancio 2023

Con il bilancio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria e occorre quindi prestare attenzione in merito alla riduzione del capitale sociale per perdite e in particolare:

  • Per le perdite inferiori a 1/3 del capitale sociale, che non intaccano il capitale minimo, la perdita può essere riportata a nuovo senza limiti di tempo;
  • Per le perdite superiori a 1/3 del capitale, che non intaccano il capitale minimo, c’è il rinvio a nuovo delle perdite di un esercizio e se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate;
  • Per le perdite superiori a 1/3 del capitale, che comportano la diminuzione del capitale sotto il minimo legale, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento o la trasformazione della società o la messa in liquidazione;
  • Per la perdita integrale del capitale l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento.