Stop al lavoro, in condizioni di caldo estremo o anomalo in determinate fasce orarie, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica.
A partire da mercoledì 2 luglio entra in vigore il divieto di lavorare in questi settori, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello ‘Alto’.
La misura resta in vigore fino al 15 settembre 2025, salvo revoca anticipata.
Finalità del provvedimento
La Regione ha ritenuto necessario emanare un provvedimento a tutela della salute e dell’igiene pubblica, finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati all’aperto, senza possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura. La prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori, perché può causare stress termico e colpi di calore, con esiti talvolta anche gravi.
Settori coinvolti e fascia oraria del divieto
La misura prevede che è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale.
Sanzioni in caso di violazione del divieto
La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.
Si consiglia di interfacciarsi con il consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di adottare tutte le soluzioni necessarie per prevenire il rischio calore e verificare che il DVR sia aggiornato.
A cura di Paolo Mantovani
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