Con il contributo interventi energetici e prevenzione sismica, la Regione Emilia-Romagna intende intervenire sul tessuto imprenditoriale supportando gli investimenti verso l’efficienza energetica e la produzione di energia pulita, a basse emissioni di carbonio a prezzi accessibili per l’autoconsumo.
Il supporto agli investimenti in campo energetico viene proposto, in un’ottica di integrazione delle azioni, con interventi che hanno l’obiettivo di migliorare la prestazione sismica degli edifici in cui si svolgono le attività economiche.
Chi sono i soggetti beneficiari?
I soggetti beneficiari sono le imprese singole aventi qualunque forma giuridica e i soggetti giuridici iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Non possono accedere ai contributi previsti nel presente bando i soggetti che candidano progetti in favore del settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o in favore del settore della produzione primaria di prodotti agricoli. La distinzione è operata tenendo conto della funzione dell’immobile oggetto di riqualificazione o della destinazione dell’energia prodotta per autoconsumo.
Quali sono gli interventi ammissibili?
Gli interventi ammissibili sono quelli finalizzati:
- alla riqualificazione energetica degli edifici nei quali si svolge l’attività del soggetto richiedente;
- alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo del soggetto richiedente;
- al miglioramento/adeguamento sismico degli edifici nei quali si svolge l’attività del soggetto richiedente.
Gli interventi di cui sopra devono rispettare le seguenti condizioni generali di ammissibilità:
- non dovranno ricomprendere attività che sono parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in Emilia-Romagna o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva in Emilia-Romagna da uno stato membro dell’Unione o da un’altra Regione italiana;
- essere suggeriti dalla diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo (condizione valida solo per gli interventi di cui alle lett. a) e b);
- essere realizzati in siti produttivi operativi al momento della data di presentazione della domanda;
- essere assoggettati alla richiesta di un mutuo (durata di almeno 4 anni e per almeno il 50% dell’investimento complessivo);
- solo nel caso in cui le operazioni rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dovranno garantire esistenza della valutazione dell’impatto ambientale o procedura di screening.
Le spese ammissibili a finanziamento
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese, iva esclusa:
- Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla riqualificazione energetica comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
- Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
- Spese relative a opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l’obiettivo di miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento;
- Spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti(nella misura massima del 10 % delle voci di spesa a) +b) +c);
- Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5 % del totale dei costi diretti di cui alla lettera a),b), c) e d) conformemente a quanto previsto dall’art. 54, lettera a) “Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni” del Regolamento (UE)2021/1060. Pertanto, in fase di rendicontazione, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile. Dovranno tuttavia essere dettagliati i costi coperti con tale voce di spesa al fine di verificare la non coincidenza con le spese di cui alle voci di spesa da a) a d).
Si precisa che il contributo verrà concesso a fondo perduto nella misura massima del 25% della spesa ritenuta ammissibile, come di seguito specificato:
- 10 % della spesa ammissibile, determinata sommando tutte le voci di costo ammissibili di cui al successivo art. 4.2;
- 15% massimo della spesa ammissibile calcolato sulla base dell’attualizzazione dei costi di interessi per un mutuo di almeno 4 anni.
Scadenza per la presentazione della domanda
Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione tramite applicativo web Sfinge 2020, dalle ore 10.00 del 31 gennaio 2023 fino alle ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2023. La piattaforma informatica chiuderà anticipatamente al raggiungimento eventuale delle 400 domande.
L’applicativo web Sfinge 2020 sarà reso disponibile 2 giorni prima dell’apertura dei sopra indicati termini per la sola compilazione e validazione della domanda.
I contributi previsti sono cumulabili?
I contributi previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili, per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che sono concessi a titolo di un regolamento “de minimis”, ad accezione dei contributi del Fondo Centrale di Garanzie (FCG), istituito con Legge n. 662/96 per agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI. I contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, anche per i medesimi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell’investimento oggetto di contributo non superi il valore complessivo dell’investimento stesso e che la relativa normativa lo consenta.
Questi contributi sono concessi con riferimento al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” oggetto della comunicazione della commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto “Temporary framework Ucraina”, all’interno della misura 2.1 “Aiuti di importo limitato”. Nelle more della decisione di approvazione della notifica della Regione ai sensi di detta misura si stabilisce che, qualora la stessa non venisse accolta si farà riferimento al Regolamento (UE) 651/2014 e/o al Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”.