A partire dal 1° marzo 2023, a tutti coloro che nel periodo gennaio 2022-febbraio 2023 hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n.230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Le novità
La domanda di Assegno familiare era di norma presentata annualmente, invece per l’Assegno unico il rinnovo avverrà automaticamente fermo restando la soddisfazione dei requisiti richiesti.
Si precisa, che l’erogazione avverrà solo se la domanda si trova in stato di “Accolta”.
A differenza, invece, dell’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa” che inizierà solo al termine dei controlli previsti per le domande che si trovano in questi stati. Fermo restando l’esito positivo della verifica.
Variazioni della domanda
In alcuni casi sarà necessario modificare/integrare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata.
Di seguito alcuni esempi che possono dare luogo a modifiche:
- La nascita di figli.
- La variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio.
- Le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21anni).
- Le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori.
- I criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori.
- Variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021.
- Variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
Nel caso in cui fosse necessario segnalare eventuali variazioni e qualora queste si manifestassero, il beneficiario potenziale sarà chiamato dall’Istituto per intervenire sulla domanda precompilata.
Quando è necessario presentare l'ISEE
L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alla mensilità di gennaio e febbraio 2023.
In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
In caso di presentazione, invece, della nuova DSU per l’anno 2023 , si otterrà a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n.230/2021, in tema di importi maggiorati.
Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.
Canali di presentazione della domanda
Si ricorda che la domanda è inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
Contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa del gestore di appartenenza).
Utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.