Con la circolare n.17 del 26 giugno le Entrate oltre a riepilogare il perimetro dell’agevolazione hanno fornito chiarimenti sul bonus barriere architettoniche.

Di cosa si tratta

Si tratta di una serie di agevolazioni dedicate ai contribuenti che effettuano interventi per superare ed eliminare le barriere architettoniche.

Con tale termine si fa riferimento agli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti.

In particolare, per i lavori effettuati dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è prevista una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50 mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono stati eseguiti i lavori.

Lavori ammessi

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni);
  • Il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • Il rifacimento di scale ed ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici.

Nel caso di delibere condominiali, per l’approvazione di questi lavori occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

La medesima detrazione spetta inoltre anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei già menzionati interventi, quali ad esempio quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione di sanitari (spetta anche per il rifacimento del bagno del disabile).

L’agevolazione non si applica, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

A cura di Emanuela Sorrentino