Bonus colonnine anche per imprese e professionisti. Quando fare domanda?
La finestra temporale unica per fare domanda si aprirà il 26 ottobre alle ore 10:00 e ci sarà tempo fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2023.
I dettagli arrivano dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplina regole e condizioni.
Rientreranno nel conteggio dell’agevolazione, per un contributo pari al 40% delle spese ammissibili, i costi sostenuti dopo il 4 novembre 2021.
Due i canali per l’invio della domanda:
- per le imprese sarà necessario procedere tramite il portale Invitalia ;
- i professionisti dovranno inviare domanda a mezzo PEC all’indirizzo: CRE1@postacert.invitalia.it.
Alcuni dei dettagli forniti dal Ministero:
Tra le spese ammissibili rientrano quelle sostenute dopo il 4 novembre 2021, documentate mediante fattura elettronica e relative a:
- acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10 per cento);
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10 per cento).
I costi agevolabili dovranno essere considerati al netto dell’IVA.
Requisiti di accesso
A poter beneficiare del bonus del 40% sono, nel dettaglio:
- le imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- i professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
I requisiti specifici sono indicati nel decreto MASE del 25 agosto 2021.
Per quanto riguarda le imprese, l'agevolazione è riconosciuta ai soggetti che:
- hanno sede sul territorio italiano;
- risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
- non sono in situazione di difficoltà;
- sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.
Per quel che riguarda i professionisti, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di concessione ed erogazione del contributo:
- presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore dell’infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Necessiti di ulteriori informazioni?
Puoi contattare Invitalia che gestisce la misura per conto del Ministero:
Telefono: 800 77 53 97
Numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
A cura di Simone Vincenzi