Bonus colonnine anche per imprese e professionisti. Quando fare domanda?

La finestra temporale unica per fare domanda si aprirà il 26 ottobre alle ore 10:00 e ci sarà tempo fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2023.

I dettagli arrivano dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplina regole e condizioni.

Rientreranno nel conteggio dell’agevolazione, per un contributo pari al 40% delle spese ammissibili, i costi sostenuti dopo il 4 novembre 2021.

Due i canali per l’invio della domanda:

  • per le imprese sarà necessario procedere tramite il portale Invitalia ;
  • professionisti dovranno inviare domanda a mezzo PEC all’indirizzo: CRE1@postacert.invitalia.it.

Alcuni dei dettagli forniti dal Ministero:

Tra le spese ammissibili rientrano quelle sostenute dopo il 4 novembre 2021, documentate mediante fattura elettronica e relative a:

  • acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
  • la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10 per cento);
  • le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10 per cento).

I costi agevolabili dovranno essere considerati al netto dell’IVA.

Requisiti di accesso

A poter beneficiare del bonus del 40% sono, nel dettaglio:

  • le imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
  • i professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

I requisiti specifici sono indicati nel decreto MASE del 25 agosto 2021.

Per quanto riguarda le imprese, l'agevolazione è riconosciuta ai soggetti che:

  • hanno sede sul territorio italiano;
  • risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
  • non sono in situazione di difficoltà;
  • sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare;
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
  • non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

Per quel che riguarda i professionisti, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di concessione ed erogazione del contributo:

  • presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore dell’infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Necessiti di ulteriori informazioni?

Puoi contattare Invitalia che gestisce la misura per conto del Ministero:

Telefono: 800 77 53 97

Numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

A cura di Simone Vincenzi