Sanatoria- irregolarità formali

Entro il 31 ottobre 2023 sarà possibile aderire alla sanatoria per le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022 in materia di imposte sui redditi, IVA ed IRAP.

Si tratta di un ravvedimento operoso che consente la possibilità di sanare spontaneamente le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale.

Per la regolarizzazione occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui le violazioni si riferiscono. Il versamento potrà essere effettuato:

  1. In un’unica rata entro il 31 ottobre 2023;
  2. In 2 rate di pari importo con scadenza rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.

Ricordiamo che, affinché la regolarizzazione possa perfezionarsi, sarà necessario procedere alla rimozione delle irregolarità ed omissioni entro il 31 marzo 2024.

Quali sono le violazioni definibili?

Le violazioni definibili sono:

  1. l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta;
  2. i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta;
  3. irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente;
  4. omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  5. presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  6. omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
  7. irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta;
  8. omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  9. omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva;
  10. erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
  11. violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  12. tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  13. irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  14. omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  15. omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  16. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  17. detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;
  18. omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale;
  19. mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

Come può aiutarvi il nostro Studio?

Vi chiediamo gentilmente di farci sapere se è vostra intenzione aderire alla sanatoria e per quali periodi d’imposta, così da provvedere all’inserimento del tributo in F24 da parte nostra.

Per ulteriori dubbi e necessità rimaniamo a disposizione.

Clicca sull’icona per contattarci

A cura di Letizia Antoni e Chiara Miselli


Obbligo di fattura elettronica forfettari

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario.

Ricordiamo che il 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica era diventata obbligatoria solo per i forfettari che nell’anno precedente avevano realizzato ricavi superiori a 25.000€.

Il regime transitorio terminerà, quindi, a fine 2023 e subentrerà l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.

Termini e sanzioni

Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari fino ad ora si applicano i termini di emissione della fattura elettronica in vigore anche per tutti gli altri contribuenti, che si possono riassumere nel seguente modo:

  • fattura elettronica immediataentro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce;
  • fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In caso di invio tardivo della fattura, sono previste le seguenti sanzioni:

  • tra il 5% e il 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, in quanto la violazione è relativa a operazioni non imponibili;
  • da 250 a 2.000€ se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Le fatture per prestazioni sanitarie

Come noto, per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non hanno potuto emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Successivamente, il già menzionato esonero dalla fatturazione elettronica è stato esteso all’anno 2023.

Dunque, in base alla normativa in vigore, anche i medici e gli altri operatori sanitari, dal 1° gennaio 2024 dovranno emettere (salvo ulteriore proroga) la fattura elettronica.

Resta il fatto che il divieto alla fatturazione elettronica (da cui l’esonero per legge) è stato imposto dal garante della privacy e ad oggi non sembra che ci siano prese di posizioni diverse rispetto a quelle che hanno obbligato a prevedere l’esonero.

Occorrerà comunque monitorare l’evolversi della situazione.

Come emettere fattura elettronica?

Innanzitutto, serve avere un software in grado di codificare la fattura in linguaggio XML (il formato richiesto dalla normativa) e di inviarla al Sistema di Interscambio (SdI) attraverso il codice univoco assegnato.

Poi bisogna compilare la fattura elettronica.

Infine, è necessario apporre la firma digitale, inviare la fattura allo Sdi ed effettuare la conservazione sostitutiva. 

Come ricevere fatture elettroniche?

  • Nella casella PEC;
  • Nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;
  • Nel software di fatturazione, dove le puoi gestire insieme alle fatture inviate, in modo veloce e ordinato.

Come conservare le fatture elettroniche?

È necessaria la conservazione sostitutiva a norma per 10 anni.

Attenzione! Per conservazione sostitutiva non si intende conservare il pdf. della fattura sul proprio PC o altri sistemi di archiviazione.

Si tratta di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge che permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento.

Esistono molti software sul mercato, alcuni gratuiti ma basici (come il Software dell’Agenzia delle Entrate), altri più completi e funzionali come Fatture in Cloud con il quale sarà anche possibile condividere in tempo reale tutti i dati con lo Studio.

È possibile acquistare e attivare la propria licenza direttamente dal sito web www.fattureincloud.it oppure è possibile accedere a tariffe ridotte richiedendo una licenza fatture in cloud direttamente a M&W.

A cura di Simone Vincenzi


Comunicazione titolare effettivo

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 236 del 9.10.2023 del Decreto MIMIT 29.9.2023 (attestante l’operatività del sistema di comunicazione) inizia a decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei titolari effettivi delle imprese.

Chi è il titolare effettivo?

Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

Entro l’11.12.2023

  • le imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., Spa, Sapa e società cooperative);
  • le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche);
  • i trust

dovranno provvedere ad inviare i dati e le informazioni relative alla propria titolarità effettiva esclusivamente in via telematica.

I soggetti obbligati a tale comunicazione sono:

  • gli amministratori, per le società dotate di personalità giuridica;
  • il fondatore o coloro cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione per le persone giuridiche private;
  • il fiduciario del trust (o di istituti giuridici affini).

Tali soggetti dovranno provvedere a sottoscrivere digitalmente in proprio la comunicazione telematica.

Chi può inviare la comunicazione?

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa da un intermediario abilitato attraverso l’applicativo DIRE.

Per tutti i soggetti costituiti successivamente all’10.10.2023, la comunicazione telematica della propria titolarità effettiva deve essere effettuata entro 30 giorni dall’ iscrizione nei rispettivi registri.

Tali dati saranno, poi, soggetti a comunicazioni di variazione (entro 30 giorni dalla data dell’atto che determina la variazione) e a conferma annuale (entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma).

L’invio delle comunicazioni (iscrizione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni) saranno soggette a diritti di segreteria di cui al Decreto MIMIT 20.4.2023.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

A cura di Simone Vincenzi


Bando Voucher Digitali I4.0 Cciaa Ferrara

Al via l’edizione 2023 del bando a sostegno delle iniziative di digitalizzazione e di transizione ecologica delle imprese iscritte nel Registro delle Imprese di Ferrara/Ravenna.

Continua l’impegno della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna nel sostenere le Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori, localizzate nelle province di Ferrara o di Ravenna, che investono nelle nuove tecnologie digitali, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0 e dell’iniziativa strategica di Sistema “La doppia transizione digitale ed ecologica“.

Il contributo massimo erogabile per ogni impresa è di 5.000 euro, oltre ad eventuali premialità previste dal bando.
L’investimento minimo previsto è pari a 2.000 euro.
L’intensità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute e ammesse.

Interventi agevolabili

Misure di innovazione tecnologica che dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1:

a) robotica avanzata e collaborativa;

b) interfaccia uomo-macchina;

c) manifattura additiva e stampa 3D;

d) prototipazione rapida;

e) internet delle cose e delle macchine;

f) cloud, High Performance Computing-HPC, fog e quantum computing;

g) soluzioni di cybersecurity e business continuity;

h) big data e analytics;

i) intelligenza artificiale;

j) blockchain;

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

l) simulazione e sistemi cyber fisici;

m) integrazione verticale e orizzontale;

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, bar code, etc.).

p) sistemi di e-commerce, escluse mere spese di web marketing;

q) sistemi per lo smart working e il telelavoro (escluso il mero acquisto di smartphones e tablets).

Alcuni prerequisiti

  • la domanda di contributo va presentata solo se il progetto è già realizzato e concluso e se si è in possesso di tutti i documenti di spesa già pagati;
  • le fatture ammissibili potranno essere datate dall‘ 1 gennaio 2023 sino al giorno di presentazione della domanda;
  • non potranno presentare domanda le imprese che hanno già beneficiato del contributo sulle edizioni 2021 e 2022 del Bando Voucher digitali I4.0.

Termini di presentazione

La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma Web Telemaco, con firma digitale del titolare o del legale rappresentante dell’impresa richiedente.

Il bando sarà aperto dal 20 ottobre al 20 novembre 2023.

Vista la limitatezza dei fondi si suggerisce di inviare la domanda immediatamente il primo giorno di apertura della “finestra”.

A cura Simone Vincenzi


Centrale Rischi di Banca d’Italia: la carta d’identità bancaria della tua impresa

Quando un imprenditore si presenta in banca serve conoscere la suacarta d’identità bancaria e quella della sua impresa. Questa carta d’identità bancaria si chiama Centrale Rischi.  

Non conoscere il contenuto della propria Centrale Rischi è molto pericoloso perché significa non sapere come le banche ti giudicano. 

La Centrale dei Rischi (CR) è una banca dati che fornisce una fotografia d’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario in genere. Questi dati sono utilizzati per valutare il merito creditizio delle imprese clienti. In sostanza serve alle banche per valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi. 

La Centrale Rischi è gestita dalla Banca di Italia che riceve ogni mese le informazioni dagli intermediari che segnalano tutte le posizioni in capo ad aziende e famiglie. 

Non si tratta di una lista nera

La Centrale Rischi non è una “lista neradove vengono inseriti i cattivi pagatori, essa raccoglie informazioni positive e negative a disposizione delle banche e degli intermediari finanziari.

Queste informazioni riguardano la categoria, la durata, le garanzie fornite, l’utilizzo, la tipologia (mutuo, leasing, apertura di credito in conto corrente, ecc.). 

In Italia esistono anche altri archivicentralizzati” sul credito gestiti da soggetti privati. Sono i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), ad es. Crif Eurisc, Experian, CTC, Assilea. 

I vantaggi di conoscere la propria Centrale Rischi

Conoscere la propria Centrale Rischi significa: 

  •  sapere in ogni momento come si è fotografati dal sistema finanziario;  
  • correggere eventuali anomalie causate da segnalazioni errate fatte da intermediari che possono limitare l’accesso al credito nel momento del bisogno;  
  • gestire attivamente i propri rapporti e le conseguenti linee di credito.

Un costante monitoraggio e analisi della CR permette all’azienda di poter pianificare al meglio le richieste di accesso al credito evitando sorprese e riducendo i costi.  

Come accedere

È possibile accedere alla propria Centrale Rischi attraverso il Portale di Banca d’Italia il quale fornisce un elaborato tecnico che va poi analizzato per rendere le informazioni di più facile comprensione. 

A cura di Simone Vincenzi


Bando contributo a fondo perduto- export digitale

Obiettivi

Il bando, gestito da Unioncamere Emilia-Romagna , prevede la concessione di contributi per la realizzazione di percorsi di internazionalizzazione e di promo-commercializzazione delle imprese e del sistema regionale, contribuendo ad accrescere il numero delle imprese esportatrici, oltre a supportare le imprese per accedere ai servizi offerti dagli strumenti digitali e/o per consolidare il loro utilizzo.

Chi sono i destinatari

Micro, piccole o medie imprese manifatturiere, esportatrici e non esportatrici con sede legale e/o unità operativa in Emilia-Romagna, senza vincolo di fatturato.

Verificare il Codice Ateco.

Tipologia e misura del contributo

Il contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 10 mila euro), quello massimo ammonterà a 10 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 20 mila euro). L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.

Ambiti di attività

Le imprese potranno presentare un solo progetto articolato in almeno 2 ambiti di attività (senza vincolo sul numero di Paesi target):

  • Temporary Export Manager e Digital Export Manager;
  • B2B e B2C;
  • Fiere e convegni specialistici a carattere internazionale;
  • Marketing digitale;
  • Business online;
  • Sito web;
  • Materiali promozionali.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov,

dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2023 alle ore 14:00 del 27 ottobre 2023.

Clicca sulla lente per avere maggiori informazioni

A cura di Simone Vincenzi


Gestire il rischio di credito con l’analisi dei report informativi

Conoscere lo stato di salute delle imprese è fondamentale per poter decidere se iniziare un rapporto commerciale.

Alcuni strumenti utili per approfondire la condizione attuale e storica dell’impresa sono i report informativi, tramite i quali verificare:

  • storia dell’impresa e dei soci;
  • crescita;
  • redditività;
  • solidità;
  • solvibilità;
  • presenza di negatività (protesti);
  • livello di affidabilità.

I vantaggi

Raccogliere e analizzare tempestivamente informazioni approfondite porta a numerosi vantaggi:

  • Prendere decisioni in massima sicurezza;
  • Stabilire limiti di credito per nuovi o consolidati partners;
  • Possibilità di attivare il servizio di monitoraggio su tutti i report con alert di segnalazione;
  • Avere una situazione sempre aggiornata in tempo reale;
  • Accesso ai dati di tutte le aziende italiane censite sui registri delle camere di commercio;
  • Controllo approfondito delle negatività su società, soci e amministratori.

Come può aiutarti lo Studio M&W?

Per agevolarti in quest’attività di verifica abbiamo stretto un accordo con ModeFinance, Agenzia di Rating Fintech, per poter accedere a un vasto database da cui attingere tutte le informazioni necessarie per analizzare e comprendere i dati fondamentali sullo stato di salute delle imprese.

A cura di Simone Vincenzi


Anche l'Agenzia delle Entrate su WhatsApp

L ’Agenzia delle Entrate debutta su WhatsApp. Tra i canali disponibili, infatti, c’è anche quello dell’amministrazione finanziaria.

No, non si tratta dell’ennesimo caso di phishing o comunicazione ingannevole, ma della condivisione delle ultime novità fiscali da conoscere.

Il canale è già operativo e seguendo pochi semplici passaggi è possibile attivare il servizio sul proprio cellulare, purché siano stati apportati gli ultimi aggiornamenti all’applicazione di WhatsApp.

Anche il cittadino può scrivere sul canale WhatsApp dell’Agenzia delle Entrate?

No, si tratta di una comunicazione unidirezionale, pertanto è solo l’Agenzia delle Entrate che scrive e pubblica contenuti. Il cittadino, dunque, non potrà utilizzare questo canale per chiedere chiarimenti o altre informazioni.

Si tratta, quindi, di un canale bacheca dove vengono condivise le novità fiscali e dove gli iscritti possono reagire con delle emoticon ai contenuti pubblicati.

Come procedere con l’iscrizione al canale?

Non più solo chat, storie e registro delle chiamate, su WhatsApp c’è la novità degli “aggiornamenti, ma solo se è stata aggiornata l’applicazione.

Spostandosi sulla sezione aggiornamenti, clicca sulla voce “trova canali”, in alto, in corrispondenza della lente di ingrandimento scrivi “Agenzia delle Entrate”, basterà poi toccare lo schermo in corrispondenza del segno “+” o dell’invito “iscriviti” per ricevere gli aggiornamenti.

Ogni comunicazione che verrà condivisa in chat dall’Amministrazione Finanziaria sarà disponibile per 30 giorni.

Guarda il video tutorial per l'iscrizione al canale. Clicca sull'immagine

La privacy è tutelata?

Sia l’Agenzia delle Entrate che il sito ufficiale dell’app di messagistica rassicurano che i dati personali degli utenti saranno tutelati. Il numero di telefono così come l’immagine del profilo, infatti, non vengono mai mostrati a coloro che gestiscono i canali o agli altri follower, né sarà visibile alcun contatto dell’amministrazione finanziaria.

A cura di Rebecca Molinari


Comune di Ferrara: nuovo bando "Le Frazioni al centro".

Il Comune di Ferrara ha aperto un nuovo bando a favore e a sostegno delle attività di vicinato del forense.

È possibile iscriversi fino al 20 ottobre 2023.

Obiettivo del bando

Lo scopo è quello di stimolare un maggior coinvolgimento delle frazioni, oltre che accompagnarle nella loro rigenerazione, valorizzazione e crescita attraverso un dialogo e confronto più strutturato e continuativo.

Chi può fare domanda?

Possono fare domanda solo le aziende che rispettano i seguenti requisiti:

  • 1) Avere la sede legale in una delle Frazioni del Comune di Ferrara riportate di seguito: Aguscello, Albarea, Baura, Boara, Bova, Casaglia, Chiesuol del Fosso, Cocomaro di Cona, Cocomaro di Focomorto, Codrea, Cona, Contrapo,Corlo, Correggio, Denore, Fossa d’Albero, Fossanova San Biagio, Fossanova San Marco, Francolino, Gaibana, Gaibanella, Malborghetto di Boara, Marrara, Monestirolo, Montalbano, Parasacco, Pescara, Pontegradella, Pontelagoscuro, Porotto-Cassana, Porporana, Quartesana, Ravalle, San Bartolomeo in Bosco, San Martino, Scoline, Spinazzino, Viconovo, Villanova;

Aree di intervento_ clicca sull’immagine per ingrandire

  • 2) Essere Microimprese, secondo i criteri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, con le seguenti caratteristiche:

 Codice Ateco primario o secondario:

a) attività commerciale di vicinato, con superficie di vendita inferiore ai 250 mq (Ateco 47);
b) pubblici esercizi (Ateco 56.3);
c) ristorazione con somministrazione (Ateco 56.10.11);
d) ristorazione senza somministrazione (Ateco 56.10.20);
e) gelaterie e pasticcerie (Ateco 56.10.30);
f) produzione di pane – prodotti di pasticceria freschi (Ateco 10.71);
g) imprese dell’artigianato di servizi alla persona unicamente con attività prevalente/primaria afferente ai codici seguenti codici Ateco: 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure).

I Codici Ateco esclusi dall’avviso sono:

  • farmacie (Ateco 47.73);
  • commercio di carburante (Ateco 47.30);
  • commercio al dettaglio ambulante (Ateco 47.8).
  • 3) Circoli privati regolarmente iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna che:
  • effettuano attività permanente di somministrazione alimenti e bevande ai soci (durante tutto l’anno e non temporanea);
  • sono in attività alla data di presentazione della domanda e che la stessa non risulti cessata alla data di liquidazione del contributo.

A quanto ammonta il contributo?

Il contributo previsto dal bando è assegnato in un’unica soluzione una tantum a fondo perduto nella misura di 750,00 euro per ogni soggetto ammissibile.

Quando presentare la domanda?

Le domande sono già aperte e possono essere inviate entro 12.00 del 20 ottobre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande, al fine della concessione del contributo, verranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Per l’invio della pratica sarà necessaria la firma digitale del legale rappresentante.

Il contributo è cumulabile ?

Gli aiuti possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche:

  • con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
  • con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Scarica la scheda riepilogativa

M&W Associati


Tax credit carburante autotrasportatori merci conto terzi

Le imprese di  autotrasporto merci per conto di terzi possono presentare le istanze dal 18 settembre dalle ore 15:00 e fino alle ore 23:59 del 6 ottobre 2023 (rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande). 

Previsto un credito d’imposta pari al 12% della spesa per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022.

Chi può beneficiare dell'agevolazione?

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci per conto terzi (attività indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a) n. 1) del DLgs. 504/95), che utilizzano per l’esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Il riconoscimento del credito d’imposta alle imprese beneficiarie avviene, in ogni caso, secondo l’ordine di arrivo delle richieste.

All’esito delle suddette verifiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  emana il decreto di concessione.
L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Il Ministero trasmette poi all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso, comunicando anche eventuali variazioni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

Attenzione, importante!

Quanto al trattamento fiscale, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61e 109comma 5 del TUIR. 

Il credito di imposta è  cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Si segnala inoltre...

….che in merito alle agevolazioni per l’autotrasporto sono state definite le disposizioni attuative: 

  • con il DM  4 agosto 2023(G.U. 13 settembre 2023 n. 214), del credito d’imposta per le imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio (art. 14 comma 1 lett. a) del DL 144/2022), le cui istanze possono essere presentate fino al prossimo 29 settembre; 
  • con il DM  4 agosto 2023 (G.U. 9 settembre 2023 n. 211), del credito d’imposta per le imprese esercenti servizi di trasporto di persone (art. 14 comma 1 lett. b) del DL 144/2022), le cui istanza possono essere presentate fino al 4 ottobre 2023.