Eventi atmosferici luglio 2023: rimborsi

A titolo informativo comunichiamo che a breve apriranno le procedure per i rimborsi – fino a 5mila euro per i privati e 20mila euro per le imprese – destinati ai cittadini e alle aziende che, dal 22 al 27 luglio scorsi, sono stati danneggiati dall’ondata di maltempo. Nello specifico si fa riferimento ai seguenti fenomeni atmosferici:

  • inondazione;
  • frana;
  • tromba d’aria;
  • grandine;
  • vento di burrasca.

Quando presentare la domanda?

Fino al 15 dicembre è possibile presentare le domande direttamente al Comune di residenza.

Clicca qui  per scaricare i moduli necessari alla presentazione della domanda.

Le richieste verranno poi trasmesse dal Comune alla Protezione civile nazionale per lo stanziamento. Quelli che verranno assegnati saranno i primi rimborsi, a cui potrà seguire una seconda tranche di indennizzi in caso di stanziamento di ulteriori risorse da parte dello Stato.

Quali le spese ammissibili al rimborso?

Tra le spese ammissibili al rimborso ci sono:

  • quelle relative agli interventi e al ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali (es. pulizia e rimozione fango/detriti, finiture interne ed esterne, impianti ecc.)
  • quelle relative alla sostituzione e al ripristino dei beni mobili (es. arredi ed elettrodomestici presenti nell’abitazione, impianti, macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti riguardanti l’attività aziendale).

Tra le spese ammissibili non rientrano i danni alle automobili.

Tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2024, pena la perdita del contributo.

La procedura

La domanda può essere:

  • consegnata a mano all’Ufficio Protocollo;
  • spedita con raccomandata a/r;
  • inviata tramite PEC all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Comunale.

Alla domanda sottoscritta dal richiedente deve essere sempre allegata copia di un suo documento in corso di validità.

Entro 40 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, fissata per il 15 dicembre 2023, il Comune dovrà concludere l’istruttoria, con controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Entro il 31 gennaio 2024, quindi, gli Enti locali dovranno inviare gli elenchi riepilogativi delle istanze ammissibili a contributo all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

L’ammontare del fabbisogno finanziario risultante dagli elenchi riepilogativi sarà comunicato al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ai fini del necessario stanziamento finanziario. Avvenuta l’assegnazione dei fondi, l’Agenzia provvederà entro 30 giorni a ripartire e assegnare le risorse ai singoli Comuni, per la successiva concessione e liquidazione dei contributi a chi ne ha diritto.

M&W Associati


Bando amianto 2023- incentivi alle imprese

Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto

La Regione Emilia-Romagna ha emanato un nuovo bando rivolto alle imprese operanti nel territorio regionale, al fine di incentivare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli immobili in cui svolgono la loro attività.

Soggetti beneficiari

Micro, piccole e medie imprese e le grandi imprese, con sede legale o unità locale nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Quali le spese ammissibili?

Sono finanziabili i progetti relativi alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali dell’impresa richiedente, sede di lavoro per i soggetti addetti a tali attività.

L’intervento dovrà avere un costo complessivo ammissibile di almeno € 15.000,00 per le spese di rimozione e smaltimento dell’amianto. Sono esclusi i costi di ricostruzione.

Sono considerati ammissibili gli interventi avviati dopo la data di prenotazione on-line.

Sono esclusi gli interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti.

Agevolazione

Il contributo in conto capitale in percentuale sul costo ammissibile dell’intervento è determinato dalla dimensione dell’ impresa secondo i seguenti parametri:

  • PMI 50%
  • Grandi imprese 35%
  • Importo massimo contributo € 150.000,00

L’importo del contributo, definito secondo le percentuali sopra riportate, per il 50% è a fondo perduto.

Criterio di proprietà e definizione della graduatoria

Criteri di priorità:

  • Vicinanza dell’edificio da bonificare inferiore a 800 metri in linea d’aria, da recettori sensibili quali scuole o ospedali;
  • Contestuale installazione di impianto fotovoltaico. L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato presso la medesima unità locale, l’area produttiva, commerciale o artigianale di cui fa parte l’edificio da bonificare e dovrà essere installato dopo la data di presentazione della prenotazione on-line.

Presentazione delle domande

La presentazione della domanda di contributo si articolerà in due fasi:

  • Fase 1: prenotazione online del contributo – dalle ore 10.00 del 22 novembre 2023 alle ore 16.00 del 28 novembre 2023;
  • Fase 2: completamento domanda di contributo – dalle ore 10:00 del 10 gennaio 2024 alle ore 16:00 del 05 aprile 2024. Qui potranno accedervi unicamente le imprese che, sulla base dei criteri di priorità, dell’ordine cronologico di arrivo, si troveranno in posizione utile per accedere al contributo.

M&W Associati


Da sapere: Decreto mille proroghe e riversamento bonus ricerca e sviluppo

Per investimenti in beni 4.0 tempo fino al 30 novembre per ultimarli

Il decreto mille proroghe fissa al 30 novembre 2023 il termine per ultimare gli investimenti in beni “ordinari” e beni materiali “4.0” prenotati nel 2022.

Le scadenze

Le scadenze per l’effettuazione degli investimenti prenotati nel 2022 con acconto del 20% per poter beneficiare delle aliquote previste dalla normativa 2022 sono le seguenti:

  • Beni ordinari entro il 30/11/2023
  • Beni materiali 4.0 entro il 30/11/2023
  • Beni immateriali 4.0 entro 30/06/2023

L’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e in beni materiali “4.0” prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, deve essere indicata nel modello Redditi 2023.

Per quanto riguarda il modello redditi 2023 si prevede che, ai fini del monitoraggio PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, vadano indicati anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto alla “prenotazione”, anche se non compresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Altra proroga per il versamento bonus ricerca e sviluppo

Entro il 30 novembre 2023, i contribuenti che hanno indebitamente fruito dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo possono regolarizzare la propria posizione riversando il credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi.

Viste le diverse contestazioni dell’Agenzia e i numerosi dubbi interpretativi, le imprese si trovano nella situazione di valutare la possibilità di ricorrere a questa procedura di restituzione, anche nei casi in cui ritengano di non aver fatto un uso indebito dei crediti.

Pertanto, con la bozza del Dl. fiscale approvato il 16 ottobre, il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento viene posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024. Il termine di pagamento delle somme o della prima rata viene, invece, posticipato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.

Tuttavia, si attendono ulteriori chiarimenti circa la possibilità di certificare i crediti in oggetto e mettersi al riparo da eventuali contestazioni (l’albo dei certificatori partirà dal 1° gennaio 2024). Le certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano già state contestate con verbale.

A cura di Simone Vincenzi


Whistleblowing: uno strumento vantaggioso per le aziende

Con l’obiettivo di garantire la libertà d’espressione, la nuova disciplina in materia di whistleblowing è stata pensata per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione anche nel settore privato.

Ma cosa si intende con il termine  whistleblowing?

Con il termine whistleblowing, che tradotto in italiano significa “soffiare nel fischietto”, si intende un processo che permette ai dipendenti di un’azienda e/o ai soggetti che entrano in contatto con essa di segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali violazioni di legge riscontrate durante l’attività lavorativa.

Qual è l'oggetto delle segnalazioni whistleblowing?

Le segnalazioni whistleblowing potranno avere ad oggetto:

  • le violazioni del diritto dell’Unione europea: cioè tutte quelle violazioni in materia d’appalti, di servizi, di prodotti e di mercati finanziari, oltre a violazioni in materia di riciclaggio, d’ambiente, di trasporti e di salute e benessere anche degli animali passate in rassegna dalle fonti sovranazionali;
  • le violazioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231. In questo caso si fa riferimento alla legge che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale delle aziende. Essa, infatti, stabilisce che le aziende risponderanno in proprio di tutta una serie di reati, commessi dalle persone fisiche che operano a loro vantaggio.
  • le violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo. Vale a dire un documento giuridico che l’azienda ha deciso di adottare per evitare che, nella quotidiana attività lavorativa aziendale, vengano commessi reati da parte delle persone fisiche. I dipendenti dell’azienda e/o i soggetti che entrano in contatto con essa potranno segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali violazioni delle regole contenute in questo documento.

Quali sono le fonti normative di riferimento?

Attualmente la materia del whistleblowing è disciplinata:

  • a livello legislativo, dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937);
  • a livello di soft law (vale a dire norme prive d’efficacia vincolante diretta), dalle linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) approvate con delibera 12 luglio 2023, n. 311.

Chi dovrà adeguarsi alla nuova disciplina?

Si dovranno adeguare alla nuova disciplina le aziende:

  • che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di 50 lavoratori subordinati;
  • che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, anche se, nell’ultimo anno, non hanno impiegato una media di 50 lavoratori subordinati;
  • che si occupano di servizi, prodotti, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, prevenzione del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, anche se, nell’ultimo anno, non hanno impiegato una media di 50 lavoratori subordinati.

Da quando decorre l’obbligo di adeguarsi alla nuova disciplina?

L’obbligo di adeguarsi alla nuova disciplina decorre:

  • dal 15 luglio 2023, se si tratta di aziende con più di 249 dipendenti;

  • dal 17 dicembre 2023, se si tratta di aziende con meno di 249 dipendenti.

Cosa devono fare le aziende per adeguarsi alla nuova disciplina?

Per adeguarsi alla nuova disciplina, le aziende dovranno:

  • dotarsi di piattaforme informatiche per la gestione delle segnalazioni. Queste piattaforme dovranno essere conformi alla legge GDPR e alle linee-guida ANAC, oltre a garantire la riservatezza delle persone segnalanti, delle segnalazioni e della relativa documentazione mediante crittografia dei dati;
  • aggiornare il registro dei trattamenti;
  • predisporre un’idonea informativa in materia;
  • effettuare un’idonea valutazione d’impatto. Questo significa effettuare una valutazione dei rischi connessi al trattamento dei dati. Dati raccolti mediante la gestione dei canali di segnalazione interni.

Quali sono le sanzioni previste in caso di mancato adeguamento alla nuova disciplina?

In caso di mancato adeguamento alla nuova disciplina:

1) l’ANAC potrà applicare le seguenti sanzioni:

  • multa da € 10.000 a € 50.000 quando si accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione conformi alla legge e alle linee-guida ANAC;
  • multa da € 10.000 a € 50.000 quando si accerti che non sono state adottate procedure per la gestione delle segnalazioni conformi alla legge e alle linee-guida ANAC;
  • multa da € 500 a € 2.500 quando si accerti che è stato violato l’obbligo di riservatezza previsto dalla legge e dalle linee-guida ANAC;

2) il garante per la protezione dei dati personali potrà applicare la seguente sanzione:

  • multa fino a € 20.000.000 quando si accertino violazioni degli artt. 58 § 2 lett. i) e 83 § 5 GDPR, ovvero quando sono accertate violazioni dei principi di base del trattamento dei dati personali anche in condizioni in cui è presente il consenso dell’interessato.

A cura di Guido Sola e Nicolò Superbi


Sanatoria- irregolarità formali

Entro il 31 ottobre 2023 sarà possibile aderire alla sanatoria per le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022 in materia di imposte sui redditi, IVA ed IRAP.

Si tratta di un ravvedimento operoso che consente la possibilità di sanare spontaneamente le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale.

Per la regolarizzazione occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui le violazioni si riferiscono. Il versamento potrà essere effettuato:

  1. In un’unica rata entro il 31 ottobre 2023;
  2. In 2 rate di pari importo con scadenza rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.

Ricordiamo che, affinché la regolarizzazione possa perfezionarsi, sarà necessario procedere alla rimozione delle irregolarità ed omissioni entro il 31 marzo 2024.

Quali sono le violazioni definibili?

Le violazioni definibili sono:

  1. l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta;
  2. i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta;
  3. irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente;
  4. omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  5. presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  6. omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
  7. irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta;
  8. omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  9. omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva;
  10. erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
  11. violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  12. tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  13. irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  14. omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  15. omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  16. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  17. detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;
  18. omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale;
  19. mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

Come può aiutarvi il nostro Studio?

Vi chiediamo gentilmente di farci sapere se è vostra intenzione aderire alla sanatoria e per quali periodi d’imposta, così da provvedere all’inserimento del tributo in F24 da parte nostra.

Per ulteriori dubbi e necessità rimaniamo a disposizione.

Clicca sull’icona per contattarci

A cura di Letizia Antoni e Chiara Miselli


Obbligo di fattura elettronica forfettari

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario.

Ricordiamo che il 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica era diventata obbligatoria solo per i forfettari che nell’anno precedente avevano realizzato ricavi superiori a 25.000€.

Il regime transitorio terminerà, quindi, a fine 2023 e subentrerà l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.

Termini e sanzioni

Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari fino ad ora si applicano i termini di emissione della fattura elettronica in vigore anche per tutti gli altri contribuenti, che si possono riassumere nel seguente modo:

  • fattura elettronica immediataentro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce;
  • fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In caso di invio tardivo della fattura, sono previste le seguenti sanzioni:

  • tra il 5% e il 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, in quanto la violazione è relativa a operazioni non imponibili;
  • da 250 a 2.000€ se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Le fatture per prestazioni sanitarie

Come noto, per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non hanno potuto emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Successivamente, il già menzionato esonero dalla fatturazione elettronica è stato esteso all’anno 2023.

Dunque, in base alla normativa in vigore, anche i medici e gli altri operatori sanitari, dal 1° gennaio 2024 dovranno emettere (salvo ulteriore proroga) la fattura elettronica.

Resta il fatto che il divieto alla fatturazione elettronica (da cui l’esonero per legge) è stato imposto dal garante della privacy e ad oggi non sembra che ci siano prese di posizioni diverse rispetto a quelle che hanno obbligato a prevedere l’esonero.

Occorrerà comunque monitorare l’evolversi della situazione.

Come emettere fattura elettronica?

Innanzitutto, serve avere un software in grado di codificare la fattura in linguaggio XML (il formato richiesto dalla normativa) e di inviarla al Sistema di Interscambio (SdI) attraverso il codice univoco assegnato.

Poi bisogna compilare la fattura elettronica.

Infine, è necessario apporre la firma digitale, inviare la fattura allo Sdi ed effettuare la conservazione sostitutiva. 

Come ricevere fatture elettroniche?

  • Nella casella PEC;
  • Nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;
  • Nel software di fatturazione, dove le puoi gestire insieme alle fatture inviate, in modo veloce e ordinato.

Come conservare le fatture elettroniche?

È necessaria la conservazione sostitutiva a norma per 10 anni.

Attenzione! Per conservazione sostitutiva non si intende conservare il pdf. della fattura sul proprio PC o altri sistemi di archiviazione.

Si tratta di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge che permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento.

Esistono molti software sul mercato, alcuni gratuiti ma basici (come il Software dell’Agenzia delle Entrate), altri più completi e funzionali come Fatture in Cloud con il quale sarà anche possibile condividere in tempo reale tutti i dati con lo Studio.

È possibile acquistare e attivare la propria licenza direttamente dal sito web www.fattureincloud.it oppure è possibile accedere a tariffe ridotte richiedendo una licenza fatture in cloud direttamente a M&W.

A cura di Simone Vincenzi


Comunicazione titolare effettivo

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 236 del 9.10.2023 del Decreto MIMIT 29.9.2023 (attestante l’operatività del sistema di comunicazione) inizia a decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei titolari effettivi delle imprese.

Chi è il titolare effettivo?

Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

Entro l’11.12.2023

  • le imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., Spa, Sapa e società cooperative);
  • le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche);
  • i trust

dovranno provvedere ad inviare i dati e le informazioni relative alla propria titolarità effettiva esclusivamente in via telematica.

I soggetti obbligati a tale comunicazione sono:

  • gli amministratori, per le società dotate di personalità giuridica;
  • il fondatore o coloro cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione per le persone giuridiche private;
  • il fiduciario del trust (o di istituti giuridici affini).

Tali soggetti dovranno provvedere a sottoscrivere digitalmente in proprio la comunicazione telematica.

Chi può inviare la comunicazione?

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa da un intermediario abilitato attraverso l’applicativo DIRE.

Per tutti i soggetti costituiti successivamente all’10.10.2023, la comunicazione telematica della propria titolarità effettiva deve essere effettuata entro 30 giorni dall’ iscrizione nei rispettivi registri.

Tali dati saranno, poi, soggetti a comunicazioni di variazione (entro 30 giorni dalla data dell’atto che determina la variazione) e a conferma annuale (entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma).

L’invio delle comunicazioni (iscrizione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni) saranno soggette a diritti di segreteria di cui al Decreto MIMIT 20.4.2023.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

A cura di Simone Vincenzi


Bando Voucher Digitali I4.0 Cciaa Ferrara

Al via l’edizione 2023 del bando a sostegno delle iniziative di digitalizzazione e di transizione ecologica delle imprese iscritte nel Registro delle Imprese di Ferrara/Ravenna.

Continua l’impegno della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna nel sostenere le Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori, localizzate nelle province di Ferrara o di Ravenna, che investono nelle nuove tecnologie digitali, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0 e dell’iniziativa strategica di Sistema “La doppia transizione digitale ed ecologica“.

Il contributo massimo erogabile per ogni impresa è di 5.000 euro, oltre ad eventuali premialità previste dal bando.
L’investimento minimo previsto è pari a 2.000 euro.
L’intensità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute e ammesse.

Interventi agevolabili

Misure di innovazione tecnologica che dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1:

a) robotica avanzata e collaborativa;

b) interfaccia uomo-macchina;

c) manifattura additiva e stampa 3D;

d) prototipazione rapida;

e) internet delle cose e delle macchine;

f) cloud, High Performance Computing-HPC, fog e quantum computing;

g) soluzioni di cybersecurity e business continuity;

h) big data e analytics;

i) intelligenza artificiale;

j) blockchain;

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

l) simulazione e sistemi cyber fisici;

m) integrazione verticale e orizzontale;

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, bar code, etc.).

p) sistemi di e-commerce, escluse mere spese di web marketing;

q) sistemi per lo smart working e il telelavoro (escluso il mero acquisto di smartphones e tablets).

Alcuni prerequisiti

  • la domanda di contributo va presentata solo se il progetto è già realizzato e concluso e se si è in possesso di tutti i documenti di spesa già pagati;
  • le fatture ammissibili potranno essere datate dall‘ 1 gennaio 2023 sino al giorno di presentazione della domanda;
  • non potranno presentare domanda le imprese che hanno già beneficiato del contributo sulle edizioni 2021 e 2022 del Bando Voucher digitali I4.0.

Termini di presentazione

La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma Web Telemaco, con firma digitale del titolare o del legale rappresentante dell’impresa richiedente.

Il bando sarà aperto dal 20 ottobre al 20 novembre 2023.

Vista la limitatezza dei fondi si suggerisce di inviare la domanda immediatamente il primo giorno di apertura della “finestra”.

A cura Simone Vincenzi


Centrale Rischi di Banca d’Italia: la carta d’identità bancaria della tua impresa

Quando un imprenditore si presenta in banca serve conoscere la suacarta d’identità bancaria e quella della sua impresa. Questa carta d’identità bancaria si chiama Centrale Rischi.  

Non conoscere il contenuto della propria Centrale Rischi è molto pericoloso perché significa non sapere come le banche ti giudicano. 

La Centrale dei Rischi (CR) è una banca dati che fornisce una fotografia d’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario in genere. Questi dati sono utilizzati per valutare il merito creditizio delle imprese clienti. In sostanza serve alle banche per valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi. 

La Centrale Rischi è gestita dalla Banca di Italia che riceve ogni mese le informazioni dagli intermediari che segnalano tutte le posizioni in capo ad aziende e famiglie. 

Non si tratta di una lista nera

La Centrale Rischi non è una “lista neradove vengono inseriti i cattivi pagatori, essa raccoglie informazioni positive e negative a disposizione delle banche e degli intermediari finanziari.

Queste informazioni riguardano la categoria, la durata, le garanzie fornite, l’utilizzo, la tipologia (mutuo, leasing, apertura di credito in conto corrente, ecc.). 

In Italia esistono anche altri archivicentralizzati” sul credito gestiti da soggetti privati. Sono i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), ad es. Crif Eurisc, Experian, CTC, Assilea. 

I vantaggi di conoscere la propria Centrale Rischi

Conoscere la propria Centrale Rischi significa: 

  •  sapere in ogni momento come si è fotografati dal sistema finanziario;  
  • correggere eventuali anomalie causate da segnalazioni errate fatte da intermediari che possono limitare l’accesso al credito nel momento del bisogno;  
  • gestire attivamente i propri rapporti e le conseguenti linee di credito.

Un costante monitoraggio e analisi della CR permette all’azienda di poter pianificare al meglio le richieste di accesso al credito evitando sorprese e riducendo i costi.  

Come accedere

È possibile accedere alla propria Centrale Rischi attraverso il Portale di Banca d’Italia il quale fornisce un elaborato tecnico che va poi analizzato per rendere le informazioni di più facile comprensione. 

A cura di Simone Vincenzi


Bando contributo a fondo perduto- export digitale

Obiettivi

Il bando, gestito da Unioncamere Emilia-Romagna , prevede la concessione di contributi per la realizzazione di percorsi di internazionalizzazione e di promo-commercializzazione delle imprese e del sistema regionale, contribuendo ad accrescere il numero delle imprese esportatrici, oltre a supportare le imprese per accedere ai servizi offerti dagli strumenti digitali e/o per consolidare il loro utilizzo.

Chi sono i destinatari

Micro, piccole o medie imprese manifatturiere, esportatrici e non esportatrici con sede legale e/o unità operativa in Emilia-Romagna, senza vincolo di fatturato.

Verificare il Codice Ateco.

Tipologia e misura del contributo

Il contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 10 mila euro), quello massimo ammonterà a 10 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 20 mila euro). L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.

Ambiti di attività

Le imprese potranno presentare un solo progetto articolato in almeno 2 ambiti di attività (senza vincolo sul numero di Paesi target):

  • Temporary Export Manager e Digital Export Manager;
  • B2B e B2C;
  • Fiere e convegni specialistici a carattere internazionale;
  • Marketing digitale;
  • Business online;
  • Sito web;
  • Materiali promozionali.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov,

dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2023 alle ore 14:00 del 27 ottobre 2023.

Clicca sulla lente per avere maggiori informazioni

A cura di Simone Vincenzi