Le imprese di  autotrasporto merci per conto di terzi possono presentare le istanze dal 18 settembre dalle ore 15:00 e fino alle ore 23:59 del 6 ottobre 2023 (rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande). 

Previsto un credito d’imposta pari al 12% della spesa per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022.

Chi può beneficiare dell'agevolazione?

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci per conto terzi (attività indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a) n. 1) del DLgs. 504/95), che utilizzano per l’esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Il riconoscimento del credito d’imposta alle imprese beneficiarie avviene, in ogni caso, secondo l’ordine di arrivo delle richieste.

All’esito delle suddette verifiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  emana il decreto di concessione.
L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Il Ministero trasmette poi all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso, comunicando anche eventuali variazioni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

Attenzione, importante!

Quanto al trattamento fiscale, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61e 109comma 5 del TUIR. 

Il credito di imposta è  cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Si segnala inoltre...

….che in merito alle agevolazioni per l’autotrasporto sono state definite le disposizioni attuative: 

  • con il DM  4 agosto 2023(G.U. 13 settembre 2023 n. 214), del credito d’imposta per le imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio (art. 14 comma 1 lett. a) del DL 144/2022), le cui istanze possono essere presentate fino al prossimo 29 settembre; 
  • con il DM  4 agosto 2023 (G.U. 9 settembre 2023 n. 211), del credito d’imposta per le imprese esercenti servizi di trasporto di persone (art. 14 comma 1 lett. b) del DL 144/2022), le cui istanza possono essere presentate fino al 4 ottobre 2023.