Il credito Iva, che si forma nelle liquidazioni mensili o trimestrali, può in alcune situazioni essere utilizzato in compensazione orizzontale oppure richiesto a rimborso, previa presentazione telematica del Modello Iva TR il cui termine per il primo trimestre 2024 è fissato al 30 aprile 2024.

Secondo la normativa vigente, questo è possibile se la somma a credito maturata è di importo superiore ad euro 582,28 e se con riferimento al singolo trimestre sussista uno dei seguenti requisiti:

  • Aliquota media delle operazioni attive, aumentata del 10%, inferiore a quella degli acquisti o importazioni;
  • Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • Effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti o importazioni,
  • Effettuazione prevalente di operazioni non soggette a Iva per assenza del presupposto territoriale verso soggetti passivi non stabiliti in Italia;
  • Contribuente soggetto non residente identificato direttamente in Italia oppure con rappresentante fiscale italiano.

Compensazione e rimborso

Per la compensazione del credito Iva occorre ricordare che:

  • Per importi fino a euro 5.000,00 l’utilizzo in compensazione è possibile solo dopo aver presentato il modello Iva TR senza la necessità del visto di conformità;
  • Per importi superiori a euro 5.000,00 occorre invece apporre il visto di conformità sul modello Iva TR e l’utilizzo di tale credito è possibile solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

In caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

  • Per importi fino a euro 30.000,00 non è necessario prestare la garanzia né è dovuta l’apposizione del visto di conformità;
  • Per importi superiori a euro 30.000,00 da parte di un soggetto “non a rischio”, la somma è erogata alternativamente previa prestazione di garanzia oppure con apposizione del visto di conformità sul modello TR corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Se invece si tratta di soggetti “a rischio” la somma è erogata solo previa prestazione di garanzia.

Infine, si ricorda che sia per quanto riguarda il rimborso del credito Iva dei primi 3 trimestri 2024, che per quanto riguarda l’utilizzo del credito Iva infrannuale in compensazione, i soggetti passivi Isa che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2022 oppure pari a 8,5 come valore medio del biennio 2021-2022, godono dell’esonero dal visto di conformità o della garanzia per importi non superiori ad euro 50.000,00 annui.

 

A cura di Emanuela Sorrentino