A far data dal 1º ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a) del D-Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Requisiti per il rilascio della patente a punti

Ricordiamo che la patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti:

  • a) Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b) Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • c) Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • d) Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
  • e) Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF);
  • f) Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (RSPP).

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione, mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 1, D.M. n. 132/2024).

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione

“nei casi previsti dalla normativa vigente”.

A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Richiesta per il rilascio della patente a crediti

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024.

L’INL sollecita gli operatori a formulare per tempo l’istanza online di richiesta della Patente a crediti, ricordando che

coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024 (INL nota n. 376/2024).

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, informando, entro 5 giorni dal deposito della domanda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare INL n. 4/2024 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla stessa, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC, all’indirizzo

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A decorrere dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale (INL circ. n. 4/2024).

Crediti e revoca della patente

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27 D. Lgs. n. 81/2008, in mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D. Lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di 6 mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

 

A cura di Francesca Zuccarà