A fine marzo il Governo ha varato un nuovo pacchetto di misure fiscali — il cosiddetto “Decreto Fiscale”, DL n. 38 del 27 marzo 2026 — che corregge e aggiorna alcune norme introdotte solo pochi mesi fa con la Legge di Bilancio 2026.

Si tratta di interventi concreti che possono avere effetti diretti sulle attività. Analizziamoli insieme.

Iper ammortamento: eliminazione del vincolo "made in UE"

La Legge di Bilancio 2026 aveva reintrodotto l’iper ammortamento per gli investimenti in beni materiali e immateriali interconnessi al sistema aziendale e in beni per l’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo, prevedendo però che il beneficio spettasse solo per beni prodotti in uno Stato UE o SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Il Decreto Fiscale elimina con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 tale vincolo geografico: l’agevolazione è ora riconosciuta indipendentemente dal Paese di produzione del bene, ferma restando la necessità che i beni siano destinati a strutture produttive situate in Italia.

Si precisa che il vincolo territoriale rimane invece in vigore per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia solare, per i quali restano valide le specifiche caratteristiche previste dal DL n. 181/2023.

Nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0"

Questa è forse la misura di maggiore impatto per le imprese industriali.

A causa della riduzione delle risorse PNRR disponibili, circa 7.417 progetti si sono trovati in lista d’attesa con il credito d’imposta Transizione 5.0 non erogabile per esaurimento fondi.

Il decreto riconosce ora a queste imprese un rimborso solo parziale di quanto avevano richiesto, da utilizzare per pagare le imposte dovute in compensazione. Il pagamento avverrà entro fine 2026, dopo che il GSE (l’ente pubblico che gestisce la misura) avrà comunicato a ciascuna impresa l’importo spettante entro il 30 aprile. Il Governo si è nel frattempo impegnato ad aumentare ulteriormente le risorse, promettendo di portare il rimborso fino al 90% di quanto originariamente richiesto. L’impegno non è ancora accertato e dovrà essere confermato in Parlamento durante la conversione del decreto.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (Entratel/Fisconline), decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE, entro il 31 dicembre 2026. Il credito non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi.

Ripristino del regime di tassazione di dividendi e plusvalenze su partecipazioni

La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto condizioni più restrittive per l’applicazione delle esenzioni fiscali su dividendi e plusvalenze da partecipazioni (regime PEX) per le società di persone e di capitali, richiedendo una quota di partecipazione non inferiore al 5% o un valore non inferiore a 500.000 euro.

Il Decreto Fiscale ripristina il regime vigente fino al 2025, sopprimendo i nuovi requisiti. Vengono pertanto reintrodotte le esenzioni in misura del 41,86% per le società di persone e del 95% per le società di capitali, applicabili sia ai dividendi percepiti che alle plusvalenze realizzate su partecipazioni, senza condizioni aggiuntive legate alla soglia di partecipazione o al valore della stessa.

Sono state altresì ripristinate le condizioni relative all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti a società non residenti, a decorrere dall’1.1.2026.

Ulteriori novità del Decreto

Il decreto interviene anche su alcune misure di interesse più specifico:

  • Imposta di bollo sui conti correnti (soggetti diversi dalle persone fisiche): per i c/c emessi dal 28.3.2026, l’imposta di bollo aumenta da 100 a 118 euro. Per le persone fisiche rimane invariata a 34,20 euro.
  • Contributo sulle importazioni di modico valore (fino a 150 euro): il contributo di 2 euro previsto dalla Legge di Bilancio 2026 non si applica alle spedizioni importate fino al 30 giugno 2026.
  • Ritenuta sui premi agli atleti dilettanti: per i premi erogati dal 28 marzo al 31 dicembre 2026 è prevista una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte di 300 euro complessivi; al superamento di tale soglia le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.
  • Nuove regole IVA sugli scambi di beni e servizi senza denaro (permute): si applicano solo ai contratti firmati dal 1° gennaio 2026 in poi;
  • Rinvio al 1° maggio 2026 dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio;
  • Introduzione per le imprese che adottano i principi contabili internazionali della possibilità di spalmare su cinque anni l’impatto fiscale dell’avviamento negativo in caso di cessione d’azienda, con effetto già dal periodo d’imposta 2024.

A cura di Elisa Ghelfi