Dopo aver trattato nei precedenti articoli la tassazione dei soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone, cosiddetti soggetti “trasparenti”) e IRES (le società di capitali, i cosiddetti soggetti “opachi”) e l’opportunità di corrispondere compensi ai soci o amministratori che prestano la loro attività nelle rispettive società, passiamo ora a vedere quali sono gli effettivi risparmi fiscali.

Innanzitutto, occorre precisare che il compenso agli amministratori (o soci che prestano la propria attività) può essere corrisposto sia nelle società di persone (Snc e Sas) che nelle società di capitali (S.r.l. e Spa). La trasformazione delle società di persone in società di capitali al solo fine di prevedere i compensi agli amministratori è pertanto del tutto inutile.

Come viene stabilito il compenso

Il compenso da attribuire agli amministratori (soci e non soci) viene stabilito con apposita decisione dei soci stessi, con verbale da trascrivere nel relativo libro bollato e vidimato delle decisioni dei soci nel caso di S.r.l e Spa o con verbale / accordo sottoscritto dai soci nel caso di Snc e Sas. Per queste ultime non è prevista la tenuta di un libro bollato e vidimato per le assemblee dei soci ed in tal caso si suggerisce, una volta formalizzato e sottoscritto il relativo verbale, di dargli data certa apponendo la marca temporale o spedendolo con Pec ai soci/amministratori.

Il compenso corrisposto agli amministratori/soci viene trattato dal punto di vista fiscale allo stesso modo del reddito pagato ai dipendenti in busta paga. I compensi agli amministratori vengono infatti definiti “redditi assimilati” al lavoro dipendente. Vediamo a seguire quali risparmi si possono ottenere.

Quali risparmi si possono ottenere

Detrazione di imposte: al socio amministratore che percepisce un compenso “lordo” intorno ai 30 – 40 mila euro annuali spetterà una detrazione di imposta che si aggira sui 1.500/2.000 euro annuali. Detrazione significa che il risparmio di imposte sarà pari alla detrazione riconosciuta.

Altre due forme di risparmio fiscale

L'indennità di trasferta

Per ogni giorno in cui l’amministratore dovrà recarsi in trasferta, per motivi legati al proprio lavoro o attività di amministratore, fuori dal comune dove ha sede la società (e quindi non si considera il tragitto “casa – lavoro”), gli potrà essere riconosciuta una indennità di trasferta giornaliera di euro 46,48 (aumentate a euro 77,47 per trasferte all’estero). L’indennità di trasferta è esente da imposte e contributi ed è deducibile dal reddito d’impresa.

Quindi se l’amministratore si recherà fuori comune ad esempio per 15 giorni al mese gli spetterà un’indennità di trasferta di euro 46,48 x 15gg = 697,2 x 12 mesi = euro 8.366,40 totalmente esentasse per l’amministratore e detraibili per l’azienda.

L’indennità è riconosciuta una volta al giorno, indipendentemente dal numero di viaggi o comuni nei quali si è recato l’amministratore.

L’indennità di trasferta è riconosciuta quale indennità per:

  • disagio legato alla trasferta;
  • vitto;
  • alloggio.

E quindi è da considerarsi come la somma spettante per i suddetti tre fattori.

Se l’azienda rimborsa il vitto o l’alloggio l’indennità si ridurrà di un terzo passando a euro 30,99.

Se rimborsa sia il vitto che l’alloggio verrà ridotta di due terzi diventando euro 15,49.

Ci si è chiesti se possa essere corrisposta l’indennità piena di euro 46,48 anche se la trasferta è inferiore alla giornata lavorativa e l’amministratore a sera rientra comunque in azienda o alla propria abitazione.

In questo caso, infatti, il pernottamento in albergo non sarebbe teoricamente previsto. L’Agenzia Entrate ha risposto che:

in tal caso l’indennità spetta comunque in misura piena, senza alcuna riduzione per la componente “teorica” di un terzo della trasferta riferibile  all’alloggio.

Il rimborso chilometrico

Viene corrisposto con la tariffa ACI per ogni chilometro di trasferta dell’amministratore che ha usato un proprio autoveicolo.

Se ad esempio l’amministratore fa 1.000 chilometri al mese con la propria auto, che comporta un rimborso chilometrico di 50 centesimi al chilometro, (corrispondente a un’auto di media cilindrata) avrà un rimborso di euro 500 esenti da imposte e contributi e che l’azienda potrà detrarre integralmente dal reddito.

Ovviamente sia le trasferte che i rimborsi chilometrici dovranno essere documentati da appositi fogli mensili riepilogativi che indicano il luogo della trasferta, chilometri percorsi e motivo del viaggio.

In conclusione

Da quanto detto risulta evidente che un’ accorta gestione dei compensi degli amministratori, delle indennità di trasferta e degli eventuali rimborsi chilometrici potrà portare a un risparmio fiscale che può arrivare a sfiorare 7/8 mila euro annuali (ammesso che gli amministratori effettuino realmente le trasferte e utilizzino un loro autoveicolo).

 

Per evitare complicazioni non ho trattato gli aspetti previdenziali e la differenza che c’è (in realtà poca) tra l’attribuzione di un compenso per l’attività di amministratore e l’attribuzione di un compenso per l’attività lavorativa per effetto di un impegno assunto dal socio nel contratto sociale o in un successivo accordo (le cosiddette prestazioni accessorie).

Su questi argomenti troneremo prossimamente con specifici approfondimenti.

A cura di Egidio Veronesi