Bando agroalimentare, gastronomia. Contributi a fondo perduto

Contributi a fondo perduto: sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare

La misura agevolativa, gestita da Invitalia, vuole sostenere le imprese di eccellenza nei settori ristorazione, pasticceria e gelateria. I contributi favoriscono gli investimenti per l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli.

Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili e comunque nel limite di 30 mila euro per singola impresa.

Chi sono i soggetti beneficiari

A. Imprese con Codice Ateco 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione“;

B. Imprese con Codice Ateco 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie” e 71.20 “Produzione di pasticceria fresca” in possesso dei seguenti requisiti:

  • regolarmente costituite e attive al R.I da almeno 10 anni decorrenti dal 30/08/2022 oppure, in alternativa, aver acquistato nei 12 mesi antecedenti il 30/8/2022:
  • Prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo (per le imprese di cui alla lettera A);
  • Prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo (per le imprese di cui alla lettera B);
  • In regola con il DURC e gli adempimenti fiscali;
  • Non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente.

Progetti ammissibili

Come detto precedentemente, l’obiettivo di questo contributo è quello di sostenere le imprese di eccellenza della ristorazione e della pasticceria e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

A tal fine, sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda e relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali utili all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali. Inoltre, devono essere acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa beneficiaria.

Infine, i beni devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.

Non sono ammesse spere per:

  • Componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari/impianti/attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
  • Terreni, fabbricati, opere murarie;
  • Mezzi targati;
  • Beni usati o rigenerati;
  • Macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permute, tramite compensazione delle spese e soggetti a sconti o abbuoni.

Cumulabilità

I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

Come procedere con la presentazione della domanda

Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it) a partire dalle ore 10.00 del 01/03/2024  e fino alle ore 10.00 del 30/04/2024.

Per accedere alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di:

  • Un’identità digitale (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica);
  • accedere all’area riservata per compilare online la domanda;
  • disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Trattasi di una procedura a sportello (ad esaurimento fondi).

Per maggiori informazioni, clicca qui.

A cura di Simone Vincenzi


Investimenti 5.0. Transizione tecnologica e digitale.

Piano di transizione 5.0: contributi fino al 45%

È prevista nel primo trimestre del 2024 l’emanazione del Decreto legge Transizione 5.0 da 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-25.

Cosa prevede il nuovo programma

Il nuovo programma sarà complementare al piano 4.0 e finanzierà 3 tipi di attività:

  • investimenti in beni strumentali 4.0 inseriti in progetti di efficientamento energetico;
  • sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili a esclusione delle biomasse;
  • formazione del personale in competenze per la transizione verde.

Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è incrementale e parametrato al livello di risparmio energetico ottenuto dall’impresa con l’investimento agevolato: maggiore è l’efficientamento energetico, maggiore è il contributo.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali, l’aliquota massima raggiungibile dovrebbe essere fissata al 40% (inclusa la parte già esistente del 20%) con un’agevolazione, dunque, aggiuntiva del 20% e con ulteriori due aliquote inferiori.

Diverso dovrebbe essere il sistema per quanto concerne le linee dedicate all’autoproduzione, all’autoconsumo e alla formazione per le quali si attende l’emanazione del decreto per conoscere aliquote e caratteristiche degli investimenti.

Una parte dei fondi è destinata alla creazione di un portale volto a certificare la riduzione dei consumi mediante una doppia certificazione:

  • una prima di effettuare l’investimento;
  • e una a investimento effettuato.

Questa prima attività dovrebbe consentire di prenotare l’incentivo.
La certificazione ex-post, invece, dovrebbe essere quella che attesta l’effettivo conseguimento dei risultati previsti e che dà quindi effettivamente titolo alla fruizione dell’incentivo.

Maggiori dettagli sulle caratteristiche del soggetto certificatore e i contenuti e modalità della certificazione verranno meglio chiariti con la pubblicazione del Decreto Legge.‌

Validità del contributo e entità

Il contributo 5.0 ha validità per gli investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. Credito d’imposta diretto fino al 45% in un’unica soluzione.

Quali sono gli investimenti ammessi

  1. INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 5.0

Acquisto di Beni Strumentali 4.0, materiali e immateriali (Allegati A e B della L.232/2016), che apportino anche un miglioramento all’efficienza energetica e un risparmio nei consumi dell’azienda preinvestimento, con 2 scaglioni:

riduzione di almeno il 3% dei consumi finali dell’energia dell’impresa oppure riduzione di almeno il 5% dei consumi di un determinato specifico processo.

‌Per essere ammessi gli investimenti devono ottenere una Certificazione “ex ante” da un valutatore accreditato che attesti la conformità del progetto ai criteri relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Inoltre, una Certificazione “ex post” dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti e relativo efficientamento in conformità con quanto riportato “ex ante”.

  1. FORMAZIONE 5.0

Spese sostenute per formare il personale nell’acquisizione delle competenze necessarie per la transizione verde e digitale delle imprese, oltre all’utilizzo dei beni strumentali di cui sopra (max 10% del valore totale del progetto) e fino a 300.000 euro.

  1. FOTOVOLTAICO 5.0

Acquisto di beni ed impianti di autoproduzione/autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse).

Le imprese che non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica 5.0 ma che acquisteranno beni 4.0 potranno comunque continuare a beneficiare, in presenza di tutti i requisiti, degli attuali incentivi del piano Transizione 4.0 con aliquote più basse.

Lo Studio M&W rimane a disposizione per eventuali approfondimenti ricordando che sarà possibile conoscere le esatte modalità della misura al momento della pubblicazione dei regolamenti attuativi.

A cura di Simone Vincenzi


Microcredito 2024- investimenti- pmi

Microcredito 2024

L’intervento del Fondo, mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito (finanziamenti agevolati), ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo delle piccole imprese favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.

Microcredito 2024 novità principali

  1. L’importo massimo del finanziamento sale dai precedenti 40.000,00 € agli attuali 75.000,00 oppure 100.000,00 € se destinati a srl ordinarie. In entrambi i casi il Fondo di garanzia per le PMI non potrà superare la copertura dell’80% del rischio di credito per importi fino a 50.000,00 €, mentre per importi superiori la garanzia non potrà eccedere il limite del 60%;
  2. Le società a responsabilità limitata (S.R.L.) diventano soggetti eleggibili al microcredito. In questo caso per le banche sarà possibile richiedere anche garanzie reali e non esclusivamente personali;
  3. Non è più previsto il credito frazionato, ma verranno erogati gli importi deliberati in un’unica tranche;
  4. Viene cancellato il limite dei 5 anni di Partita IVA;
  5. La durata massima del finanziamento viene aumentata fino ad un massimo di 10 anni, comprensivi di eventuali periodi di pre-ammortamento.

In sintesi:

  • Beneficiari: autonomi con P.Iva individuale con massimo 5 dipendenti, società di persone, cooperative, Srl ed Srls con massimo 10 dipendenti.
  • Finanziamento: a fondo perduto, senza garanzie reali (ad eccezione del caso delle Srl).
  • Importo: non deve superare il 10% del capitale sociale dell’impresa richiedente.
  • Importo massimo: 75 mila euro (100 mila euro nel caso delle Srl).
  • Durata massima: 10 anni.
  • Piani di utilizzo delle risorse: Acquisto di beni, apparecchiature e materie prime; Acquisto di servizi utili all’attività dell’impresa (anche servizi assicurativi o leasing); Spese per la formazione; Retribuzione di nuovi dipendenti.

Cosa fare per accedere al microcredito

La richiesta di prenotazione della garanzia viene effettuata per via telematica, accedendo all’apposita sezione del sito internet www.fondidigaranzia.it , previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.

La prenotazione della garanzia resterà valida per i 5 giorni lavorativi successivi in attesa che l’interessato presenti il proprio progetto da finanziare al soggetto finanziatore – operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario – che dovrà concludere la pratica entro 60 giorni.

La prenotazione non è obbligatoria per ottenere la garanzia. Imprese e professionisti si possono rivolgere direttamente a banche, operatori di microcredito o confidi che, anche in assenza di prenotazione, possono effettuare la richiesta di ammissione alla garanzia per un’operazione di microcredito.

Lo Studio è a disposizione per la gestione del rapporto con gli istituti di credito e la predisposizione del business plan.

A cura di Simone Vincenzi


obbligo assicurazione per le aziende contro eventi catastrofali

Obbligo assicurazione per eventi catastrofali

La Manovra 2024 ha introdotto l’obbligo di assicurazione contro i danni provocati da calamità ed eventi catastrofali, per le aziende tenute all’iscrizione al registro delle imprese.

Il termine di scadenza per la sottoscrizione della polizza è (al momento) il 31 dicembre 2024.

Chi è obbligato ad assicurarsi?

L’obbligo incombe su tutte:

  • le imprese con sede legale in Italia;
  • le imprese con sede all’estero ma con stabile organizzazione in Italia,

tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.

In particolare, la polizza deve coprire i danni riferiti:

  • ai terreni e ai fabbricati;
  • agli impianti e ai macchinari;
  • alle attrezzature industriali e commerciali

direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Per calamità naturali ed eventi catastrofali si intendono:

  • i fenomeni sismici;
  • le alluvioni;
  • le frane;
  • le inondazioni;
  • le esondazioni.

Inadempimento obbligo assicurazione: cosa succede?

In caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese non si potrà accedere all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Quindi, in caso di assenza di copertura assicurativa, l’impresa non potrà accedere a contributi pubblici.

Le imprese di assicurazioni, a loro volta, potranno essere multate dall’Ivass (sanzione da € 100.000 a € 500.000) laddove neghino la possibilità di sottoscrivere la specifica polizza.

Scoperti e franchigie

Il contratto di assicurazione può prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Con decreto del Ministero possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.

Chi non è obbligato ad assicurarsi?

L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. La norma, inoltre, non si applica alle imprese agricole, poiché queste sono già salvaguardate dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

Si precisa, infine, che i lavoratori autonomi non hanno alcun obbligo, pur svolgendo la loro attività all’interno di edifici e utilizzando macchinari anche di rilevante valore.

A cura di Simone Vincenzi


Sicurezza sul lavoro

Bando INAIL 2023/2024

Il 20/12/2023 è stato pubblicato il nuovo Bando INAIL 2023-2024, che va a supportare le imprese che investono per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza.

Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 65% e fino a un importo massimo di 130.000 euro.

Come funziona il bando INAIL

Per ottenere il contributo sono previsti diversi step:

  • studio di fattibilità (analisi aziendale);
  • rilascio del codice alfanumerico identificativo INAIL;
  • Click Day (invio telematico della domanda più velocemente possibile, nel giorno e all’ora indicata dall’ INAIL).

Se si supera il Click Day con esito positivo, e si rientra quindi in graduatoria, sarà necessario predisporre una perizia e al termine ci sarà la rendicontazione.

Chi può partecipare al bando INAIL

Le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio ed enti del terzo settore (per alcuni interventi specifici).

Chi è escluso dal bando

È escluso chi ha già ricevuto l’incentivo Bando INAIL 2020, 2021, 2022 e ISI Agricoltura 2019/2020 (ad esclusione del caso in cui abbia partecipato per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

Quali sono gli interventi ammissibili

Gli investimenti devono essere funzionali alla riduzione di un rischio presente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale. Pertanto, è indispensabile possedere un DVR adeguatamente aggiornato.

Sono finanziabili le tipologie di progetto ricomprese nei 5 Assi di Finanziamento:

  • Asse 1.1  Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici;
  • Asse 1.2  Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • Asse 2  Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici;
  • Asse 3  Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
  • Asse 4  Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (scopri i settori ammissibili);
  • Asse 5  Progetti di micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

È possibile presentare una sola domanda per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate riguardante una sola unità produttiva.

Gli investimenti dovranno essere avviati dal giorno successivo alla chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

Le spese ammissibili

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, entro i limiti imposti.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura dello sportello telematico.

Spese non ammesse al finanziamento

  • acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
  • acquisto di beni usati;
  • altre spese specificatamente indicate nel bando.

Termini di realizzazione del progetto

Entro un anno dall’approvazione del progetto.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

A cura di Simone Vincenzi


Bicicletta a pedalata assistita. Bando regione Emilia-Romagna

Bando bici regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna intende incentivare l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani mediante l’erogazione di un contributo a parziale rimborso dell’acquisto di una bicicletta o di una cargo bike, entrambe a pedalata assistita.

Per il 2024 potranno essere oggetto di contribuzione gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Chi ha diritto al bonus bici elettrica?

I beneficiari del contributo sono i cittadini residenti in uno dei 207 comuni riportati nell’allegato scaricabile cliccando qui, che dovranno risultare:

  • intestatari della fattura/ricevuta fiscale di acquisto;
  • intestatari o cointestatari del conto corrente bancario o postale su cui verrà effettuato il versamento del contributo.

Importi incentivo regionale bici elettriche

Si confermano gli importi dell’incentivo regionale, che non potrà superare il 50% del costo del messo, come indicato di seguito:

  • Fino a euro 500,00 per l’acquisto di una bici a pedalata assistita;
  • Fino a euro 1.000,00 per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita.

Per l’anno 2024 sono state stanziate risorse pari a euro 2.387.000,00

Come richiedere il bonus bici elettrica 2024 regione Emilia-Romagna?

Per il 2024 è possibile presentare la domanda dalle ore 14:00 del 9 gennaio 2024 fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2024.

Precisiamo che gli acquisti finanziabili devono riferirsi esclusivamente a quelli effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

A partire dal 2024 il Bando approvato dalla Giunta regionale non prevede più:

  • La maggiorazione del contenuto per i residenti nei comuni dell’Allegato 1bis;
  • La maggiorazione per la rottamazione di un’autovettura.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di presentazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica nel periodo sopraindicato al seguente link https://siber.regione.emilia-romagna.it/siber/loginFO.action

L’accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda deve essere effettuato esclusivamente con credenziali di persona fisica SPID L2, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per procedere alla compilazione della domanda, pena il rigetto della domanda, è necessario essere in possesso dei seguenti documenti di cui è richiesto il caricamento attraverso l’applicativo informatico:

  • Marca da bollo di euro 16,00 che andrà apposta e annullata su apposita modulistica scaricabile cliccando qui;
  • Fattura/ricevuta fiscale di acquisto inerente al veicolo oggetto della richiesta di contributo, intestata al richiedente, nella quale devono essere evidenziati:
    1) la dicitura “Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Emilia-Romagna”;
    2) il codice fiscale del richiedente;
    3) la marca, il nome del modello di veicolo, il numero del telaio;
    4) il prezzo finale del veicolo. Nel prezzo finale non sono ammesse spese per accessori né eventuali spese di trasporto;
    5) la dichiarazione di conformità del veicolo all’art. 50 del Codice della Strada, attestata dal costruttore o dal rivenditore.
  • Quietanza di pagamento tramite dicitura corredata di timbro e firma del venditore apposta sulla fattura stessa o alternativamente allegando documentazione bancaria specifica (solo bonifici/carta di credito e solo con causale specifica che garantisca l’avvenuto acquisto).

Documentazione annualità 2023

La documentazione 2023 al momento è resa disponibile solo per domande già in istruttoria. Per le nuove domande occorre fare riferimento alla documentazione 2024-2025.

Per maggiori approfondimenti sul bando e per scaricare tutta la documentazione inerente al bando 2024-2025 ti invitiamo a consultare il sito della regione Emilia-Romagna cliccando sull’icona qui sotto.

M&W Veronesi e Associati


Congedo parentale 2024: le novità

A partire da quest’anno i genitori potranno beneficiare di due mesi di congedo parentale retribuiti all’80%. La novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale e rientra nel pacchetto di misure dedicato alle famiglie.

Come funziona il congedo parentale 2024

Per i genitori arriva un altro mese di congedo parentale retribuito all’80%.

È stato confermato il mese all’80%, già in vigore nel 2023, a cui viene aggiunto un ulteriore mese retribuito al 60%, che solo per quest’anno sarà elevato all’80%.

Oltre al bonus mamme 2024, che prevede uno sconto totale sui contributi in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, si aggiunge quindi anche un ulteriore mese di congedo parentale con aumento dell’indennità.

Chi può usufruire del congedo parentale

Entrambi i genitori potranno usufruire di questo periodo, in alternativa tra loro, entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina. La condizione per beneficiarne è che il periodo di congedo di maternità o paternità termini oltre il 31 dicembre 2023.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105

Nel 2024, dunque, i genitori potranno beneficiare di 10 mesi di congedo parentale così retribuiti:

  • 2 retribuiti all’80%;
  • 8 retribuiti al 30%.

Si attendono ora le istruzioni operative con i dettagli da parte dell’INPS.

M&W Veronesi e Associati


Bonus pubblicità. Acquisto online

Bonus pubblicità: invio dichiarazione sostitutiva

Per non perdere il bonus pubblicità prenotato dal 1° al 31 marzo 2023, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente effettuati nel 2023 ai fini del calcolo del bonus pubblicità spettante.

La trasmissione della dichiarazione sostitutiva è quindi funzionale alla comunicazione degli investimenti realizzati rispetto a quanto indicato nel modulo per l’accesso al credito d’imposta, secondo le istruzioni specifiche fornite dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e dall’’Agenzia delle Entrate.

Cosa rientra nel bonus pubblicità

Si ricorda che, a decorrere dall’anno 2023, a seguito della modifica apportata dall’art. 25-bis, D.L. n. 17/2022, il credito d’imposta (istituito dall’art. 57-bis,D.L. n. 50/2017) è riconosciuto per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Il bonus non è più concesso per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

A quanto ammonta il credito

Il credito d’imposta, teoricamente spettante, è del 75% delle spese incrementali sostenute nel corso dell’anno 2023 rispetto all’anno precedente. Condizione per accedere al bonus pubblicità è che l’ammontare degli investimenti sostenuti risulti superiore almeno all’1% rispetto ad analoghe spese realizzate nel periodo d’imposta precedente.

Tuttavia, a determinare il valore effettivo del bonus pubblicità sarà un successivo provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate chiamato a ripartire i 30 milioni di euro stanziati annualmente tra il totale dei richiedenti.

Come richiedere il bonus

Entro il 9 febbraio 2024 dovrà essere inviata la dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello che è possibile scaricare qui sotto

Modello bonus pubblicità

Il modello di “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” dovrà essere trasmesso tramite l’apposito servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate presente nell’area riservata “Servizi per”, alla voce “Comunicare”.

Per l’accesso all’area personale si potrà utilizzare:

Bonus pubblicità: requisito dell'incremento

Precisiamo che secondo il requisito dell’incremento il bonus pubblicità non spetta sulla totalità della spesa, ma su quelle sostenute nel 2023 rispetto al 2022.

Istruzioni per la compilazione della domanda

M&W Veronesi e Associati


Regime de minimis. Colonne di monete.

Nuovo regime de minimis: si passa a 300.000 euro

Il regolamento “de minimis” (regolamento UE 2023/2831 del 13.12.2023) si aggiorna per il settennato 2024 -2030.

Ogni impresa, sempre definita come impresa unica, potrà beneficiare del nuovo plafond che passa da 200.000 euro a 300.000 euro, nel triennio a partire dal 1° gennaio 2024.

Funzionamento e caratteristiche principali invariate

Il funzionamento e caratteristiche principali rimangono invariate:

  • il “de minimis” è applicabile sia alle pmi che alle grandi imprese;
  • il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile (si veda “il nuovo calcolo del triennio”);
  • gli aiuti “de minimis” sono concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti – tipicamente il decreto di concessione – indipendentemente dall’ effettiva data di erogazione dei contributi;
  • il calcolo del plafond “de minimis” va calcolato non solo dalla singola azienda ma dal gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica.

Cosa si intende per impresa unica

Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento, riportate qui sotto, da verificare sia a monte che a valle e lungo tutta la catena di partecipazioni.

Relazioni di collegamento:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Il calcolo del triennio

Permangono dubbi interpretativi sul calcolo del triennio su base mobile da tenere in considerazione per il nuovo regime “de minimis”.

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte della Commissione Europeasi consiglia prudenzialmente, a far data dal 1° gennaio 2024, di tenere in considerazione gli incentivi concessi nel 2021, 2022, 2023 e di quelli che si richiederanno nel 2024.

A cura di Simone Vincenzi


Trasparenza aiuti di Stato

Ricordiamo che la Legge n.124/2017 ha introdotto l’obbligo di rendere pubblici “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione.

Quali importi

Se si ricevono sovvenzioni pubbliche per importi complessivi superiori a € 10.000 vige l’obbligo di informativa (trasparenza).

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati/incassati) e non sulla base della concessione.

Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2022 (scadenza pubblicazione 31/12/2023):

  • aiuti e contributi concessi in anni precedenti incassati nel 2022;
  • aiuti e contributi concessi/incassati nel 2022.

Termini

La norma europea sulla concorrenza impone a tutte le imprese di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli aiuti, sovvenzioni, crediti d’imposta, ecc. ricevuti nell’anno precedente.

ATTENZIONE: A partire dal 1 gennaio 2024 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata, pertanto è importante verificare che siano pubblicati i contributi ricevuti nel 2022 entro il 31/12/2023.

Modalità di pubblicazione

I soggetti beneficiari devono pubblicare le informazioni nella Nota Integrativa del bilancio di esercizio cui sono tenute le società di capitali (S.r.l. Spa Cooperative).

Le società di persone e le imprese individuali, che non sono tenute al deposito del bilancio, devono pubblicare le informazioni nel proprio sito Internet o, in mancanza di questo, sul sito di una associazione di categoria. Dovrebbe essere possibile anche la pubblicazione su altre pagine web come, ad esempio, la pagina social (Facebook, LinkedIn ecc.).

In tal senso si è espresso il Ministero del lavoro in relazione agli Enti no profit con Circolare n. 2 del 11/01/2019.

Qualora si optasse per la pubblicazione sul sito web o sulla pagina social si consiglia di fare uno screenshot della pubblicazione e di conservarlo per i futuri controlli ed eventualmente inviarlo alla propria Pec in modo da dare data certa all’adempimento.

Qualora si siano percepiti solo aiuti contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato non viene meno l’obbligo di pubblicazione e trasparenza, ma sarà sufficiente riportare quanto segue:

Nel corso dell’esercizio 2022, la Società/ditta………………….. codice fiscale/Registro imprese di …………………n° ……………………… ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 125 bis, ovvero aiuti di Stato e aiuti de minimis oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del “Registro nazionale degli aiuti di Stato – Sezione Trasparenza”, liberamente consultabile on-line tramite il sito https://www.rna.gov.it/

Sanzioni

L’inosservanza di questo obbligo di pubblicazione per trasparenza comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000, nonché la restituzione integrale del contributo da parte di coloro che non provvederanno alla regolarizzazione prevista dalla Legge suddetta.

A cura di Simone Vincenzi