Il regolamento “de minimis” (regolamento UE 2023/2831 del 13.12.2023) si aggiorna per il settennato 2024 -2030.
Ogni impresa, sempre definita come impresa unica, potrà beneficiare del nuovo plafond che passa da 200.000 euro a 300.000 euro, nel triennio a partire dal 1° gennaio 2024.
Funzionamento e caratteristiche principali invariate
Il funzionamento e caratteristiche principali rimangono invariate:
- il “de minimis” è applicabile sia alle pmi che alle grandi imprese;
- il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile (si veda “il nuovo calcolo del triennio”);
- gli aiuti “de minimis” sono concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti – tipicamente il decreto di concessione – indipendentemente dall’ effettiva data di erogazione dei contributi;
- il calcolo del plafond “de minimis” va calcolato non solo dalla singola azienda ma dal gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica.
Cosa si intende per impresa unica
Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento, riportate qui sotto, da verificare sia a monte che a valle e lungo tutta la catena di partecipazioni.
Relazioni di collegamento:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Il calcolo del triennio
Permangono dubbi interpretativi sul calcolo del triennio su base mobile da tenere in considerazione per il nuovo regime “de minimis”.
In attesa di chiarimenti ufficiali da parte della Commissione Europea , si consiglia prudenzialmente, a far data dal 1° gennaio 2024, di tenere in considerazione gli incentivi concessi nel 2021, 2022, 2023 e di quelli che si richiederanno nel 2024.
A cura di Simone Vincenzi