La Manovra 2024 ha introdotto l’obbligo di assicurazione contro i danni provocati da calamità ed eventi catastrofali, per le aziende tenute all’iscrizione al registro delle imprese.

Il termine di scadenza per la sottoscrizione della polizza è (al momento) il 31 dicembre 2024.

Chi è obbligato ad assicurarsi?

L’obbligo incombe su tutte:

  • le imprese con sede legale in Italia;
  • le imprese con sede all’estero ma con stabile organizzazione in Italia,

tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.

In particolare, la polizza deve coprire i danni riferiti:

  • ai terreni e ai fabbricati;
  • agli impianti e ai macchinari;
  • alle attrezzature industriali e commerciali

direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Per calamità naturali ed eventi catastrofali si intendono:

  • i fenomeni sismici;
  • le alluvioni;
  • le frane;
  • le inondazioni;
  • le esondazioni.

Inadempimento obbligo assicurazione: cosa succede?

In caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese non si potrà accedere all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Quindi, in caso di assenza di copertura assicurativa, l’impresa non potrà accedere a contributi pubblici.

Le imprese di assicurazioni, a loro volta, potranno essere multate dall’Ivass (sanzione da € 100.000 a € 500.000) laddove neghino la possibilità di sottoscrivere la specifica polizza.

Scoperti e franchigie

Il contratto di assicurazione può prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Con decreto del Ministero possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.

Chi non è obbligato ad assicurarsi?

L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. La norma, inoltre, non si applica alle imprese agricole, poiché queste sono già salvaguardate dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

Si precisa, infine, che i lavoratori autonomi non hanno alcun obbligo, pur svolgendo la loro attività all’interno di edifici e utilizzando macchinari anche di rilevante valore.

A cura di Simone Vincenzi