Il lavoro autonomo occasionale si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

L’attività deve essere svolta in modo occasionale, vale a dire senza carattere di abitualità, professionalità, sistematicità, regolarità, ripetibilità e continuità nel tempo.

L’elemento dell’occasionalità deve essere valutato concretamente in relazione alle modalità con cui l’attività viene svolta. Non è quindi sufficiente che il compenso sia contenuto o che l’attività venga svolta per un solo committente.

Per l’attività di lavoro autonomo occasionale non è necessario aprire la partita IVA. È obbligatorio aprire la partita IVA se l’attività è svolta in modo abituale e professionale, ossia svolta in modo continuativo e organizzato. 

Dal 01/01/27 entra in vigore il nuovo testo unico IVA che va a sostituire il DPR 633/72 e dovrà essere indicato il riferimento art.4 comma 2 D.lgs 10/2026.

Comunicazione preventiva obbligatoria

Per il committente che opera in qualità di imprenditore e che stipula un contratto di lavoro autonomo occasionale, è obbligatorio effettuare una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio prima dell’inizio della prestazione.

La comunicazione preventiva si effettua tramite il portale servizi.lavoro.gov.it sezione “lavoro autonomo occasionale”. In ogni comunicazione deve essere indicata la durata della prestazione, che può essere di 7, 15 o 30 giorni. Se la prestazione non si conclude nel periodo indicato è necessaria una nuova comunicazione.

Sono esclusi da questo obbligo gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, le aziende di vendita diretta a domicilio, le prestazioni di natura prettamente intellettuale, le pubbliche amministrazioni e i datori di lavoro domestico.

Ritenuta d'acconto

Se il committente è un soggetto che opera come sostituto d’imposta, sul compenso corrisposto viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%. Il lavoratore dovrà poi dichiarare la ritenuta nel quadro RL o D scomputando la ritenuta.

Rimborsi spese

Nei rapporti di lavoro autonomo occasionale i rimborsi spese sostenute dal prestatore (ad es. viaggio, vitto, alloggio) e riaddebitate al committente si sommano, di regola, al compenso e concorrono a formare la base imponibile ai fini della ritenuta d’acconto del 20% e dell’IRPEF.

Tali spese, se inerenti e adeguatamente documentate, sono deducibili dal prestatore nella determinazione del reddito diverso, entro il limite dei compensi percepiti.

Qualora invece l’incarico preveda esclusivamente il rimborso delle spese strettamente necessarie, senza alcun compenso personale, le somme rimborsate non costituiscono reddito, non sono soggette a ritenuta e non devono essere dichiarate.

Le spese sostenute direttamente dal committente (ad esempio biglietti di viaggio o pernottamenti intestati a quest’ultimo) non rappresentano compensi in natura per il prestatore e non concorrono alla formazione del suo reddito.

È pertanto opportuno che nella ricevuta vengano distintamente indicati compenso e rimborsi, specificando la natura delle spese e la loro documentazione a supporto.

Contributi previdenziali

Fino a € 5.000 di compensi complessivi annui derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale non è dovuta la contribuzione alla Gestione Separata INPS. Concorrono al raggiungimento della soglia tutti i compensi percepiti nell’anno per attività di lavoro autonomo occasionale, anche se corrisposti da committenti diversi.

Al superamento della soglia di € 5.000 annui, scatta invece l’obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS. 

La soglia di € 5.000, calcolata sulla somma dei compensi percepiti da tutti i committenti occasionali,  deve essere considerata solo ai fini contributivi: i contributi sono dovuti sulla parte di compenso che eccede tale limite.

L’onere contributivo è ripartito come segue:

  • 1/3 a carico del collaboratore;
  • 2/3 a carico del committente.

La quota a carico del collaboratore viene normalmente trattenuta dal committente in sede di pagamento del compenso.

Il nostro Studio rimane a disposizione per verificare la corretta qualificazione del rapporto e i relativi adempimenti fiscali e previdenziali.

A cura di Chiara Vicenzi