Green Pass obbligatorio per i lavoratori
NUOVE REGOLE E SANZIONI
In Italia dal 15 ottobre si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro solo esibendo un valido green pass. Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”. I datori di lavoro dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. I lavoratori che non seguiranno le prescrizioni normative, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso; il lavoratore mantiene In ogni caso il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Controlli e sanzioni All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali. Al momento della verifica chi non avrà il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo solo un giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare. La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e 1500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro. Tamponi, esenzione e green pass più rapido per i guariti dall’infezione Il provvedimento interviene chiarendo che il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori. Tamponi gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica per i cittadini con disabilità o in condizione di frangibilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministro della salute che specifica che la certificazione dovrà essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere :- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività" (comma 1, 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105);
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al………. (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico
Credito per spese sanificazione e acquisto DPI
SPESE SANIFICAZIONE E DPI 2021
L'articolo 32 D.L. 73/2021 ha introdotto un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Per ciascun beneficiario spetta un credito per circa il 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In generale, il credito d’imposta richiesto non può superare il limite di 60.000 euro per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.Possono fruire dell'agevolazione tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali , compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (art. 13 quater comma 4, D.L. 34/2019 convertito, dalla L. 58/2019). Le modalità di accesso al beneficio ricalcano quelle previste per il credito d’imposta riferito alle spese per sanificazione e acquisto DPI sostenute nel 2020.
Per le spese sostenute quest’anno occorre fare domanda tramite comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario. Nello stesso periodo sarà possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, e all’interno della finestra temporale presentare la rinuncia integrale al credito precedentemente comunicato.
Con riferimento all’ambito oggettivo sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione ai sensi dell' art. 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento citato in precedenza.
M&W Veronesi e Associati

