Smart working: regole e novità

Con la conversione del decreto Milleproroghe arriva la proroga fino al 30 giugno 2023 del lavoro agile per fragili e per i genitori di figli under 14 che lavorano nel settore privato.

Sono inoltre in pieno vigore le norme “a regime” sul lavoro agile.

Facciamo quindi un breve riassunto su obblighi, diritti, procedure e termini per la corretta applicazione delle regole da parte dei datori di lavoro.

Lo smart working

Lo smart working è caratterizzato dall’alternanza tra lavoro in azienda e altri luoghi scelti dal lavoratore. Spesso la propria abitazione, ma anche presso terzi.

Ad esempio presso parenti che possono accudire i bambini oppure locali in coworking adiacenti alle scuole materne o ai baby parking. L’unico limite è la durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, eventualmente distribuito in modo flessibile nell’ambito della giornata o della settimana.

Ai lavoratori che sottoscrivono e realizzano un accordo di smart-working, è garantita parità di trattamento economico e normativo rispetto a chi lavora esclusivamente in azienda.

Per accedere allo smart working serve un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. A meno che il lavoratore non ne abbia il diritto nel caso sia un “lavoratore fragile” oppure debba accudire un minore di 14 anni se nel nucleo familiare non sia presente un altro genitore “non lavoratore”.

Questo diritto però ci sarà solamente fino al 30/06/2023. Dopo tale data dovrà sempre intervenire un accordo tra le parti (salvo ulteriori proroghe o cambiamenti normativi).

Formalità per adottare lo Smart working

I datori di lavoro che decidono di adottare lo smart working per uno o più dei propri dipendenti devono stipulare con ciascuno di loro un accordo in forma scritta. In seguito, dovranno comunicare (entro 5 giorni) in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile utilizzando un apposito modello reso disponibile come allegato al Decreto Ministeriale 149/2022.

L’accordo individuale (in forma libera) dovrà però contenere alcuni elementi previsti dalla legge:

  • durata (a termine o a tempo indeterminato);
  • tempi di riposo e misure organizzative e tecniche per garantire il diritto alla disconnessione;
  • attrezzature di lavoro messe a disposizione del lavoratore e/o quelle di proprietà del lavoratore;
  • modi di connessione a internet;
  • modalità per recedere dal contratto e relativo termine di preavviso.

Lavoratori fragili

Sono riconosciuti come “lavoratori fragili” i soggetti con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità oppure quei soggetti con attestazione medica che certifica una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie gravi con relative terapie salvavita.

I genitori di under 12

Questi genitori hanno diritto a regime ad essere preferiti ad altri lavoratori nelle richieste di poter prestare attività lavorativa in modo agile (smart working).

Largo quindi al lavoro agile, ma non in maniera selvaggia, perché bisognerà rispettare le regole imposte dalla legge (accordo tra le parti e comunicazione al Ministero).

Lo smart working potrà essere in futuro un modo per legare i lavoratori all’azienda, consentendo loro di gestire meglio il rapporto di lavoro e conciliarlo con le proprie esigenze di vita privata.

Il cosiddetto “work-life” balance!

A cura di Egidio Veronesi


Modello di Certificazione Unica 2023

I sostituti d’imposta (aziende) utilizzano la Certificazione Unica 2023  (CU) per attestare i redditi di:

  • lavoro dipendente e assimilati (amministratori);
  • lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

I sostituti d’imposta (Aziende) dovranno rilasciare al percettore delle somme (dipendenti, amministratori, professionisti) la certificazione, utilizzando il modello sintetico entro il 16/03/2023.

Entro tale data (16/03/2023) dovrà trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la certificazione utilizzando il modello ordinario.

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti e non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31/10/2023.

Novità della CU 2023

Nuovi li miti previsti per il solo 2022 in merito alle remunerazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti sotto forma di bonus, introdotti a seguito della crisi energetica. Si sottolinea in particolare:

  • innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit;
  • la non imponibilità fino a 200 euro dei buoni benzina.

Trova spazio nella CU 2023 anche la nuova disciplina relativa al trattamento integrativo, l’art. 1 com- ma 3 della L. 234/2021, che ha previsto il riconoscimento di una somma non imponibile di importo pari a 1.200 euro per il 2022, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000  euro. Al posto di 28.000 euro come previsto in precedenza.

Nell’ipotesi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, tale trattamento è riconosciuto nel caso in cui la somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso, il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque non può essere superiore a 1.200 euro.

Con riferimento alle agevolazioni per familiari a carico

A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuibile, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’ISEE. L’art. 10 comma 4 del DLgs. 230/2021 ha modificato l’art. 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. Di conseguenza a decorrere dal 1° marzo 2022 (data di entrata in vigore dell’assegno unico):

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni. Incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
  • è abrogata l’ulteriore detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Tra le altre novità...

applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2022, certificato nella CU 2023 :

  • l’otto per mille dell’IRPEF può essere destinato anche all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza.

A cura di Paolo Mantovani


Prima casa: prorogata al 31/10/2023 la sospensione dei termini per la residenza

Con un emendamento al Decreto Milleproroghe in corso di conversione, è stato disposto lo slittamento dei termini da rispettare per il trasferimento della residenza nel Comune necessaria per beneficiare dell’agevolazione prima casa.

Si ricorda che l’agevolazione prima casa, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro o dell’Iva nella misura, rispettivamente, del 2% o del 4%.

Inizialmente prevista dal 23/02/2020 fino al 31/03/2022, con tale disposizione la sospensione dei termini si estende al 31/10/2023, data da cui riprende o decorre il termine di 18 mesi entro i quali occorre trasferire la residenza nel Comune per godere dell’agevolazione.

In altri termini:

  • se l’acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, la sospensione opera da tale data per poi riprendere il 31 ottobre 2023. Ad esempio, se l’acquisto è avvenuto il 23/01/2020, il termine per il cambio residenza non scadrà il 23/07/2021 (18 mesi dall’acquisto), ma il 31/03/2025;
  • se l’acquisto dell’abitazione è avvenuto nel periodo 23/02/2023 – 31/10/2023, i termini cominceranno a decorrere dal 31/10/2023, in questo caso da zero.

A cura di Simona Rossi


Cessione agevolata dei beni ai soci

La legge di Bilancio 2023 ripropone la possibilità di cessione agevolata dei beni ai soci se effettuata entro il 30 settembre 2023.

I beni agevolabili sono gli immobili e i beni iscritti in pubblici registri (automezzi).

L'agevolazione

L’agevolazione risulta particolarmente appetibile quando una società è proprietaria di immobili (terreni, negozi, laboratori, capannoni) che non vengono più utilizzati per l’attività e i soci vorrebbero continuare a gestirli come beni privati o metterli in vendita, facendoli uscire dalla gestione societaria.

In condizioni ordinarie l’eventuale vendita di questi immobili sarebbe assoggettata ad una tassazione solitamente così pesante da scoraggiare la cessione.

L’agevolazione prevista permette invece una tassazione forfettizzata dell’8% o del 10,5% da applicarsi ad un valore che dovrà essere calcolato caso per caso. Rimane comunque molto appetibile perché agganciato alla rendita catastale dell’immobile.

Il versamento dell’imposta deve avvenire in due rate al 30 settembre e 30 novembre 2023.

A cura di Franco Meletti


Agevolato l'acquisto di case green

Le persone fisiche che acquisteranno nel 2023 un’abitazione di classe energetica A o B, dall’impresa che l’ha costruita, potranno usufruire di una detrazione pari alla metà dell’Iva risultante dalla fattura, al solito ripartita in dieci rate annuali.

L’agevolazione è molto interessante perché non è limitata all’acquisto della classica “prima casa”, che sconta già un’aliquota IVA ridotta al 4%, ma si applica anche:

  • alle seconde case, su cui si applica l’IVA al 10%;
  •  e anche alle abitazioni di lusso, che prevedono l’IVA al 22%.

Considerando il prezzo medio di un’abitazione la riduzione del 2, del 5 o addirittura dell’11% del suo costo si traduce comunque in un risparmio considerevole.

La Legge di Bilancio 2023, all’art. 1 comma 76, prevede infatti come unici requisiti che l’acquisto avvenga nel 2023 dall’impresa costruttrice e che la classe energetica sia A o B.

L’agevolazione si estende anche all’Iva relativa alle pertinenze dell’abitazione, non essendo previste limitazioni né di tipologia, né di numero.

L’intento è quello di favorire la ripresa del mercato delle imprese di costruzione, che si vedevano fiscalmente penalizzate rispetto alle compravendite fra privati.

Dovrebbero sicuramente rientrare nell’agevolazione anche gli immobili che sono stati completamente demoliti e ricostruiti ed eventualmente ampliati rispetto alla cubatura preesistente. Più difficile pensare che si possa estendere anche alle ristrutturazioni edilizie o urbanistiche senza demolizione.

L’agevolazione già prevista nel 2016 e 2017 non era stata riproposta in seguito.

A cura di Franco Meletti


Lavoro occasionale accessorio- PrestO

Nel 2023 tornano i voucher per il lavoro occasionale, cioè la forma di pagamento alternativa per il lavoro occasionale accessorio o per prestazioni saltuarie. I cosiddetti “buoni lavoro”.

Gli utilizzatori , per potere usufruire del lavoro occasionale, devono  avere alle proprie dipendenze non più’ di 10 dipendenti a tempo indeterminato.

La misura minima del compenso al prestatore, per ogni ora di prestazione, ammonta ad euro 9,00.

Limiti

  • Gli utilizzatori non possono superare il compenso di euro 2.500,00 per ogni singolo prestatore di lavoro occasionale;
  • Divieto di utilizzo da parte delle imprese agricole;
  • Divieto di utilizzo da parte delle aziende edili e di settori affini;
  • Divieto nell’ambito di esecuzione di appalti, di opere o servizi.

Eliminati i limiti previsti per alcuni settori come il turismo, basti pensare alla possibilità di acquisire prestazioni occasionali svolte nell’ambito di discoteche, night -club e simili, con codice ATECO 93.29.1.

Settore agricoltura

Per il settore agricoltura ci sono state delle modifiche. È stato infatti istituito un nuovo regime, ovvero la prestazione agricola di lavoro occasionale subordinato a tempo determinato per il biennio 2023-2024.

Tale regime prevede un’attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate di lavoro effettive, pur potendo avere il rapporto di una durata massima di 12 mesi, per singolo lavoratore, rese da soggetti, esclusi i pensionati che non abbiano  avuto nei tre anni precedenti rapporti di lavoro subordinato in agricoltura e che siano:

  • Disoccupati;
  • Pensionati di vecchiaia o anzianità;
  • Giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti agli studi;
  • Detenuti, ammessi ai lavori esterni, nonché soggetti in semilibertà;

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione contenente dati anagrafici, luogo di svolgimento, oggetto della prestazione, data, ora di inizio e di termine e il compenso pattuito.

Prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore è tenuto ad inoltrare al competente Centro Impiego una comunicazione obbligatoria.

Sia per chiarimenti del settore agricoltura, sia in caso di utilizzazione del lavoro occasionale per le altre attività: Si prega di contattare lo Studio almeno un mese prima, poiché le procedure Inps necessitano di tale tempo.

A cura di Cosetta Meschiari


Potenziato credito energia 1° trimestre 2023

Con l’approvazione della nuova Legge Finanziaria, il Governo pone un’attenzione particolare nel rispondere alla crescente difficoltà delle imprese nel fronteggiare il caro energia.

L’obiettivo del Governo è quello di salvaguardare e di supportare i settori in crisi nel nostro Paese dovuto al forte aumento della componente energetica.

Pertanto, per risanare la cassa delle imprese gravata sempre più dai costi crescenti dell’energia, la Legge Finanziaria aumenta le aliquote del credito d’imposta legato ai consumi energetici alle stesse condizioni previste dai Decreti Aiuti dello scorso anno.

In particolare:

  • passa dal 40% al 45% il credito d’imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, cd imprese energivore, relativamente alle spese effettuate per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • passa dal 30% al 35% per le imprese non energivore con contatori di energia elettrica con potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, il credito d’imposta relativamente alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • passa dal 40 al 45% il credito d’imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, cd imprese gasivore, relativamente alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023;
  • passa dal 40 al 45% il credito d’imposta in favore delle imprese non gasivore relativamente alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

I crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023.

A cura di Simona Rossi


Agevolazioni contributive 2023- Assunzioni giovani under 36

La legge di Bilancio dà nuovo impulso all’occupazione stabile di giovani lavoratori attraverso la proroga dello sgravio totale contributivo per chi assume, nel 2023, under 36 o stabilizza un rapporto di lavoro a tempo determinato nelle Regioni del Mezzogiorno.

L’importo dell’agevolazione contributiva massimo fruibile è stato elevato a 8.000 euro, da riproporzionare su base mensile.

Durata del beneficio

Il beneficio dura 36 mesi. Se il nuovo rapporto di lavoro riguarda una sede di lavoro o un’unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, dura 48 mesi.

Applicazione del beneficio

Il beneficio si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, e alle trasformazioni dei contratti a termine effettuate nel biennio 2021-2022.

La misura trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati che stipulano:

  • Nuovi contratti a tempo indeterminato;
  • Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
  • Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa è resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Aspetti a cui prestare attenzione

I lavoratori, alla data della prima assunzione incentivata, non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.

Lo sgravio è fruibile in ogni caso entro il limite di aiuto fissato dalla disciplina europea sul “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013).

È prevista la revoca dell’esonero, con recupero del beneficio già fruito, in caso di licenziamento nei 6 mesi successivi all’assunzione per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni.

L’esonero non è immediatamente operativo, poiché per l’efficacia occorre attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.

A cura di Paolo Mantovani


La nuova Flat Tax sul reddito incrementale

Chi più guadagna meno spende. Così può essere sintetizzata la Flat Tax incrementale del 15% prevista dalla legge di Bilancio 2023.

Con la nuova disposizione le persone fisiche professionisti e imprenditori, diversi dai forfettari, potranno beneficiare di un’aliquota del 15 % sugli incrementi di reddito fino a 40.000 euro.

Una novità che si applica solo dal 2023. Poi si vedrà.

Obiettivo della nuova legge finanziaria

L’obiettivo è quello di alleggerire il carico fiscale delle persone fisiche titolari di partita Iva che nel 2023 conseguiranno un reddito maggiore di quello più alto realizzato nei tre anni precedenti. Si applicherà la Flat Tax incrementale sull’incremento di reddito fino a 40.000 euro, dopodiché si applicherà la tassazione progressiva a scaglioni.

Potranno avvalersi dell’agevolazione solo le persone fisiche sia imprenditori che professionisti. Restano quindi escluse tutte le tipologie di società.

Per capire il funzionamento della Flat Tax “incrementale” facciamo un semplice esempio:

Supponiamo che un imprenditore realizzi nel 2023 un reddito di 80.000 euro e ipotizziamo che nei tre anni precedenti (2020, 2021 e 2022) il reddito sia stato il seguente:

  • 35 mila euro nel 2020;
  • 60 mila nel 2021;
  • 45 mila nel 2022.

Il reddito più alto si è verificato nel 2021 (60 mila) e questo sarà il reddito di riferimento con il quale calcolare l’incremento. La legge dice anche che il reddito più alto dovrà essere rivalutato del 5% e pertanto il reddito più alto viene alzato a 63.000 euro

A questo punto il reddito “incrementale” da assoggettare alla Flat Tax sarà pari a

Se non ci fosse stata la Flat Tax “incrementale” i 17.000 euro sarebbero stati tassati con l’aliquota Irpef del 43% scontando un’Irpef di 7.310 euro.

Il risparmio nel caso esaminato è quindi il seguente:

Perché questa nuova modalità di tassazione?

La motivazione di questa nuova modalità di tassazione, che dovremmo considerare per il momento “sperimentale”, potrebbe essere quella di spingere i contribuenti verso una maggiore “fedeltà fiscale” facendo in modo che un incremento di reddito non abbia il solito esito di dover versare quasi la metà del maggior guadagno al fisco. Vedremo se sarà prorogata anche per gli anni successivi.

A cura di Egidio Veronesi