Riduzione contributi Inps forfettari 2024
I contribuenti in regime forfettario, iscritti alle gestioni previdenziali Inps artigianato e commercio, possono beneficiare della riduzione al 35% sui contributi Inps da versare. Questo in riferimento sia ai contributi fissi che a quelli percentuali.
La riduzione è quindi accessibile solo da artigiani e commercianti e non dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps o a casse previdenziali private.
Come procedere con la richiesta di riduzione?
Tale richiesta è opzionale ed è accessibile solo a seguito di apposita domanda da presentare all’interno del cassetto previdenziale. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno per il quale il contribuente intende usufruire del regime agevolato Inps.
L’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività se si tratta di nuova iscrizione. Se invece si tratta di soggetto titolare di posizione già attiva presso la gestione previdenziale, l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della domanda.
Cosa succede se la domanda viene presentata dopo il 28 febbraio?
Qualora la domanda venga presentata oltre il termine del 28 febbraio, l’accesso non sarà consentito per l’anno in corso ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il termine del 28 febbraio del relativo anno.
Precisiamo che:
Se viene inviata la domanda di riduzione contributiva e permangono le condizioni perché la stessa possa essere validamente fruita, non è necessario ripresentare la domanda ogni anno per confermare la scelta già operata. Viceversa vige l’obbligo di comunicare la revoca dell’opzione o per scelta o per obbligo a seguito dell’uscita dal regime forfettario.
Vantaggio sì o no?
La riduzione dei contributi Inps per i forfettari rappresenta senza dubbio un vantaggio economico immediato.
Tuttavia, è essenziale valutare attentamente l’opportunità di aderire o meno a quest’opzione. Se da una parte, infatti, la riduzione può alleggerire il carico fiscale nel breve periodo, dall’altra potrebbe avere implicazioni sul calcolo del periodo contributivo e di conseguenza sugli anni di pensione riducendo proporzionalmente il periodo di contribuzione in base all’importo effettivamente versato.
A cura di Emanuela Sorrentino
Abrogazione della disciplina ACE (aiuto alla crescita economica)
Con la circolare del 06/02/2024 dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle disposizioni attuative della Riforma fiscale, viene disposta l’abrogazione dal 2024 della disciplina relativa all’Aiuto alla Crescita Economica (ACE).
La norma riconosce comunque la possibilità di usufruire, nei periodi d’imposta successivi, delle eccedenze pregresse non utilizzate a riduzione del reddito 2023.
Cos'è l'ACE fiscale?
L’ ACE nasce nel 2011 come incentivo alla capitalizzazione delle imprese con lo scopo di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio (equity).
Consiste nell’ammettere in deduzione, dal reddito dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il rendimento nozionale è determinato applicando un coefficiente pari all’1,3% sulla variazione in aumento del capitale proprio.
Per dirlo in maniera più semplice...
L’ACE consiste nella detassazione di una parte degli incrementi in denaro del patrimonio. Pertanto, questo si traduce in un risparmio di imposta considerevole per le imprese che reinvestono gli utili in azienda.
Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale, come sopra determinato, superi il reddito complessivo netto dichiarato, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata, quindi dedotta, nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
Abrogazione e riflessioni
Le agevolazioni che si avevano con l’applicazione dell’ACE (riduzione della tassazione per le imprese che reinvestono gli utili in azienda), dovrebbero essere idealmente sostituite da una serie vantaggi fiscali previsti per le imprese che però, ancora in parte, non sono entrati in vigore.
Resta quindi ad oggi scoperto l’incentivo alla patrimonializzazione aziendale.
Tuttavia, nel decreto di abrogazione viene riconosciuta la possibilità di usufruire, nei periodi d’imposta successivi, delle eccedenze pregresse non utilizzate a riduzione del reddito 2023, fino ad esaurimento.
Tale formulazione apre ad alcune riflessioni e scelte strategiche, considerato che l’abrogazione dell’ACE comporterà di fatto la perdita degli incrementi di patrimonio netto che le società avevano accumulato dal 2011 in poi con contestuali risparmi di imposta.
Quindi cosa fare?
Per le imprese è opportuno programmare in modo quanto più possibile attento eventuali modifiche nella composizione del patrimonio netto tali da non perdere completamente il beneficio fiscale.
Le considerazioni, pertanto, ricadono su:
- L’aumento del capitale sociale o versamenti dei soci a fondo perduto (anche mediante la rinuncia a precedenti crediti derivanti da finanziamenti dei soci) determinando un incremento della base ACE 2023 (tenendo conto del ragguaglio a giorni dalla data di versamento al 31 dicembre 2023);
- Posticipazione al 2024 della distribuzione di dividendi ai soci ed eventuali riduzioni del patrimonio netto, per evitare effetti negativi sulla quantificazione della base ACE per l’esercizio 2023.
Questi accorgimenti tendono a massimizzare l’eccedenza del beneficio offerto dall’applicazione dell’ACE da riportare negli esercizi successivi con conseguente risparmio fiscale.
A cura di Elisa Ghelfi
Pagamenti e compensazioni in F24: cosa cambia
La recente Legge di Bilancio 2024 ha introdotto diverse novità al fine di contrastare le frodi. Il modello F24, dopo più di 20 anni di servizio, potrebbe subire significative modifiche nel suo utilizzo da parte dei contribuenti e dei loro intermediari fiscali. Ci sono, inoltre, importanti novità anche in merito alla compensazione dei crediti contributivi.
Quali le principali novità
I principali sviluppi includono l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2024, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni, comprese quelle precedentemente esentate, come ad esempio quelle relative ai crediti Inps e Inail.
È stato inoltre stabilito il divieto, a partire dal medesimo periodo, di effettuare compensazioni tramite il modello F24 per chi ha somme iscritte a ruolo superiori a 100.000 euro.
Al momento attuale la norma, per come è scritta, interessa anche coloro che hanno somme iscritte a ruolo superiori a 100.000 euro rateizzate. Anche se sono in regola con i pagamenti.
Compensazione orizzontale o esterna
Il divieto in esame riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. Resta esclusa dal divieto, invece, la cosiddetta compensazione “verticale” o “interna”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo e ciò anche nel caso, si ritiene, venga esposta nel modello F24.
Modello 770 e F24
Dall’inizio del 2025, i sostituti d’imposta potranno sostituire il modello 770 con l’indicazione nel modello F24 mensile di alcuni dati integrativi, che andrebbero a sostituire quelli di regola indicati nella dichiarazione annuale modello 770.
Questo solo per quei sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore (al momento) a cinque, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo.
Sarà quindi introdotto un nuovo modello F24 integrato per i sostituti d’imposta per dichiarare le ritenute effettuate e versate.
Pagamenti e compensazioni in F24
È stata anche prevista la possibilità di addebitare i modelli F24 contenenti pagamenti futuri, previo apposito provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate che stabilirà i criteri e le modalità applicative.
Inoltre, sarà possibile effettuare pagamenti tramite PagoPA, una volta pubblicati gli atti attuativi appropriati.
Infine, è stata introdotta la possibilità di compensare crediti di qualsiasi importo maturati per contributi verso l’Inps solo in determinati casi e con precise tempistiche. Ancor più complessa è la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Inail, che può essere effettuata solo se il credito è certo, liquido, esigibile e registrato negli archivi dell’istituto stesso.
Normative di attuazione e interpretazioni ufficiali
Le implicazioni per il software sono significative e richiederanno un adeguamento dei sistemi per gestire i cambiamenti richiesti dalle nuove normative.
È evidente l’importanza di ottenere tempestivamente le normative di attuazione e le interpretazioni ufficiali dalle autorità competenti per permettere una corretta implementazione dei cambiamenti.
A cura di Lorenzo Merli
Concordato preventivo biennale
La principale novità fiscale che interesserà tutti i titolari di partita IVA a partire da quest’anno è il concordato preventivo biennale fiscale. Un recentissimo decreto ne ha cominciato a delineare meglio le modalità.
Che cos'è il concordato preventivo biennale?
Consiste in un nuovo metodo di calcolo delle imposte che imprese e professionisti dovranno decidere se adottare già dal 2024.
Partendo dai dati forniti in dichiarazione dei redditi e dagli importi delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una proposta con una previsione del reddito dell’anno non ancora chiuso e delle relative imposte da versare.
Come funziona
Entro il 15 ottobre 2024 ogni contribuente dovrà decidere se:
- Accettarla: impegnandosi a versare le imposte che ne conseguono, a fronte dell’impegno dell’Agenzia di non effettuare ulteriori controlli fiscali sulla posizione del contribuente stesso;
- Non accettarla: versando le imposte che si calcoleranno a consuntivo secondo il consueto metodo. Restando, pertanto, soggetto a controlli ed eventuali contestazioni fiscali.
L’applicazione di questo metodo per l’anno corrente sarà differenziata in base al regime fiscale adottato dal contribuente.
Concordato preventivo biennale per P.Iva
Per i contribuenti forfettari la proposta verrà applicata in via sperimentale e riguarderà solo il reddito dell’anno 2024. Considerando che si sarà chiamati a decidere se aderire o meno alla proposta entro la metà di ottobre, a quella data si disporrà’ già di una situazione del reddito realizzato nei primi 10 mesi e mezzo dell’anno. Sarà poi sufficiente aggiungere la previsione del reddito aggiuntivo dei restanti due mesi e mezzo per poter avere un quadro completo dell’annualità e decidere, di conseguenza, se conviene accettare o meno la proposta del fisco.
Per i contribuenti in regime semplificato e ordinario la proposta sarà più complicata perché riguarderà il reddito di due annualità il 2024 e il 2025. Quindi, mentre per il 2024 ci sarà una situazione analoga a quella sopra descritta, e quindi basterà aggiungere la previsione di reddito dei due mesi e mezzo rimanenti alla conclusione dell’anno, più “impegnativa” sarà la previsione per il 2025 che dovrà essere completamente “giocata d’anticipo”.
Come possiamo aiutarti noi di M&W
L’ Agenzia delle Entrate ha intenzione di puntare molto su questo nuovo approccio, e quindi diventeranno fondamentali la collaborazione e il supporto che il nostro Studio potrà dare al cliente, assistendolo sia nella fase previsionale che in quella decisionale.
Nella gestione di ogni attività autonoma diventerà importantissimo:
- ragionare per obiettivi;
- disporre di un costante confronto fra la situazione di reddito basata sulle fatture che si prevede di emettere/ricevere e la situazione presunta dalla proposta dell’Agenzia.
Come Studio ci siamo dotati degli strumenti tecnologici per consentire questo costante monitoraggio e provvederemo a farci inviare, per tutti i clienti, le proposte formulate dall’Agenzia delle Entrate . Infine, le analizzeremo insieme per valutare la soluzione più conveniente.
A cura di Franco Meletti
Con il 2024 cambia la busta paga. Ecco le novità
Con il 2024 cambia la busta paga per effetto delle misure previste dalla legge di Bilancio e dal decreto legislativo per la riforma dell’Irpef.
Si tratta, in particolare:
- dell’esonero parziale dei contributi IVS,
- dell’ulteriore esonero per le lavoratrici madri;
- della rimodulazione delle aliquote Irpef;
- dell’innalzamento delle detrazioni da lavoro dipendente;
- della proroga della detassazione del 5% sui premi di risultato, innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi.
Vediamo brevemente queste novità insieme.
Esonero parziale contributi IVS a carico dei lavoratori
- Al 6% qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- Al 7% qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Esonero contributivo per lavoratrici madri
In aggiunta all’esonero contributivo generalizzato, per le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato con due o più figli per i periodi di paga gennaio 2024 – dicembre 2026 viene previsto un esonero contributivo del 100% dei contributi IVS, nel limite di 3.000 euro all’anno.
Nuovi scaglioni Irpef 2024
- Fino a 28.000 euro 23%;
- Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%;
- Oltre 50.000 euro 43%.
Come cambiano le detrazioni nel 2024?
Con l’innalzamento della detrazione e l’accorpamento di due aliquote Irpef si viene a generare una sorta di “No tax area” per redditi complessivi fino all’importo di 8.500 euro annui.
Nuove soglie fringe benefit
Per l’anno 2024 viene incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi (fringe benefit) che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passerà dal valore ordinario di euro 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Imposta sostitutiva sui premi di risultato
Sui premi di risultato sarà applicata l’aliquota di imposta sostitutiva Irpef del 5%. Ricordiamo che per premi di risultato si intendono somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Facciamo un esempio di calcolo
Sulla base di quanto spiegato precedentemente riportiamo, a titolo esemplificativo, la seguente ipotesi di calcolo:
- reddito 27.000 euro + premio di risultato 2.500 euro + fringe benefit 1.000 euro
il dipendente avrà un risparmio Irpef di euro 1671,00 euro.
A cura di Paolo Mantovani
Limiti all'uso dei contanti: le regole antiriciclaggio 2024
Nel corso del 2024, sarà consentito effettuare pagamenti in contanti fino a un massimo di 5.000 euro.
Questa restrizione non si applica solamente ai trasferimenti tra privati per l’acquisto di beni e servizi, ma riguarda anche i prestiti tra parenti. Eventuali trasferimenti che superano il limite di 5.000 euro devono essere effettuati esclusivamente attraverso istituti finanziari come:
- banche;
- Poste Italiane S.p.a.,
- istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Deroga alla limitazione dell'uso del contante
Alcune deroghe sono stabilite per la cessione di beni o la prestazione di servizi, entro il limite di 15.000 euro, effettuate da operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, o a persone fisiche non cittadine italiane né di uno dei paesi dell’Unione Europea.
Procedure per l'applicazione della deroga
Il venditore o fornitore deve presentare una comunicazione preventiva di adesione alla deroga presso l’Agenzia delle Entrate, fornendo dettagli come il conto utilizzato per i versamenti in contanti. Vediamo dettagliatamente come procedere per l’applicazione della deroga.
1) prima di effettuare l’operazione in deroga:
- presentare, all’Agenzia delle Entrate, una comunicazione preventiva di adesione alla deroga (art. 3, comma 2, D.L. n. 16/2012), secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento 23 marzo 2012, con l’indicazione del conto che intende utilizzare per effettuare i versamenti del denaro contante ricevuto in pagamento;
- inviare il modello all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica direttamente o tramite soggetti incaricati.
2) all’atto dell’acquisto:
- acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
- ottenere un’ “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegnare all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (articoli 22 e 74-ter, D.P.R. n. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate.
Quali sono le sanzioni per chi supera i limiti
Le violazioni a partire dal 1°gennaio 2022 sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, con importi che variano in base alla gravità delle violazioni e agli importi coinvolti, con minimi edittali fissati per periodi specifici.
L’obiettivo della limitazione nell’uso del contante in Italia nel 2024 è:
- tracciare i pagamenti;
- contrastare l’evasione fiscale;
- influire sugli oneri detraibili.
La legge, in vigore dal 1° gennaio 2020, richiede ai contribuenti di effettuare pagamenti tracciabili per spese detraibili, escludendo solo le spese sanitarie presso strutture accreditate al SSN.
A cura di Chiara Marsili
Legge di bilancio 2024: torna la "regolarizzazione" del magazzino
La versione definitiva della legge di Bilancio 2024 conferma la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
Regolarizzazione magazzino: chi può aderire
Possono aderire gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (OIC adopter). Si ritengono escluse le imprese in contabilità semplificata posta l’impossibilità di fruirne alla luce del criterio di imputazione temporale delle rimanenze.
La possibilità di aderire alla disposizione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e quindi il 2023 per i soggetti solari.
Operativamente l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
- l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Esborso adeguamento magazzino: quant'è
Nel caso di eliminazione delle esistenze iniziali va versata l’Iva e l’imposta sostitutiva dell’ Ipef, Ires e Irap.
Per quanto riguarda l’IVA viene determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto.
Quindi il costo dell’adeguamento a titolo di Iva sarebbe dato dal seguente prodotto:
aliquota media Iva per il 2023 X valore eliminato X coefficiente di maggiorazione.
L’imposta sostitutiva, invece, è pari al 18% ed è da applicare sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.
Se si iscrivono esistenze iniziali omesse, l’imposta sostitutiva del 18% va calcolata sul nuovo valore iscritto.
Adeguamento magazzino: gli aspetti fiscali
L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi, addizionali e Irap. Stessa indeducibilità anche per l’Iva dovuta per effetto dell’adeguamento.
L’adeguamento va indicato nei modelli Redditi e Irap 2024 anno 2023.
Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo alle scadenze delle imposte a saldo e in acconto.
Da sottolineare che l’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori, né per sanzioni tributarie amministrative.
Infine, l’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1 gennaio 2024.
A cura di Emanuela Sorrentino
Legge di Bilancio 2024: le novità principali in tema di immobili
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio n. 213/2023 diventano ufficiali diverse novità per l’anno 2024.
I principali cambiamenti in tema di immobili
Prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa con garanzia massima sulla quota capitale dei mutui pari all’80% a carico dello Stato, confermando le seguenti categorie dei soggetti beneficiari:
- giovani che non hanno compiuto 36 anni di età;
- giovani coppie (coppia coniugata ovvero convivente- anche se non sposata- da almeno 2 anni, in cui almeno uno dei richiedenti non ha ancora compiuto 36 anni);
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
purché muniti di ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Dal 2024 il diritto per poter accedere al Fondo di Garanzia viene esteso anche ai nuclei familiari che includono:
- tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
- cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui.
Precisiamo, inoltre, che dal 1° gennaio 2024 non sono più in vigore le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa per chi ha meno di 36 anni e un ISEE sotto i 40mila euro, che permettevano l’esenzione dal pagamento di alcune imposte dovute al momento dell’acquisto della prima casa.
Tuttavia, restano comunque in vigore le agevolazioni generali per l’acquisto della prima abitazione, che valgono per tutti a prescindere dall’età e dal reddito:
- imposta di registro ridotta dal 9% al 2%;
- oppure se si acquista da un’impresa IVA ridotta al 4% rispetto al normale 22%, e le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono in misura fissa di 200 euro l’una.
Importante sapere che:
Per le persone fisiche che possiedono più di un immobile locato a “cedolare secca” con contratti di locazione breve, l’aliquota dell’imposta viene aumentata dal 21 al 26%.
Viene, inoltre, introdotta la tassazione della plusvalenza nel caso di vendita di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus 110% conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione.
Si applicherà alle vendite poste in essere dal 1 gennaio 2024.
Infine, dal 1° marzo 2024 verrà innalzata dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto, che dovrà essere trattenuta dalle banche alle imprese destinatarie all’atto dell’accredito dei bonifici per ristrutturazione e risparmio energetico disposti dai contribuenti che vogliono beneficiare di detrazioni di imposta.
A cura di Franco Meletti
Acconto Iva: versamento al 27/12/2023
Il 27 dicembre 2023 scade il termine per il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2023.
L’acconto Iva può essere calcolato in tre modalità diverse.
1)
Il primo metodo denominato “metodo storico” prevede che l’acconto sia determinato nella misura pari all’88% rispettivamente del debito del mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti mensili o del debito risultante dalla dichiarazione Iva annuale dell’anno precedente per quelli trimestrali.
È inoltre dovuto anche per i contribuenti trimestrali “speciali “, ad esempio gli autotrasportatori: in questo caso la percentuale viene applicata sul debito del quarto trimestre dell’anno precedente.
2)
Il secondo metodo prevede la determinazione del debito al 20 dicembre 2023. In questo caso, tuttavia, il versamento sarà pari al 100% e non all’88% come previsto precedentemente.
3)
Infine, il terzo metodo cd “previsionale” prevede l’applicazione della percentuale dell’88% al presunto debito dell’ultima liquidazione dell’anno 2023. Non c’è bisogno di sottolineare che questo ultimo metodo di determinazione dell’acconto è quello più incerto dovendo stimare le fatture attive e passive entro la fine dell’anno.
Viene, quindi, applicato solo se la stima definisce in modo chiaro e piuttosto preciso l’importo su cui calcolare l’acconto.
Chi è escluso dal versamento?
Sono esclusi dal versamento:
- i soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno 2023;
- i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 1° dicembre 2023 per i contribuenti mensili o prima del 1° ottobre 2023 per quelli trimestrali;
- i soggetti che prevedono di essere a credito nell’ultima liquidazione del 2023;
- i soggetti che prevedono di essere a credito nella dichiarazione Iva dell’anno 2023;
- le società sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991;
- i contribuenti forfettari in quanto il regime non prevede l’applicazione dell’Iva.
A cura di Simona Rossi
Forfettari: per la decadenza dal forfettario si guarda all'incasso, non alla fattura
Con la circolare n.32, pubblicata il 5 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina sulla fuoriuscita immediata dal regime agevolato fornendo importanti chiarimenti sulle novità in materia di regime forfettario, ossia sulle conseguenze derivanti dal superamento del nuovo limite di 100.000 euro di ricavi o compensi.
Ricordiamo che...
…la legge di Bilancio 2023 ha innalzato da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime agevolato. Inoltre, ha introdotto una causa di decadenza immediata dal regime, che si verifica al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.
Dubbi interpretativi
I dubbi interpretativi maggiori si sono concentrati sulla nuova causa di fuoriuscita immediata che produce effetti sulle imposte sui redditi, sull’IVA e sulle ritenute.
Per quanto riguarda le imposte dirette, il superamento del limite di euro 100.000 provoca la cessazione dal regime forfettario per il periodo d’imposta stesso nel quale si verifica questa condizione. L’Agenzia Entrate ha chiarito che per la verifica di tale limite è necessario adottare il criterio di cassa, quindi rileva l’incasso e non l’emissione della relativa fattura.
Di conseguenza:
- se la fattura è emessa contestualmente all’incasso, la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro deve esporre l’IVA a debito;
- se l’incasso avviene in un momento successivo, gli obblighi ai fini IVA vanno assolti a partire dal momento in cui il corrispettivo viene incassato e la fattura dovrà essere integrata.
Viene inoltre chiarito che deve essere assoggettata ad IVA l’intera operazione che supera la soglia di 100.000 euro, senza scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione.
Ad esempio
Il contribuente che ha conseguito nel corso dell’anno un volume di ricavi o compensi pari ad 90.000 euro ed esegue un operazione dal valore di euro 20.000 incassando contestualmente il corrispettivo, deve emettere la fattura applicando l’IVA sull’intero valore dell’operazione, ossia su 20.000 euro e non solo sull’importo oltre soglia.
Il superamento della soglia di 100.000 euro ha effetti anche sull’applicazione delle ritenute d’acconto DPR 600/73. L’Agenzia chiarisce che tenuto conto che le ritenute sono operate all’atto del pagamento, le stesse vanno applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi.
Diversamente le ritenute non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite.
In conclusione
La nuova causa di decadenza immediata ha generato alcuni dubbi relativamente alla necessità di ragguagliare ad anno il limite di 100.000 euro in caso d’inizio attività in corso d’anno, poiché la norma richiede espressamente il ragguaglio ad anno per la soglia degli 85.000 euro, ma nulla dice in merito a quella dei 100.000 euro e ciò porta a ritenere la non applicazione del ragguaglio ad anno su tale soglia.
A cura di Emanuela Sorrentino











