L'importanza degli ISA nella dichiarazione dei redditi 2024
ISA è l’acronimo che sta per “Indici Sintetici di Affidabilità fiscale”, ovvero lo strumento di controllo finora utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per valutare il grado di affidabilità delle dichiarazioni dei redditi presentate da tutti i contribuenti con partita IVA, ad eccezione di quelli rientranti nel regime forfettario e di alcuni altri casi particolari.
È la procedura che ha sostituito gli “studi di settore” utilizzati anni fa, ma che parte sempre da un’analisi delle informazioni aggiuntive che vengono richieste nella dichiarazione dei redditi delle imprese e dei professionisti, con l’obiettivo di definire il tipo di attività svolta e dare indicazioni sul reddito fiscale che l’Agenzia può presumere di aspettarsi da quello specifico contribuente.
Reddito presunto e reddito dichiarato
Il confronto fra il reddito presunto e quello effettivamente dichiarato porta all’assegnazione di un punteggio da 1 a 10 che rappresenta un vero e proprio “voto” riferito alla credibilità del reddito dichiarato nell’anno. Questo “voto” tiene conto anche dei risultati ottenuti dallo stesso contribuente nei precedenti periodi di imposta.
Già da alcuni anni l’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che conseguono un punteggio alto, in quanto considerati “virtuosi”, riserva una serie di vantaggi premiali come:
- agevolazioni in caso di richiesta di rimborso o di compensazione dei crediti di imposta,
- riduzione del periodo entro cui la dichiarazione dei redditi può essere controllata dall’Agenzia delle Entrate,
- possibilità per le società che hanno un fatturato ritenuto troppo basso rispetto al capitale investito di non subire gli aggravi previsti per le ditte considerate “non operative”, ecc.
Il punteggio ISA sarà ancora più importante
Ma quest’anno il punteggio ISA sarà doppiamente importante perché influenzerà in maniera consistente la proposta di concordato preventivo biennale, che è la vera novità su cui l’Agenzia delle Entrate punta per i prossimi anni e che interessa anche i contribuenti in regime forfettario.
Questa procedura mira a stabilire preventivamente un accordo con l’Agenzia in merito alle imposte che il contribuente si impegna a versare per il successivo biennio.
Per l’anno 2024 verrà inviata dopo l’estate a tutti i titolari di partita IVA una proposta contenente il reddito che l’Agenzia presume dovrà essere tassato nei successivi due anni, eccetto per i contribuenti in regime forfettario per i quali la proposta si limiterà in via sperimentale ad un solo anno. Il contribuente potrà rifiutare questa proposta o accettarla in cambio di una serie di agevolazioni fiscali.
Il calcolo di questo reddito presunto sarà condizionato anche dal “voto” attribuito dagli ISA alla prossima dichiarazione dei redditi. Più alto sarà il voto e più bassa sarà la richiesta di reddito atteso. Bisognerà, quindi, prestare massima attenzione al risultato degli ISA che si otterrà nella dichiarazione dei redditi 2024.
A cura di Franco Meletti
Cedolare secca: applicabilità e inapplicabilità
La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza numero 12395 del 7 maggio 2024, che la cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione ad uso abitativo stipulati da imprenditori che affittano immobili per fornirli come alloggio ai propri dipendenti.
Cos’è la cedolare secca?
La cedolare secca è un regime tributario facoltativo, sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali (nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione ovvero sulla sua eventuale risoluzione o proroga), applicabile in sede di tassazione delle unità immobiliari locate ad uso abitativo.
La soluzione
Questa decisione risolve una questione interpretativa che è stata fonte di controversia negli ultimi 13 anni. La questione riguarda l’interpretazione del comma 6 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo numero 23 del 2011,
il quale esclude l’applicabilità della cedolare secca alle locazioni di immobili abitativi effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa.
L’Agenzia delle Entrate, con una circolare, aveva sostenuto che questa esclusione si applicasse anche quando il conduttore fosse un imprenditore. Tuttavia, questa interpretazione è stata oggetto di critiche, poiché sembrava in contrasto con il tenore della disposizione stessa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra menzionata, ha stabilito che la cedolare secca può essere scelta anche se il conduttore è un imprenditore, in quanto l’esclusione prevista dalla legge si riferisce solo al locatore. Questo significa che il locatore può optare per la cedolare secca anche se agisce nell’ambito della sua attività imprenditoriale, mentre la qualifica del conduttore e l’utilizzo dell’immobile a fini abitativi non sono rilevanti ai fini dell’applicazione della cedolare.
La decisione della Cassazione è supportata non solo dal testo della legge, ma anche dall’obiettivo della normativa, che mira a facilitare l’accesso alle abitazioni in affitto, anche per scopi lavorativi. Inoltre, la sentenza chiarisce che questa interpretazione non è influenzata da altre disposizioni della legge relative ad altri casi specifici di locazione.
A cura di Chiara Marsili
La copertura e il riporto delle perdite di bilancio 2023
La perdita d’esercizio è il risultato negativo dell’attività aziendale. Se dal bilancio risultano delle perdite, cumulando quelle dell’esercizio chiuso al 31.12.2023 con quelle degli esercizi precedenti, gli amministratori devono valutare l’ammontare delle stesse in relazione al patrimonio sociale al fine di verificare se debbano essere attivate le misure di salvaguardia previste dal Codice civile.
Ritorna la disciplina ordinaria
A seguito della pandemia Covid-19 negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal Codice civile per la copertura delle perdite, ma adesso con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna all’applicazione della disciplina ordinaria.
In particolare, l’art.6 del D.L. n.23/2020 ha previsto che per le perdite generate dalla gestione delle imprese per gli esercizi 2020,2021 e 2022 si derogasse alle norme ordinarie e che le perdite dovessero essere ripianate in un periodo di tempo più lungo rispetto ai termini ordinari, e cioè:
- Per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31.12.2020 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- Per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31.12.2021 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- Per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31.12.2022 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.
Cosa succede con il bilancio 2023
Con il bilancio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria e occorre quindi prestare attenzione in merito alla riduzione del capitale sociale per perdite e in particolare:
- Per le perdite inferiori a 1/3 del capitale sociale, che non intaccano il capitale minimo, la perdita può essere riportata a nuovo senza limiti di tempo;
- Per le perdite superiori a 1/3 del capitale, che non intaccano il capitale minimo, c’è il rinvio a nuovo delle perdite di un esercizio e se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate;
- Per le perdite superiori a 1/3 del capitale, che comportano la diminuzione del capitale sotto il minimo legale, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento o la trasformazione della società o la messa in liquidazione;
- Per la perdita integrale del capitale l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento.
A cura di Emanuela Sorrentino
Patente a punti nei cantieri edili
A decorrere dal 1° ottobre 2024 viene confermato il nuovo sistema di patente a punti per chi opera nell’edilizia ai sensi del decreto legge 19/2024. Si tratta di un sistema di qualificazione tramite crediti, rivolto alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 1°, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008. Successivamente, però, potrà essere esteso anche ad altri settori, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Non sono tenute al possesso della patente a punti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023.
Da chi verrà rilasciata la patente e con quali requisiti?
La patente sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e sarà in formato digitale.
Inizialmente vengono dati 30 crediti e il meccanismo di decurtazione si basa sui provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro.
Tale strumento viene rilasciato, in presenza dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal medesimo decreto;
- Possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- Possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D. Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- L’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Come dimostrare il possesso dei requisiti
È possibile dimostrare il possesso dei requisiti mediante un’autocertificazione. È prevista la revoca della patente quando la dichiarazione risulti non veritiera, da accertamenti successivi al rilascio.
Per poter lavorare occorre avere almeno 15 punti, tuttavia è ammessa una deroga che consente il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione da parte degli organi di vigilanza di provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare e che viola le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.
Nell’ipotesi in cui si verifichino infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino al massimo di 12 mesi, fatta salva la possibilità di fare ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 14, del D. Lgs. 81/2008.
Informazioni relative alla patente e sanzioni
Le informazioni relative alla patente vengono annotate in una sezione del Portale Nazionale del Lavoro Sommerso, ex art. 10, comma 1, D. Lgs. 124/2004.
Infine, i soggetti che operano in violazione a tali norme, sono esposti ad una sanzione pecuniaria minima del 10% del valore dei lavori, con un importo minimo di € 6.000,00 e con l’esclusione di partecipare ai lavori pubblici come previsto dal Codice dei Contratti.
A cura di Francesca Zuccarà
Crediti Iva TR: I° trimestre in scadenza il 30 aprile
Il credito Iva, che si forma nelle liquidazioni mensili o trimestrali, può in alcune situazioni essere utilizzato in compensazione orizzontale oppure richiesto a rimborso, previa presentazione telematica del Modello Iva TR il cui termine per il primo trimestre 2024 è fissato al 30 aprile 2024.
Secondo la normativa vigente, questo è possibile se la somma a credito maturata è di importo superiore ad euro 582,28 e se con riferimento al singolo trimestre sussista uno dei seguenti requisiti:
- Aliquota media delle operazioni attive, aumentata del 10%, inferiore a quella degli acquisti o importazioni;
- Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- Effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti o importazioni,
- Effettuazione prevalente di operazioni non soggette a Iva per assenza del presupposto territoriale verso soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- Contribuente soggetto non residente identificato direttamente in Italia oppure con rappresentante fiscale italiano.
Compensazione e rimborso
Per la compensazione del credito Iva occorre ricordare che:
- Per importi fino a euro 5.000,00 l’utilizzo in compensazione è possibile solo dopo aver presentato il modello Iva TR senza la necessità del visto di conformità;
- Per importi superiori a euro 5.000,00 occorre invece apporre il visto di conformità sul modello Iva TR e l’utilizzo di tale credito è possibile solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
In caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:
- Per importi fino a euro 30.000,00 non è necessario prestare la garanzia né è dovuta l’apposizione del visto di conformità;
- Per importi superiori a euro 30.000,00 da parte di un soggetto “non a rischio”, la somma è erogata alternativamente previa prestazione di garanzia oppure con apposizione del visto di conformità sul modello TR corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Se invece si tratta di soggetti “a rischio” la somma è erogata solo previa prestazione di garanzia.
Infine, si ricorda che sia per quanto riguarda il rimborso del credito Iva dei primi 3 trimestri 2024, che per quanto riguarda l’utilizzo del credito Iva infrannuale in compensazione, i soggetti passivi Isa che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2022 oppure pari a 8,5 come valore medio del biennio 2021-2022, godono dell’esonero dal visto di conformità o della garanzia per importi non superiori ad euro 50.000,00 annui.
A cura di Emanuela Sorrentino
Bilancio di esercizio 2023- conta dei giorni per l'approvazione
Si avvicina la data del termine per l’approvazione del bilancio 2023 che per le società che hanno esercizio pari a quello solare, cioè che hanno chiuso il bilancio il 31/12/2023, scade il prossimo 29 aprile.
Assemblea per l'approvazione del bilancio
L’assemblea per l’approvazione del bilancio, come stabilito da Codice civile, deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Pertanto, l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, dovrà avvenire entro il 29 aprile 2024.
Prima dell’approvazione, il progetto di bilancio deve essere redatto dagli amministratori che, una volta ultimato lo devono trasmettere all’organo incaricato della revisione, se presente.
L’organo di controllo, presa visione del bilancio, dovranno redigere, a loro volta, le rispettive relazioni che verranno trasmesse agli amministratori almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Il Codice civile, infatti, sancisce che sia bilancio che relazione sulla gestione debbano restare depositati in copia nella sede della società durante i quindici giorni che procedono l’adunanza e fino all’approvazione, per consentire ai soci di prenderne visione.
Modalità di convocazione dell'adunanza
Le modalità di convocazione dell’adunanza dei soci per le società a responsabilità limitata sono definite dall’atto costitutivo e devono garantire la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Generalmente la convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata o pec spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’assemblea al domicilio risultante dalla Camera di Commercio.
Se non disposto diversamente nell’atto costitutivo, l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. È il presidente dell’assemblea ad essere tenuto a:
- Verificare la regolarità della costituzione;
- Accertare l’identità e la legittimazione dei presenti;
- Vigilare sul regolare svolgimento dell’assemblea;
- Controllare i risultati delle votazioni e riportare l’esito nel verbale.
In deroga alle diverse disposizioni da statuto, con l’avviso di convocazione delle assemblee è possibile prevedere che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza e che l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione.
La distribuzione degli utili ai soci
Con l’assemblea di approvazione del bilancio è possibile deliberare anche la distribuzione degli utili, con l’accortezza di depositare la delibera presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’approvazione e il versamento dell’imposta di registro, in quota fissa pari a 200 euro.
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, lo stesso unitamente al verbale d’approvazione dell’assemblea e agli altri documenti allegati, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese.
A cura di Elisa Ghelfi
In arrivo la riforma del terzo settore
La riforma del terzo settore sembra aver raggiunto un momento cruciale e già quest’estate la Commissione Europea dovrebbe approvare il Titolo X del D.lgs. 117/2017, che contiene le nuove disposizioni riguardanti il settore del no profit. D.lgs. che probabilmente subirà ulteriori modiche che potrebbero essere apportate da qui alla fine dell’anno. È infatti in fase di discussione da parte della Camera un disegno di legge (1532-ter) che potrebbe portare gli enti più piccoli a minori obblighi.
Un’altra novità importante sarà la modifica dell’Articolo 10 del D.P.R. 633/72 riguardante le operazioni esenti dall’applicazione dell’IVA.
In particolare, tutte le attività svolte dagli enti no profit (commerciali e istituzionali) saranno esenti e avranno quindi l’obbligo di apertura della P.IVA.
Un’altra novità sarà l’esclusione dal Regime della Legge n.398/91 per tutti gli ETS tranne per le ASD a cui continuerà ad essere applicato questo regime forfettario.
Quando l'entrata in vigore
In un primo momento l’entrata in vigore era prevista per il 01/07/2024, ma è stata prorogata probabilmente anche per non dividere a metà il periodo di imposta e non penalizzare le realtà associative alle prese con le varie novità fiscali.
Tutte queste novità (a meno di ulteriori proroghe) entreranno quindi in vigore dal 01/01/2025, con l’obbligo per tutti gli enti di avere una posizione IVA da questa data.
Queste modifiche, dovute alla volontà del legislatore di avere maggiore trasparenza e controllo sulle attività delle associazioni, e del terzo settore in generale (che genera circa 1/3 del PIL italiano), determineranno una vera e propria rivoluzione nel settore.
Cosa può fare M&W
Il nostro Studio, considerate le novità in arrivo, si sta muovendo per adeguarsi ai cambiamenti e lo sta facendo anche specializzandosi ulteriormente in questo settore, in modo da essere ben preparato per assistere i clienti che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.
A cura di Lorenzo Merli
Un nuovo modello di business sostenibile
L’Unione Europea ha un grande progetto volto a garantire la transizione verso un’economia più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.
A tal proposito, è stata definita una nuova strategia di crescita denominata Green Deal (2019) che
“Mira a trasformare l’Unione in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva con l’obiettivo ultimo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050”.
Per questo motivo a partire dal 2025, aumenterà gradualmente la platea di imprese che dovrà rendicontare l’impatto ambientale, sociale ed economico della propria attività utilizzando criteri uniformi. Un settore particolarmente interessato a queste informazioni è il sistema bancario, che considera anche i temi della sostenibilità nelle sue valutazioni.
Sostenibilità: cosa si intende?
È importante definire il concetto di sostenibilità, perché questo permette di comprendere le motivazioni di questa nuova prospettiva economica globale. La sostenibilità è l’elemento centrale attorno al quale ruota lo sviluppo futuro delle comunità e delle imprese e viene definita come una
“Condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”.
In questo contesto, lo sviluppo globale oggi ha raggiunto e ha generato diversi effetti collaterali quali, sul piano ambientale, il surriscaldamento del pianeta ma anche differenze sociali significative che incideranno sulle generazioni future.
Articolo 2428 del Codice Civile
Secondo l’articolo 2428 del Codice Civile, la relazione sulla gestione deve includere indicatori finanziari e, se rilevanti per l’attività dell’impresa, anche indicatori non finanziari, comprese informazioni riguardanti l’ambiente e il personale.
Negli anni, questa relazione ha richiesto informazioni al di là dei soli dati finanziari. Attualmente, la terminologia “indicatori non finanziari” è considerata superata, e si fa riferimento alla normativa che li identifica più appropriatamente come indicatori di sostenibilità. Questa differenza terminologica è significativa, poiché gli indicatori di sostenibilità possono avere un impatto notevole sulle performance finanziarie di un’azienda. Ad esempio, restrizioni ambientali potrebbero limitare la capacità di generare ricavi e flussi di cassa necessari per il rimborso dei debiti. Inoltre, la mancata conformità ai cambiamenti sociali potrebbe rendere difficile reperire risorse necessarie per l’attività aziendale.
Le imprese, anche di piccole e medie dimensioni, dovrebbero considerare la pubblicazione di informazioni volontarie riguardanti temi ambientali, sociali e di governance.
Fattori ambientali e sostenibili
I fattori ambientali e sostenibili devono essere considerati come potenziali rischi o opportunità che le imprese devono monitorare attentamente. La continuità aziendale nel medio e lungo termine dipende dalla capacità di considerare nuovi rischi prima non ritenuti rilevanti. Un’impresa che non monitora adeguatamente i rischi legati ai temi sociali e ambientali potrebbe incontrare difficoltà nel soddisfare le esigenze di tutte quelle figure che cooperano e collaborano inclusi, ad esempio, i consumatori sensibili agli impatti ambientali e sociali.
Sarà quindi necessario:
- Riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
- Gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali;
- Promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.
Il percorso verso la gestione sostenibile non è facile, ma con il giusto supporto, le imprese hanno l’opportunità di trasformare tali rischi in opportunità. L’analisi dei principali temi della sostenibilità mira a fornire una guida utile per affrontare questa nuova e stimolante sfida.
A cura di Chiara Marsili
Appalto: responsabilità solidale del committente
Il contratto di appalto, volto alla destrutturazione ed esternalizzazione del lavoro, rappresenta indubbiamente un’ottima opportunità di efficienza e flessibilità.
Tuttavia, chi commissiona opere o servizi mediante tale strumento deve tenere in considerazione eventuali responsabilità, sotto il profilo retributivo e contributivo, che scattano nei confronti del personale dipendente impiegato da altri soggetti nelle attività lavorative.
A tal proposito è intervenuto di recente anche il DL 19/2024.
La responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 Dlgs 276 /2003
La prima disposizione sulla quale occorre porre l’attenzione è quella contenuta nell’art. 29.
Il comma 1 spiega le caratteristiche del contratto di appalto. Il comma 2, invece, disciplina la responsabilità del committente, qualora risultino inadempienti l’appaltatore e/o il subappaltatore. Precisiamo che, in ottica di tutela del personale impiegato, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori (entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto) a corrispondere ai lavoratori:
- i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto;
- i contributi previdenziali;
- i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
La responsabilità solidale ex art. 1676 C.C.
Secondo l’art.1676 c.c., coloro che alle dipendenze dell’appaltatore hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto. Questo fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore.
Chi sono i soggetti obbligati in solido
L’art. 29 comma 2 individua quali soggetti obbligati: il committente imprenditore o datore di lavoro unitamente all’appaltatore, nonché ciascuno degli eventuali subappaltatori.
Un primo aspetto rilevante riguarda la responsabilità solidale, prevista dal comma 2, che coinvolge l’intera catena dell’appalto. Quindi, non unicamente il committente ma tutti i soggetti facenti parte della catena, siano essi appaltatore o subappaltatore.
In altre parole, un dipendente di un subappaltatore, in ragione di tale meccanismo, può avanzare le proprie pretese retributive indistintamente nei confronti del proprio diretto datore di lavoro ma anche verso l’appaltatore e il committente principale. In questo modo viene ampliata in maniera decisiva la platea dei soggetti debitori, con la garanzia di una maggior tutela.
Limitazioni temporali
Altro aspetto tutt’altro che secondario attiene al termine decadenziale entro il quale è possibile attivare il regime di solidarietà.
Il comma 2 dell’art. 29, infatti, limita l’obbligazione solidale entro i due anni dalla cessazione dell’appalto.
A cura di Paolo Mantovani
Dichiarazione Iva: credito e visto di conformità
L’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 1 del 2024 introduce diverse modifiche agli adempimenti tributari. La novità principale riguarda l’innalzamento della soglia per l’esenzione dall’apposizione del visto di conformità per i soggetti con un determinato punteggio negli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Cos’è il visto di conformità? Il visto di conformità è un’ apposizione del commercialista con il quale viene dichiarato che i documenti e dati sono conformi a ciò che viene inserito nella dichiarazione Iva. L’Agenzia delle Entrate ha adottato il metodo di apposizione del visto per snellire e velocizzare i processi di controllo. Questo è stato reso obbligatorio per accedere ai crediti maturati da dichiarazione Iva di importo superiore a 50.000 euro.
La principale modifica introdotta
La modifica principale riguarda l’aumento della soglia per l’esenzione dal visto di conformità per i crediti Iva chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24. La nuova soglia è fissata a 70.000 euro annui, superando la precedente di 50.000 euro.
Tuttavia, l’applicazione pratica di questa soglia più elevata è subordinata all’emissione di un nuovo provvedimento attuativo da parte dell’ Agenzia delle Entrate, il quale definirà i livelli di affidabilità fiscale applicabili.
L’ultimo provvedimento che ha definito i livelli di affidabilità fiscale è datato 27 aprile 2023 e si riferisce al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Per il credito Iva annuale maturato nel 2023, l’esenzione dal visto di conformità è stata prevista per livelli di affidabilità pari a 8 o 8,5 su una scala da 1 a 10. Per quanto riguarda il limite di 50.000 euro per l’apposizione del visto di conformità, le istruzioni al modello Iva 2024 continuano a fare riferimento a tale soglia.
Per quanto riguarda le richieste di rimborso del credito Iva maturato, il limite di 50.000 euro si ripropone anche per l’esonero dalla prestazione della garanzia, alternativa al visto di conformità.
Ma cosa si intende per prestazione di garanzia?
La prestazione della garanzia è una procedura con la quale il contribuente costituisce un deposito vincolato in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato e in polizza fideiussoria o fideiussione bancaria da utilizzare a titolo di garanzia per accedere al rimborso del credito Iva maturato.
Questa garanzia è obbligatoria nei casi di “rischio fiscale“, che includono situazioni come:
- l’esercizio di un’attività d’impresa da meno di due anni;
- ricezione di avvisi di accertamento elevati nei due anni precedenti;
- o richiesta di rimborso al momento della cessazione dell’attività.
La durata della garanzia è di tre anni dall’esecuzione del rimborso o fino al periodo mancante alla scadenza dell’accertamento, se inferiore.
A cura di Chiara Marsili











