Gestione Ferie
La normativa italiana in materia di ferie non godute è molto dettagliata e prescrive diritti e doveri per entrambe le parti: lavoratore e datore di lavoro.
Responsabilità del lavoratore
Secondo quanto prescritto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 66 del 2003, il lavoratore dipendente deve utilizzare 2 settimane di ferie durante l’anno di maturazione; i giorni residui – quelli conteggiati nella parte bassa della busta paga – potranno essere goduti entro i 18 mesi successivi. Ad esempio, le ferie maturate nel 2025 devono essere godute metà nel 2025 e le restanti nei 18 mesi successivi al 31 dicembre 2025 (ossia, entro il 30 giugno 2027).
Responsabilità del datore di lavoro
Secondo costante giurisprudenza – tenuto anche conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie – è onere del datore di lavoro vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.
In particolare – anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47) – il datore di lavoro:
- non può sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali;
- prima di poter “azzerare” il contatore delle ferie maturate e non godute, ha l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto;
- è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario anche formalmente – a fruirne in tempo utile per garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte. Qualora ciò non accada, sarà quindi possibile attivarsi nei confronti del datore di lavoro per richiedere il pagamento dell’indennità relativa ai giorni di ferie accumulati negli anni, nella misura pari alla retribuzione lorda per ogni giorno non goduto, oltre ai riflessi previdenziali.
Pianificazione delle ferie
Come riferisce il codice civile all’art. 2109, in assenza di disciplina contrattuale è il datore di lavoro che stabilisce il piano delle ferie, considerando sia le esigenze economico-produttive dell’azienda, sia i bisogni dei dipendenti.
Di norma il lavoratore e il datore di lavoro si accordano per un piano ferie in modo da soddisfare le esigenze di entrambi. Tuttavia, se l’accordo manca, l’ultima parola spetta al datore. La citata disposizione codicistica precisa che il datore di lavoro deve, comunque, preventivamente comunicare al dipendente il periodo stabilito per il godimento delle ferie. La comunicazione delle ferie deve avvenire in anticipo, in modo da assicurare al lavoratore il tempo necessario per organizzarsi.
Ferie forzate
Dunque, in linea generale, il datore non può imporre delle ferie forzate senza preavviso. Difatti, costringere i lavoratori a prendere ferie forzate va contro la normativa.
Esistono, tuttavia, particolari circostanze in cui, non essendoci altre opportunità di lavoro significative per il dipendente o per i dipendenti, il datore è autorizzato a imporre periodi di ferie. Tra queste situazioni, è possibile ricomprendere:
- la chiusura dell’azienda per ristrutturazioni o modifiche strutturali necessarie;
- la chiusura della società ordinata dalle autorità;
- l’interruzione dell’attività durante un determinato periodo dell’anno (ad esempio, si pensi alle vacanze obbligatorie a Natale, Capodanno e nei giorni di ponte);
- il blocco dell’attività per cali di lavoro (al fine di evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali, come la Cassa Integrazione).
Ovviamente, da quanto detto, si può comprendere come i motivi che possono giustificare ferie forzate debbano avere un carattere oggettivo. In queste situazioni, la legittimità della scelta del datore si fonda sulla necessità aziendale, oppure su norme relative alla chiusura aziendale nel corso di specifici periodi festivi. Al contrario, il datore non può imporre al dipendente ferie forzate in base a motivi soggettivi: le ragioni del riposo forzato non devono riguardare la persona del lavoratore (ad esempio, il rendimento, le competenze o la condotta del dipendente), né devono essere collegati alla discrezionalità del datore di lavoro.
A cura di Paolo Mantovani
Campagna deposito bilanci 2024
Con l’approvazione del bilancio d’esercizio, le società di capitali (srl, spa, sapa e cooperative) devono procedere al deposito presso il Registro Imprese competente, rispettando termini e modalità specifiche stabilite dalla normativa vigente.
Documenti da depositare
Secondo l’art. 2435 del Codice civile, il deposito deve comprendere:
- il bilancio d’esercizio completo di Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario (quest’ultimo non richiesto per bilanci in forma abbreviata e microimprese);
- la Relazione sulla gestione (se prevista);
- la Relazione del Collegio sindacale o del revisore legale (se presenti);
- il verbale di approvazione del bilancio;
- l’elenco soci aggiornato, solo per spa, sapa e società consortili per azioni non quotate. Per le srl e società consortili a responsabilità limitata tale obbligo è stato abrogato. La possibilità di indicare i titolari effettivi nel deposito del bilancio è attualmente sospesa, in attesa delle decisioni della Corte di Giustizia UE, come comunicato da Unioncamere.
Per quanto riguarda la nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, è stato definito che per il deposito dei bilanci 2024 la stessa può essere indicata già nei depositi XBRL del 2025. Non sussistono tuttavia impedimenti all’utilizzo della codifica precedente.
Termini di approvazione e deposito
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro:
- 30 aprile 2025 (120 giorni dalla chiusura);
- 29 giugno 2025 (180 giorni), se lo statuto lo prevede per esigenze particolari.
Dal giorno successivo all’approvazione si hanno 30 giorni di tempo per il deposito al Registro Imprese. I termini includono i giorni festivi e se il termine cade di sabato o festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo utile.
Esempio pratico
Se il bilancio viene approvato il 30 aprile 2025 (mercoledì), il termine per il deposito sarà entro il 30 maggio 2025 (venerdì). Nel calcolo si includono anche i giorni festivi. Se il 30 maggio fosse un sabato o un festivo, la scadenza slitterebbe al primo giorno lavorativo successivo.
Se nella prima convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio non si raggiunge il quorum necessario, l’assemblea viene rinviata e convocata in seconda convocazione. In tal caso, il termine di 30 giorni per il deposito del bilancio decorre dalla data in cui il bilancio viene effettivamente approvato, ossia dalla data della seconda convocazione.
Esempio pratico
Se la prima convocazione è fissata per il 25 aprile 2025, ma l’assemblea non raggiunge il quorum e la seconda convocazione si tiene il 10 maggio 2025, con approvazione del bilancio in quella data, il termine per il deposito sarà calcolato a partire dal 11 maggio 2025, e il deposito sarà quindi dovuto entro il 10 giugno 2025.
Modalità di deposito
Il deposito deve essere effettuato:
- in modalità telematica con firma digitale.
- presso il Registro Imprese competente per territorio, basato sulla sede legale della società (o sede secondaria per società estere).
- non sono ammessi documenti cartacei.
Approvazione del bilancio con distribuzione di utili
Nel caso in cui, contestualmente all’approvazione del bilancio, venga deliberata la distribuzione degli utili, il verbale deve essere registrato entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, con pagamento dell’imposta di registro (€ 200) e dell’imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate o ogni 100 righe). La registrazione avviene tramite apposito modello, con l’apposizione della dichiarazione di conformità e di avvenuta registrazione sul verbale.
A cura di Elisa Ghelfi
IMU 2025: le novità di quest'anno
Il presupposto dell’IMU (imposta municipale propria) è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale tranne che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie dell’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal 2025 la novità più rilevante per l’IMU è l’obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.
Esenzioni IMU 2025
I contribuenti tenuti al pagamento dell’IMU possono considerare che per l’anno 2025 spettano esenzioni per le seguenti categorie:
- immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso e relative pertinenze;
- immobili occupati abusivamente con apposita denuncia all’Autorità giudiziaria;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
- terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate;
- immobili degli enti non commerciali;
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche ecc.);
- immobili di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati del gruppo E categorie da E/1 a E/9.
Riduzioni IMU 2025
Per l’anno 2025 valgono poi le seguenti riduzioni:
- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1°grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico artistico;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati;
- riduzione del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato.
Ravvedimento IMU 2025: le sanzioni
A seguito della riforma del sistema sanzionatorio, per le violazioni commesse dal 1°settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta dal 30% al 25%.
A cura di Emanuela Sorrentino
Bonus assunzioni giovani e donne
L’INPS ha pubblicato le circolari n.90 e n.91 con le istruzioni operative per la fruizione del c.d. “bonus giovani” e del c.d. “bonus donne”, previsti dal DL 60/2024 (DL “Coesione-Lavoro”) e per la presentazione delle relative domande, il cui modulo è disponibile dal 16 maggio.
Bonus Giovani - ex art. 22 del DL 60/2024
La circolare n. 90 conferma quanto previsto dal DM 11 aprile 2025 ossia:
- l’esonero contributivo, pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 500 euro mensili. Tale esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
- l’esonero contributivo, pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 650 euro mensili, riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) fino al 31 dicembre 2025, purché la domanda di riconoscimento dell’esonero venga effettuata prima di procedere all’assunzione/trasformazione.
Requisiti del lavoratore
L’incentivo riguarda soggetti che, alla data dell’evento incentivato (assunzione/trasformazione), non abbiano compiuto il 35esimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Bonus donne - ex art. 23 del DL 60/2024
Fermo restando le ulteriori condizioni (tra cui quella dell’incremento occupazionale netto), la circolare n. 91 conferma le previsioni del DM 11 aprile 2025 ossia l’esonero contributivo ai datori di lavoro privati che:
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.
- dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, purché la domanda di riconoscimento dell’esonero venga effettuata prima di procedere all’assunzione) e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di cui all’art. 2 punto 4) lett. f) del Regolamento Ue n. 2014/651, con elevato tasso di disparità uomo-donna. L’esonero spetta in questo caso, diversamente da quanto previsto dalla norma, per un massimo di 12 mesi.
Esclusioni
L’esonero contributivo non si applica in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere (si veda “Bonus donne temporaneo limitato alle sole assunzioni” dell’11 febbraio 2025).
Modalità di presentazione della domanda
Il datore di lavoro richiedente deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online che è disponibile dal 16 maggio 2025 sul sito dell’Istituto, nella sezione denominata:
- “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”, per il bonus giovani;
- “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”, per il bonus donne.
Criticità
Viene confermato anche l’aspetto critico relativo alla presentazione delle domande. In particolare:
- la domanda di riconoscimento dell’esonero per i giovani nella ZES con importo maggiorato di 650 euro e l’esonero per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.
- La domanda all’INPS deve essere presentata prima di assumere e le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.
- I fondi messi a disposizione sono ad esaurimento, in ordine di presentazione della domanda all’INPS.
A cura di Paolo Mantovani
Artigiani e commercianti: riduzione contributiva ai nuovi iscritti
L’INPS ha emanato una prima circolare esplicativa in merito alla riduzione degli importi dovuti dai nuovi imprenditori, prevista dalla legge di bilancio 2025.
Si tratta di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali, per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel corso del 2025.
Destinatari dell’agevolazione
L’agevolazione è rivolta a:
- titolari di ditte individuali;
- soci di società (sia di persone che di capitali);
- coadiuvanti e coadiutori familiari.
Il requisito necessario per accedere al beneficio è quello di iscriversi per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome nel periodo 1/1/2025 – 31/12/2025.
Caratteristiche principali dell’agevolazione
Le caratteristiche principali sono:
- L’agevolazione consiste in una riduzione del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre restano dovuti per intero il contributo di maternità e per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva per l’indennizzo per cessazione attività.
In termini pratici significa che i versamenti trimestrali dovuti a titolo di contributi fissi passano da 1.120 euro circa a 560 euro circa.
- La durata massima della riduzione è’ di 36 mesi dalla data di avvio dell’attività;
L’incentivo è incompatibile con altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota, come il regime forfettario previdenziale o la riduzione per i pensionati over 65.
Modalità di adesione
La richiesta va presentata attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” dal titolare del nucleo aziendale. È necessario dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti.
L’INPS effettuerà verifiche sulla sussistenza dei requisiti e in caso di irregolarità, procederà al recupero dei contributi dovuti con relative sanzioni.
Controindicazioni
Attenzione a valutare bene con il proprio consulente le potenziali controindicazioni di questa agevolazione, perchè a fronte di un indubbio immediato risparmio la riduzione contributiva può comportare che vengano riconosciuti ai fini pensionistici meno mesi di quelli effettivamente lavorati nell’anno.
Ad esempio un nuovo artigiano o commerciante che si sia iscritto da gennaio a dicembre 2025 beneficiando della riduzione in argomento e si trovi a dichiarare un reddito di circa 18.000 euro per il 2025, si troverà accreditati ai fini pensionistici solo 6 mesi invece che 12!
A cura di Franco Meletti
Dichiarazione precompilata 2025
Con il provvedimento prot. n. 193922/2025, del 23 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso, gestione e invio delle Dichiarazioni precompilate relative all’anno d’imposta 2024.
Accesso alla Dichiarazione precompilata dal 30 Aprile 2025
Dal 30 aprile 2025, il contribuente direttamente o altro soggetto dallo stesso specificatamente delegato, può accedere ai seguenti documenti attraverso l‘area riservata dell’Agenzia delle Entrate:
- la Dichiarazione precompilata riferita all’anno precedente;
- elenco delle informazioni attinenti alla Dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella Dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative.
Destinatari della Precompilata
La Precompilata è disponibile, in via principale, per i contribuenti che nel corso dell’anno d’imposta precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati.
A partire dal 2025 è resa disponibile anche a persone fisiche che non rientrano tra le categorie predette. In particolare, in via sperimentale, per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario o al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’Agenzia delle Entrate prevede, ai fini della elaborazione della Dichiarazione precompilata modello Redditi Persone fisiche, l’utilizzo anche delle informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche e dai corrispettivi.
Oneri precaricati nella Precompilata
Con l’intento di semplificare il calcolo delle detrazioni e deduzioni spettanti, nella Dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate include automaticamente una serie di oneri trasmessi da soggetti terzi, quali:
- interessi passivi su mutui;
- premi di assicurazione sulla vita e contro infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici;
- spese sanitarie, veterinarie, funebri, e universitarie;
- spese per la frequenza scolastica e degli asili nido con relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- spese per interventi edilizi e risparmio energetico;
- erogazioni liberali a ONLUS, fondazioni e altre organizzazioni di interesse sociale e culturale.
Novità: Dal 2025, sarà possibile consultare nella Dichiarazione precompilata anche i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri (in base all’accordo Italia-Svizzera) e i proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta in eccesso da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Modalità di accesso
Il contribuente può accedere direttamente alla Dichiarazione precompilata tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Credenziali Entratel/Fisconline (per chi già le possiede).
Una volta autenticato, il contribuente ha la possibilità di visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione entro il 30 maggio 2025.
In alternativa è possibile conferire delega a intermediari (CAF, professionisti abilitati e altri soggetti autorizzati) per l’accesso e la gestione delle Dichiarazioni precompilate. Gli intermediari potranno assistere i contribuenti nell’invio delle dichiarazioni o nella modifica dei dati già precompilati.
A cura di Elisa Ghelfi
Rottamazione-quater: riaperti i termini, invio della domanda fino al 30 Aprile
Nuova possibilità per chi ha perso i benefici della rottamazione-quater delle cartelle: sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è attivo il servizio per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater.
Destinatari della domanda di riammissione
Come previsto dal recente decreto Milleproroghe, i contribuenti che avevano presentato la domanda entro il 30 giugno 2023 e che al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate possono ora richiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025.
Non sono pertanto riammessi i debitori che hanno pagato puntualmente le rate, per i quali rimane l’obbligo di pagare le rate stesse come da piano originario.
Tale rottamazione riguardava i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e comportava lo stralcio di interessi, aggi e sanzioni.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater va inviata esclusivamente entro il 30 aprile 2025 attraverso due modalità:
- online in area riservata: accesso con SPID, CIE o CNS e dopo la compilazione, è possibile selezionare direttamente le cartelle da includere nella domanda;
- online in area pubblica: occorre indicare sia il numero della cartella che della comunicazione delle somme dovute originaria, allegando un documento di riconoscimento e l’indirizzo e-mail per la ricevuta della domanda di riammissione.
Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata con le credenziali Entratel.
Per i debiti decaduti da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda deve essere inviata via PEC tramite un modello specifico e non valido per altri tipi di debiti.
Modalità di pagamento
Per quanto riguarda la modalità di pagamento, i contribuenti potranno scegliere tra due opzioni:
- pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- pagamento rateale in 10 rate con le prime due in scadenza il 3 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
A cura di Emanuela Sorrentino
Corso di formazione gratuito sulla celiachia per operatori del settore alimentare
La Regione Emilia-Romagna ha istituito un Corso FAD sul tema CELIACHIA accessibile dalla piattaforma E-llaber, a cui è possibile iscriversi gratuitamente. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 Maggio 2025.
Finalità e modalità di svolgimento del corso
Il corso si svolgerà tramite lezioni caricate su piattaforma, permettendo di frequentare con grande flessibilità e, se concluso favorevolmente, consentirà di acquisire l’attestato di idoneità per produrre alimenti senza glutine (anche in forma estemporanea).
In Italia ed in Europa la celiachia è una condizione molto rappresentata e sempre di più sono le persone che chiedono di poter consumare in sicurezza e libertà pasti fuori casa. Il corso ha pertanto l’obiettivo di sensibilizzare alla tematica della celiachia e aumentare le competenze in merito alle modalità di produzione di alimenti senza glutine, così da coinvolgere sempre più esercizi sul territorio all’offerta di questo tipo di pasti, nel rispetto delle normative.
Normativa di riferimento in Emilia Romagna
Allo stato attuale, in Emilia Romagna per produrre alimenti senza glutine e per pubblicizzarne la produzione è necessario notificare la propria attività ai fini della registrazione ai sensi dell’art.6 del Reg.CE 852/2004 e della pubblicazione nell’apposito elenco sul sito Regionale di Alimenti&Salute.
La sopracitata notifica non è dovuta per le preparazioni estemporanee concordate, al momento, con il cliente celiaco.
Iscrizione al corso
L’ iscrizione al corso, che può essere svolto anche solo per aggiornare il precedente attestato nel caso fosse scaduto, può essere fatta facilmente dal portale Ausl al link:
A cura di Franco Meletti
Incentivi per l’autoimpiego green e digital
È stato approvato il Decreto che prevede importanti incentivi dedicati ai disoccupati, intenzionati ad avviare un’attività imprenditoriale in Italia nei settori “green” e “digital”.
Destinatari degli incentivi
L’aiuto si rivolge a giovani disoccupati di età inferiore ai 35 anni che decidono di avviare un’impresa in Italia nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, a decorrere dal 1° Luglio 2024 e fino al 31 Dicembre 2025.
Tipologia e durata degli incentivi
Gli incentivi consentono di ottenere per un periodo massimo di tre anni un contributo economico per l’avvio dell’attività pari a 500 euro mensili che verrà erogato anticipatamente dall’INPS.
Attività ammesse al contributo
Le attività che possono beneficiare degli incentivi sono:
- le attività manifatturiere di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, di fornitura di acqua, reti fognarie, di attività di gestione dei rifiuti e risanamento, di costruzioni, trasporto e magazzinaggio;
- le attività professionali, scientifiche e tecniche, i servizi di informazione e comunicazione;
- il noleggio, agenzie di viaggio o servizi di supporto alle imprese;
- le attività che si occupano di istruzione assistenza sanitaria e sociale, come le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi.
Modalità di presentazione della Domanda
Gli incentivi all’’autoimpiego green e digital richiedono la presentazione di una apposita domanda esclusivamente in via telematica all’INPS.
Per la presentazione delle domande occorrerà attendere che l’INPS fornisca le indicazioni operative; tuttavia, si prevede che gli incentivi autoimpiego green e digital dovrebbero essere operativi entro fine Aprile 2025.
A cura di Franco Meletti
Gli Enti bilaterali e i Fondi integrativi sanitari
Gli Enti bilaterali e i Fondi integrativi sanitari rappresentano strumenti di rilevante importanza sia per i lavoratori sia per le aziende.
Gli Enti bilaterali
Gli Enti bilaterali sono enti privati paritetici, ossia organismi composti in numero pari da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Essi sono costituiti col fine di offrire servizi, provvidenze o comunque azioni di natura economico-sociale, in favore dei soggetti rappresentati dai sottoscrittori.
I Fondi integrativi sanitari
I Fondi integrativi sanitari sono fondi integrativi bilaterali costituiti a seguito di accordi sindacali tra rappresentanti dei lavoratori e associazioni datorili. Hanno lo scopo di offrire ai dipendenti (e in alcuni casi anche a titolari, soci lavoranti e collaboratori) specifiche prestazioni sanitarie, aggiuntive rispetto a quelle previste comunemente dal Servizio Sanitario Nazionale.
Finanziamento degli Enti e dei Fondi
Sia gli Enti bilaterali sia i Fondi integrativi sanitari sono finanziati attraverso il versamento di un contributo mensile, proporzionale alla forza lavoro aziendale, la cui quantificazione e la cui ripartizione tra azienda e dipendente sono periodicamente stabilite attraverso specifiche determinazioni della contrattazione collettiva.
Obbligatorietà di iscrizione
L’ obbligo di iscrizione a tali Enti e Fondi in capo al datore di lavoro, è indicata dai C.C.N.L.
Per valutare l’ente bilaterale e fondo sanitario di appartenenza, si rimanda al C.C.N.L. applicato all’azienda.
È raccomandato informare adeguatamente i dipendenti e consultare il sito web dell’ente per conoscere i servizi e le prestazioni offerte, così da poterne usufruire nel modo più efficace possibile.
A cura di Paolo Mantovani