concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale 2025-2026

Il Concordato preventivo biennale 2025-2026 è rivolto a imprese e professionisti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità (I.S.A.). Consente di siglare un accordo con il Fisco a seguito della formulazione di una proposta per la definizione biennale del reddito che deriva dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni.

Modalità di adesione

La proposta sopra menzionata riguarda il biennio 2025-2026 e l’accettazione deve avvenire entro il 30.09.2025 mediante due modalità alternative:

  • invio della dichiarazione dei redditi comprensiva del modello ISA nel quale è presente il quadro P come è stato fatto per il 2024;
  • invio del solo quadro P entro il prossimo 30.09.2025.

Sempre entro il 30.09.2025 è possibile comunicare, solo in forma autonoma, la revoca dell’accettazione al Concordato preventivo biennale 2025-2026 comunicata in precedenza.

Soggetti ammessi

Possono aderire al Concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e che non hanno debiti tributari o, se presenti, siano inferiori a 5.000 euro (sono esclusi dal computo i debiti sospesi o in rateazione, fino a decadenza dei relativi benefici).

Soggetti esclusi

Non possono invece partecipare:

  • i contribuenti che hanno già aderito al primo biennio (2024-2025);
  • i soggetti in regime forfettario (inclusi solo in via sperimentale nel 2024);
  • le attività con ricavi o compensi oltre 5.164.569 euro;
  • i soggetti che non hanno presentato almeno una dichiarazione nei tre anni precedenti;
  • i soggetti condannati per reati tributari gravi e con debiti tributari o contributivi definitivi superiori a 5.000 euro.

Oggetto del Concordato

Sono oggetto del Concordato:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante da arti e professioni (art. 54 TUIR);
  • il reddito d’impresa (art. 56 e art. 66 TUIR).

Sono escluse alcune componenti straordinarie come plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazioni. Il reddito concordato non può comunque essere inferiore a 2.000 euro.

Vantaggi per chi aderisce

Chi aderisce al Concordato preventivo biennale ottiene:

  • certezza del carico fiscale per due anni, in quanto viene tassato solamente il reddito concordato e non il maggiore reddito effettivamente conseguito nel biennio di riferimento;
  • accesso al ravvedimento speciale per le annualità pregresse;
  • protezione da accertamenti tributari, salvo i casi di frode o di intervenuta causa di decadenza;
  • premialità fiscali e semplificazioni procedurali. Ad esempio, sulla parte di reddito concordato eccedente quello dichiarato nell’anno precedente si applica un’imposta sostitutiva che varia tra il 10% e il 15% a seconda del tuo punteggio ISA.

Cause di decadenza del Concordato

Il Concordato decade anche in caso di:

  • modifiche sostanziali dell’attività (fusione, scissione, cessazione);
  • scostamento superiore al 50% tra reddito effettivo e reddito concordato per cause straordinarie;
  • irregolarità dichiarative rilevanti;
  • mancato versamento delle imposte concordate.

obbligo di collegamento

Dal 2026 obbligo di collegamento di POS e registratori di cassa telematici

Dal 2026 (salvo proroghe), un’importante novità interesserà ristoranti, bar, negozi, laboratori artigianali e chiunque sia dotato di registratore telematico dei corrispettivi e POS:

i due strumenti dovranno essere collegati tra loro.

Obbligo di collegamento tra registratore di cassa e POS

La Legge di bilancio 2025 prevede che dal 1 gennaio 2026  i contribuenti dotati di registratore telematico e di POS debbano adempiere ad un nuovo obbligo volto a contrastare l’evasione fiscale: collegarli fra loro.

Tutti gli incassi elettronici che avvengono tramite il POS dovranno essere memorizzati anche dal registratore e trasmessi all’Agenzia delle Entrate. In tal modo, quest’ultima quotidianamente riceverà in contemporanea da ogni dispositivo:

  • l’importo complessivo dei corrispettivi del giorno;
  • l’importo complessivo degli incassi del giorno avvenuti con modalità elettronica.

Questo sistema permetterà all’Agenzia delle Entrate un immediato confronto di coerenza delle cifre, al fine di contrastare l’evasione fiscale e far emergere eventuali discrepanze tra incassi effettivi e scontrini emessi.

Sanzioni

Vengono previste sanzioni pecuniarie per i diversi tipi di violazione:

  • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati (sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000 identica a quella prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
  • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici (sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre).

Nei casi più gravi può essere disposta la sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Aspetti operativi

Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato le regole operative per l’attuazione del nuovo obbligo e non si può escludere una proroga o modifica della disposizione. Tuttavia, invitiamo gli interessati ad iniziare una valutazione della propria dotazione tecnica al fine di verificare se il proprio registratore telematico ed il proprio POS siano già in grado di integrarsi o se siano necessarie modifiche hardware/software.

Allo stato attuale, avendo previsto la decorrenza dell’obbligo dall’1/1/2026 si dovranno programmare eventuali interventi tecnici di modifica/sostituzione entro il 31/12/2025.

A cura di Franco Meletti


decreto economia

Decreto Economia 2025: conversione in legge e principali novità

La legge di conversione del decreto-legge n. 95/2025 (c.d. Decreto Economia), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti novità in materia di lavoro e sostegno alle famiglie.

Contratti a tempo determinato

È stata prorogata al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i datori di lavoro nel settore privato, di stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 95/2025, conv. nella L. 8 agosto 2025, n. 118).

In particolare: Ai sensi dell’art.19, comma 1, lett.b del D.lgs. n.81/2015, come modificato dal Decreto Economia, la durata del contratto può superare i 12 mesi, ma non eccedere i 24 mesi, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni di cui sopra, nei contratti collettivi applicati in azienda e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Bonus asilo nido

Il Decreto Economia estende il bonus asilo nido e ne introduce la validità pluriennale.

L’INPS, con la circolare n.123 del 5 settembre 2025, ha recepito le modifiche introdotte dall’art.6 bis del Decreto Economia, che riguardano la frequenza di asili nido pubblici e privati. Tale circolare, in particolare, chiarisce l’ambito di applicazione del contributo e introduce importanti novità a partire dal 1° gennaio 2026.

Estensione del contributo

Il bonus asilo nido non riguarda più soltanto la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, ma viene esteso anche a:

  • nidi e micronidi, che accolgono bambine/i tra 3 e 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze.
  • sezioni primavera, che accolgono bambine/i tra 24 e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età.
  • servizi integrativi abilitati come spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, nel rispetto delle normative regionali.

Sono invece escluse dal beneficio le spese relative a centri per bambini e famiglie e a servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola o post-scuola).

Ultrattività delle domande

Dal 1° gennaio 2026, le domande presentate e accolte avranno validità pluriennale, producendo effetti anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. E’ prevista la verifica dei requisiti e la prenotazione delle mensilità.

Per ottenere il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta. Per gli asili pubblici con pagamento posticipato, sarà sufficiente l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria.

Per quanto riguarda il contributo a sostegno presso l’abitazione, sarà richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche.

A cura di Paolo Mantovani


beni ai soci

Assegnazione agevolata beni ai soci fino al 30 Settembre 2025

La Legge di Bilancio ha riproposto la possibilità di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci entro il 30/09/2025.

Le società interessate sono tenute a versare il 60% dell’imposta sostitutiva sempre entro il 30/09/2025 e la restante parte entro il 30/11/2025.

Soggetti interessati

Possono beneficiare dell’agevolazione: Spa, società in accomandita per azioni, Srl, Snc e società in accomandita semplice purché residenti nel territorio dello Stato.

Non rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina in esame gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia.

Requisiti necessari per i soci

Per godere dell’agevolazione tutti i soci devono:

  • risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 oppure
  • essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°ottobre 2024.

Beni oggetto di assegnazione o cessione

Per quanto riguarda l’individuazione dei beni che possono formare oggetto di assegnazione o cessione agevolata ai soci, la disposizione stabilisce che devono riguardare:

  • beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione;
  • beni mobili iscritti nei pubblici registri non usati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Imposte

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8% oppure del 10.5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione o cessione.

Per le suddette assegnazioni o cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta di registro, eventualmente applicabili, sono ridotte alla metà (dal 3% all’1.5%); mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 200 euro.


borse di studio

Regione Emilia-Romagna: borse di studio e contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2025/2026

La Regione Emilia-Romagna ha approvato con la Delibera n.1165 del 14 luglio 2025 i nuovi requisiti e criteri per l’assegnazione di borse di studio e contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026.

Le domande possono essere presentate dal 4 settembre 2025.

L’obbiettivo è garantire a tutti pari opportunità di accesso all’istruzione, ridurre le disuguaglianze e sostenere le famiglie nelle spese scolastiche.

Requisiti per accedere ai benefici

Sono destinatari dei benefici gli studenti e le studentesse in possesso dei seguenti requisiti:

  • nati a partire dal 01/01/2001;
  • residenti in Emilia-Romagna, anche frequentanti scuole localizzate in regioni confinanti/limitrofe a condizione che lo studente rientri quotidianamente nella propria residenza;
  • appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, che rientri nelle seguenti due fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94,

Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78;

  • iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione.

Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse con disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/1992.

Tipologie di benefici

Borse di studio a valere su risorse regionali

Sono finalizzate a sostenere gli studenti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali sopra elencati, risultano iscritti:

  • al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;
  • al secondo e terzo anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento di una qualifica professionale di liv. III EQF rientrante nell’offerta regionale presso un organismo di formazione professionale accreditato;
  • alle tre annualità dei progetti personalizzati dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP, compreso il primo anno propedeutico.

Borse di studio a valere su risorse statali

Sono finalizzate a sostenere gli studenti nelle spese per l’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

Sono beneficiari gli studenti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali precedentemente elencati, risultano iscritti all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

Contributi per i libri di testo

Sono finalizzati a sostenere gli studenti nelle spese per l’acquisto di libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali.

Sono beneficiari gli studenti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali precedentemente elencati, risultano iscritti:

  • alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie;
  • ai percorsi di primo livello che rilasciano un titolo conclusivo del I ciclo dei Centri per Istruzione degli Adulti (CPIA).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente online da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o direttamente dallo studente se maggiorenne.

Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata dal genitore/tutore delegato formalmente dallo studente stesso.

Per presentare la domanda occorre utilizzare l’applicativo predisposto da ER.GO e denominato ERGO SCUOLA reso disponibile al seguente link  https://scuola.er-go.it.

L’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

Tempi di attivazione delle procedure, di presentazione delle istanze e di validazione

  • Dal 4 Settembre 2025 ed entro le ore 18.00 del 24 Ottobre 2025: presentazione delle domande esclusivamente on-line da parte dell’utenza.
  • Solo nei giorni 23 e 24 Ottobre 2025 (fino alle ore 18): possibilità di presentazione delle domande on-line utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
  • Entro il 12 Novembre 2025: validazione da parte delle Scuole/Enti di formazione dei dati riferiti alle domande e contenuti nell’applicativo.
  • Entro il 21 Novembre 2025: validazione da parte dei Comuni/Unioni di Comuni dei dati contenuti nell’applicativo riferiti alle domande di contributo libri di testo.
  • Entro il 18 Dicembre 2025: conclusione istruttoria da parte delle Province/Città Metropolitana di Bologna relativa ai dati contenuti nell’applicativo riferiti alle domande di borsa di studio.

Determinazione degli importi

Gli importi esatti dei contributi e delle borse di studio saranno definiti in un secondo momento, a seguito della validazione dei dati, tenendo conto degli studenti aventi diritto e delle risorse disponibili.

In particolare, per le borse di studio a valere sulle risorse regionali gli importi potranno essere “importo base” e “importo maggiorato” del 25% rispetto all’importo base. La borsa di studio con “importo maggiorato” viene concessa:

  • agli studenti che hanno conseguito nell’anno scolastico precedente la votazione media pari o superiore al 7. Nel caso di studenti che nell’anno scolastico precedente erano iscritti al terzo anno della scuola secondaria di I grado, occorre fare riferimento alla valutazione dell’esame finale;
  • agli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, indipendentemente dal requisito del merito.

Lo Studio è a disposizione per fornire assistenza e per l’invio delle domande.


indennizzo

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

A chi è rivolto

Sono destinatari di tale beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.

Per effetto delle norme vigenti, tra i beneficiari rientrano anche:

  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

Decorrenza e durata

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.

Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile, nell’ambito della Gestione commercianti, ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura.

Quanto spetta

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2025 questo valore è di 603,40 euro.

L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici; non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l’applicazione di trattenute sindacali e/o l’erogazione di trattamenti di famiglia.

Requisiti per richiedere l'indennizzo

L’indennizzo spetta ai soggetti che:

  • dal 1° gennaio 2019 abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
  • al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;
  • al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.

La concessione dell’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia, ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.

La percezione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo. Pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni; l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività.

Come presentare domanda

La domanda per ottenere l’indennizzo può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di indennità commercianti”.

In alternativa si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e per l’assistenza all’invio delle domande.


bonus psicologo

Bonus Psicologo 2025

Il 9 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (Salute-MEF) sul riparto delle risorse relative al “bonus psicologo” per l’anno 2025.

L’INPS, d’intesa con il Ministero della Salute, ha individuato dal 15 settembre al 14 novembre 2025 la finestra temporale per presentare la domanda di accesso al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

Requisiti di accesso

Il beneficio è destinato ai cittadini con un reddito ISEE, in corso di validità, non superiore ai 50mila euro.

Entità del contributo

Il bonus riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario, secondo i seguenti scaglioni:

  • ISEE inferiore a 15.000 euro: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi -, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (CNOP).

Presentazione della domanda

La domanda per accedere al contributo può essere presentata annualmente esclusivamente in via telematica, accedendo al portale web dell’INPS (tramite SPID, CIE o CNS).

Sul sito dell’INPS sono disponibili tutte le informazioni su entità, modalità e requisiti per l’assegnazione del “bonus psicologo”.

Lo Studio è a disposizione per l’assistenza all’invio delle domande.


lavoratori fragili

Legge 106/2025: lavoratori fragili e nuove tutele su congedi e permessi

La condizione dei lavoratori fragili torna al centro dell’attenzione legislativa grazie alla Legge 18 luglio 2025 n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.171 del 25 luglio 2025.

Tale legge, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, entrerà in vigore ufficialmente il 9 agosto 2025.

Si tratta di un passo avanti significativo nella tutela dei diritti e della continuità lavorativa di chi affronta patologie complesse.

Chi sono i lavoratori fragili?

Per lavoratori fragili si intendono coloro che, a causa di condizioni di salute particolari, cono maggiormente esposti ai rischi associati al lavoro in presenza. Rientrano in questa categoria:

  • persone con disabilità grave (ai sensi della Legge 104/1992, art.3 comma 3);
  • lavoratori immunodepressi;
  • pazienti oncologici o sottoposti a terapie salvavita;
  • soggetti affetti da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze.

Il riconoscimento dello status di lavoratore fragile avviene su certificazione del medico competente o, in alcuni casi, attraverso autocertificazione supportata da documentazione medica.

Diritto a congedi non retribuiti o sospensioni dell'attività autonoma

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado d’invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo non superiore a 24 mesi, anche frazionabile.

Durante il congedo:

  • il lavoratore conserva il posto di lavoro;
  • non percepisce retribuzione;
  • non può svolgere attività lavorativa;
  • il periodo non è utile ai fini dell’anzianità di servizio né previdenziale, ma può essere riscattato secondo la normativa vigente.

Il congedo decorre solo dopo l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata spettanti per legge o contratto. Restano applicabili eventuali previsioni più favorevoli contenute nella contrattazione collettiva.

La certificazione della patologia deve essere rilasciata da medici di medicina generale o da medici specialisti, operanti in strutture pubbliche o private accreditate. I dati del Sistema Tessera Sanitaria e del Fascicolo Sanitario Elettronico possono essere utilizzati per i controlli.

Per i lavoratori autonomi con rapporto continuativo, è possibile sospendere l’attività fino a un massimo di 300 giorni l’anno.

Al termine del congedo, il lavoratore dipendente ha diritto di accedere in via prioritaria al lavoro agile, laddove compatibile con le mansioni.

Permessi retribuiti per esami e cure

Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori pubblici o privati affetti dalle patologie indicate, in fase attiva o in follow-up precoce, potranno usufruire di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito, con copertura figurativa, per:

  • visite mediche;
  • esami strumentali;
  • analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
  • cure mediche frequenti.

I permessi sono riconosciuti sempre su prescrizione di un medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata .

Lo stesso diritto è esteso ai lavoratori con figli minori nelle medesime condizioni di salute.

L’indennità corrisposta per tali ore è regolata come nel caso di terapie salvavita:

  • nel settore privato è anticipata dal datore di lavoro e poi conguagliata;
  • nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale, con copertura finanziaria a valere sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, incrementato a partire dal 2026.

sospensione fisco

Pausa estiva 2025 per il Fisco: sospensioni e proroghe feriali

Anche per l’estate 2025 è confermata la consueta sospensione estiva dei termini fiscali; una sorta di “tregua/slittamento” che coinvolge versamenti, adempimenti, comunicazioni e attività dell’Amministrazione finanziaria.

Di seguito si riportano le principali disposizioni vigenti.

Adempimenti e versamenti fiscali sospesi dal 1° al 20 agosto

Dal 1° al 20 agosto 2025 sono sospesi tutti gli adempimenti e i versamenti fiscali, inclusi quelli rateizzati ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/1997. Il differimento al 20 agosto avviene automaticamente e senza l’applicazione di interessi o sanzioni.

Questo consente al contribuente con liquidazione IVA mensile, che deve versare l’IVA relativa a luglio (la cui scadenza ordinaria sarebbe il 16 agosto), di effettuare tranquillamente il pagamento entro il 20 agosto 2025.

Richieste documentali sospese dal 1° agosto al 4 settembre

Anche le richieste di documenti e informazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono soggette a sospensione dal 1° agosto al 4 settembre.

Durante questo periodo, i termini per la risposta non decorrono, ma si “congelano”. Ciò significa che, se un contribuente ha ricevuto una richiesta di documentazione a fine luglio con scadenza di 30 giorni, i giorni compresi tra il 1° agosto e il 4 settembre non vanno conteggiati. Il termine riprenderà a decorrere dal 5 settembre in poi.

Tuttavia, occorre prestare attenzione: sono escluse dalla sospensione le richieste connesse a: accessi, ispezioni e verifiche (i cosiddetti “controlli sostanziali”) e ai rimborsi IVA.

Sospensione degli avvisi bonari e degli atti correlati (1° agosto – 4 settembre)

Anche gli avvisi bonari, ovvero gli esiti dei controlli automatizzati e formali (art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972), nonché gli avvisi di liquidazione per redditi a tassazione separata (L. 311/2004), sono soggetti a sospensione dal 1° agosto al 4 settembre.

Durante questo periodo non decorrono i termini per effettuare i pagamenti previsti e non decorrono i termini per fornire eventuali chiarimenti all’Amministrazione finanziaria.

Per esempio, se un avviso bonario è stato ricevuto il 28 luglio, i 60 giorni utili per il pagamento riprenderanno il 5 settembre, portando la nuova scadenza al 31 ottobre 2025.

Sospensione dell’invio di comunicazioni da parte dell’Agenzia

Il recente Decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024) ha introdotto un’ulteriore misura: l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare alcuni tipi di comunicazioni nel mese di agosto (ma anche dicembre).

Gli atti soggetti a sospensione sono:

  • le comunicazioni di esito dei controlli automatizzati e formali;
  • le liquidazioni delle imposte su redditi a tassazione separata;
  • le lettere di compliance (inviti all’adempimento spontaneo).

Durante questi periodi, questi atti non possono essere notificati, salvo casi di indifferibilità e urgenza (ad esempio: pericolo di decadenza o prescrizione dei termini, notizie di reato, atti destinati a soggetti in procedure concorsuali).

Non solo il fisco ma anche la giustizia applica la sospensione feriale dei termini processuali

Oltre alla sospensione fiscale, ricordiamo anche quella processuale, prevista dalla Legge n. 742/1969: dal 1° al 31 agosto sono sospesi i termini nei procedimenti civili, amministrativi e tributari.

Questa sospensione riguarda, tra l’altro i termini per proporre ricorso, la costituzione in giudizio, gli appelli, i procedimenti relativi all’accertamento con adesione e alle definizioni in via breve.

Nel concreto quindi, un atto (es. cartella di pagamento) notificato il 31 luglio 2025 non avrà scadenza (per l’impugnazione davanti alle Corti tributarie) il 29 settembre 2025 (ordinari 60 giorni), ma il 30 ottobre 2025 (60 giorni ordinari + 31 giorni di sospensione).

A cura di Elisa Ghelfi


Fringe benefit – Auto aziendali a uso promiscuo

Con la circ. n. 10/E del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i tanto attesi chiarimenti in merito al nuovo regime di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, così come modificata dall’art. 6 comma 2-bis del D.L. n. 19/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 60/2025.

La disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024

La disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024 prevede una diversificazione del fringe benefit in base alla classe di emissione Co2 del veicolo.

Tale disciplina si applica ai veicoli:

  • immatricolati e concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024 fino alla naturale scadenza degli stessi;
  • ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1°gennaio 2025 al 30 giugno 2025 (D.L. n. 19/2025). Con particolare riferimento a quest’ultima ipotesi, l’Agenzia ricorda che, considerato che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla “concessione in uso promiscuo” del veicolo e non anche alla stipulazione del contratto di assegnazione, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente.

La disciplina in vigore dal 1° gennaio 2025

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), l’Agenzia delle Entrate ricorda che il nuovo sistema di valorizzazione in base all’alimentazione del veicolo trova applicazione con riferimento ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:

  1. siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  2. siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  3. siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella nuova disciplina, l’Agenzia precisa – in linea con quanto già affermato nella risoluzione n. 46/E del 2020 – che la concessione del veicolo in uso promiscuo non rappresenta un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore. Questa si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo.

Ne consegue che, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

Peraltro, nel rispetto del principio di cassa, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente, la nuova disposizione si applica ai veicoli assegnati ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Quanto ai veicoli “di nuova immatricolazione”, l’Agenzia considera tali quelli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Infine, l’Agenzia puntualizza che la disciplina di cui all’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR come modificata dalla legge di Bilancio 2025 – si applica ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

La disciplina applicabile agli autoveicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ed assegnati dal 1° luglio 2025

Per tale scenario, regolamentato con il D.L. n. 19/2025, secondo l’Agenzia, trova applicazione il criterio generale dettato dall’art. 51 comma 3 primo periodo del TUIR. Pertanto, la determinazione in denaro dei valori percepiti dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro, avviene applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9 del medesimo TUIR, per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo.

Si conferma così la posizione già assunta con la risoluzione n. 46/E del 2020, secondo cui, in base al rinvio ai principi espressi nella risoluzione 20 giugno 2017 n. 74/E, in relazione al trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro per l’utilizzo di telefoni cellulari per finalità anche aziendali, “il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro

Per quanto riguarda la valorizzazione del bene, sarà necessario considerare il valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro, al netto dell’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro, sia che lo spostamento sia all’interno del Comune della sede di lavoro che all’esterno.

Clausola di miglior favore per il lavoratore assegnatario

Un interessante chiarimento riguarda l’ipotesi in cui il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024 – in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si verifichino dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 – rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48 della legge di Bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate.

In questo caso, la circolare chiarisce che trova applicazione la disciplina più favorevole introdotta dal citato comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

La proroga del contratto e la riassegnazione del veicolo

Per quanto riguarda la questione della proroga del contratto e della riassegnazione del veicolo:

  • Nel primo caso ovvero proroga, secondo l’Agenzia, trova applicazione la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario di assegnazione, fino alla scadenza della proroga medesima, purché alla data della sua stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.
  • In caso di assegnazione del veicolo a un diverso dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione del mezzo.

Esempi di calcolo del fringe benefit

Proviamo qui di seguito a fare alcuni esempi di valorizzazione del bene, ciascuno basato su una diversa tipologia di autovettura (elettrica, ibrida e diesel), con l’ipotesi di un canone di leasing specifico per ogni caso.