Dichiarazione precompilata 2025
Con il provvedimento prot. n. 193922/2025, del 23 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso, gestione e invio delle Dichiarazioni precompilate relative all’anno d’imposta 2024.
Accesso alla Dichiarazione precompilata dal 30 Aprile 2025
Dal 30 aprile 2025, il contribuente direttamente o altro soggetto dallo stesso specificatamente delegato, può accedere ai seguenti documenti attraverso l‘area riservata dell’Agenzia delle Entrate:
- la Dichiarazione precompilata riferita all’anno precedente;
- elenco delle informazioni attinenti alla Dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella Dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative.
Destinatari della Precompilata
La Precompilata è disponibile, in via principale, per i contribuenti che nel corso dell’anno d’imposta precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati.
A partire dal 2025 è resa disponibile anche a persone fisiche che non rientrano tra le categorie predette. In particolare, in via sperimentale, per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario o al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’Agenzia delle Entrate prevede, ai fini della elaborazione della Dichiarazione precompilata modello Redditi Persone fisiche, l’utilizzo anche delle informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche e dai corrispettivi.
Oneri precaricati nella Precompilata
Con l’intento di semplificare il calcolo delle detrazioni e deduzioni spettanti, nella Dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate include automaticamente una serie di oneri trasmessi da soggetti terzi, quali:
- interessi passivi su mutui;
- premi di assicurazione sulla vita e contro infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici;
- spese sanitarie, veterinarie, funebri, e universitarie;
- spese per la frequenza scolastica e degli asili nido con relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- spese per interventi edilizi e risparmio energetico;
- erogazioni liberali a ONLUS, fondazioni e altre organizzazioni di interesse sociale e culturale.
Novità: Dal 2025, sarà possibile consultare nella Dichiarazione precompilata anche i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri (in base all’accordo Italia-Svizzera) e i proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta in eccesso da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Modalità di accesso
Il contribuente può accedere direttamente alla Dichiarazione precompilata tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Credenziali Entratel/Fisconline (per chi già le possiede).
Una volta autenticato, il contribuente ha la possibilità di visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione entro il 30 maggio 2025.
In alternativa è possibile conferire delega a intermediari (CAF, professionisti abilitati e altri soggetti autorizzati) per l’accesso e la gestione delle Dichiarazioni precompilate. Gli intermediari potranno assistere i contribuenti nell’invio delle dichiarazioni o nella modifica dei dati già precompilati.
A cura di Elisa Ghelfi
Rottamazione-quater: riaperti i termini, invio della domanda fino al 30 Aprile
Nuova possibilità per chi ha perso i benefici della rottamazione-quater delle cartelle: sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è attivo il servizio per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater.
Destinatari della domanda di riammissione
Come previsto dal recente decreto Milleproroghe, i contribuenti che avevano presentato la domanda entro il 30 giugno 2023 e che al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate possono ora richiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025.
Non sono pertanto riammessi i debitori che hanno pagato puntualmente le rate, per i quali rimane l’obbligo di pagare le rate stesse come da piano originario.
Tale rottamazione riguardava i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e comportava lo stralcio di interessi, aggi e sanzioni.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater va inviata esclusivamente entro il 30 aprile 2025 attraverso due modalità:
- online in area riservata: accesso con SPID, CIE o CNS e dopo la compilazione, è possibile selezionare direttamente le cartelle da includere nella domanda;
- online in area pubblica: occorre indicare sia il numero della cartella che della comunicazione delle somme dovute originaria, allegando un documento di riconoscimento e l’indirizzo e-mail per la ricevuta della domanda di riammissione.
Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata con le credenziali Entratel.
Per i debiti decaduti da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda deve essere inviata via PEC tramite un modello specifico e non valido per altri tipi di debiti.
Modalità di pagamento
Per quanto riguarda la modalità di pagamento, i contribuenti potranno scegliere tra due opzioni:
- pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- pagamento rateale in 10 rate con le prime due in scadenza il 3 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
A cura di Emanuela Sorrentino
Dichiarazione dei redditi 2026: documenti necessari
Novità più rilevanti del 730/2026
1) Cambiano i familiari a carico
Decadono i carichi fiscali dei figli di età superiore ai 30 anni, a meno che non si tratti di soggetti con disabilità accertate ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3).
Per quanto riguarda gli “altri familiari” a carico (cioè quelli diversi dai figli e dal coniuge), gli sgravi sono limitati ai soli altri familiari “ascendenti”, vale a dire genitori e nonni conviventi che abbiano un reddito fino a 2.840 euro. Sono esclusi perciò i discendenti dei figli (cioè i nipoti) oltre ai fratelli, le sorelle, i generi, le nuore e i suoceri, tutte persone non più considerate familiari a carico.
Decadono, infine, dalla detrazione i familiari stranieri “che non siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero”.
2) Tetto agli oneri detraibili
Per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro: introdotto un tetto massimo sulla detraibilità degli oneri, che sommati insieme (ad eccezione delle spese sanitarie) non potranno essere detratti oltre un certo limite di spesa.
3) Riformati tutti i bonus casa
Le spese sostenute dal 1 gennaio 2025 (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus) sconteranno doppia aliquota al 50 o 36% a seconda dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori, ovvero abitazione principale o qualunque altra tipologia di fabbricato.
Relativamente alle spese sostenute nel 2025, il Superbonus viene applicato al 65% e viene spalmato in dieci rate annue di pari importo.
4) Nuova detrazione sulle spese scolastiche
Viene rafforzata la detrazione sulla frequenza scolastica, la cui soglia massima di spesa viene incrementata da 800 a 1.000 euro per alunno o studente.
5) Nuova detrazione sui cani guida
Viene, infine, ritoccata la detrazione che interessa le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, la cui soglia di detraibilità sale da 1.000 a 1.100 euro.
Di seguito i documenti necessari per la dichiarazione dei redditi
Dati del contribuente
- Documento d’identità + data cambio di residenza se avvenuto successivamente al 31/12/2024;
- Codice fiscale/tessera sanitaria del dichiarante e di tutti i familiari fiscalmente a carico (se disabili portare certificazione medica comprovante l’handicap, ad es. L. 104/92);
- Dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2025 (Mod.730 o Mod. Redditi) e relativa ricevuta di presentazione;
- Mod.F24 – Acconti IRPEF, cedolare secca e addizionale comunale, IVANE, IVIE e IC (se Mod. F24 telematico con ricevuta di invio ed addebito);
- Dati sostituto d’imposta attuale – codice fiscale, denominazione, domicilio, numero telefono, fax ed e-mail.
Lavoro dipendente, pensione, collaborazioni a progetto e altri redditi assimilati
- Modello CU 2026 rilasciato dal sostituto d’imposta/datore di lavoro/ente pensionistico che certifichi: lavoro, disoccupazione/NASPI, mobilità, cassa integrazione, cassa edile, infortunio, collaborazioni, gettoni di presenza, pensioni e redditi esteri, ecc. e ritenute;
- Lavoro autonomo: Modello CU 2026 che certifichi le ritenute subite ed i redditi per lavoro autonomo occasionale, diritto d’autore, ecc;
- Assegno mantenimento del coniuge: Sentenza di separazione del Tribunale + ricevute importi percepiti;
- Fotovoltaico vendita energia al GSE (Gestore dei servizi elettrici) – (escluso contributo in cambio): Attestazione importi ricevuti nel 2025 a titolo di vendita di energia prodotta da impianto fotovoltaico.
Fabbricati e terreni
- Modello CU 2026 locazioni brevi. Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni brevi 4 o per fini turistici;
- Visure catastali, dichiarazione successione, atto d’acquisto e vendita, contratto affitto con registrazione o proroga;
- Rivalutazione terreni: perizia giurata di stima con relativo Mod. F24 pagato. Se Mod F24 telematico con ricevuta di invio ed addebito.
Elenco spese detraibili o deducibili
Spese sostenute in anni precedenti e relativa documentazione in caso di detrazioni fruibili in più anni: Ad Es. Spese mediche rateizzate, acquisto auto disabili, Mutui, Detrazioni sugli immobili ecc.
NB: Obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per i quali si richiede la detrazione al 19%.
Sono esclusi i farmaci, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie presso ospedali pubblici e privati convenzionati con servizio sanitario nazionale.
Per le fatture non quietanzate e/o con modalità di pagamento bonifico o rateale/finanziamento è richiesta anche la ricevuta di pagamento
SPESE SANITARIE
- Spese mediche specialistiche, analisi di laboratorio: fatture o ricevute fiscali rilasciate dal medico o dalla struttura sanitaria;
- Medicinali: scontrino fiscale parlante con natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati e codice fiscale del contribuente;
- Dispositivi medici: fatture quietanzate con attestazione marcatura CE e/o conformità alle direttive comunitarie;
- Protesi (occhiali, apparecchi acustici, ecc.): fatture o ricevute fiscali quietanzate o ricevute fiscali o scontrino fiscale “parlante” e conformità alle direttive comunitarie;
- Cure termali: fattura + prescrizione medica (per prestazioni aggiuntive richieste oltre al ticket);
- Spese fisioterapiche e riabilitative: fatture;
- Eventuale prospetto Sistema Tessera Sanitaria (del dichiarante e degli eventuali familiari a carico).
PATRIMONIALE (IVIE – IVAFE e IC) e MONITORAGGIO (RW) su investimenti all’estero al 31/12
Documentazione valida ai fini fiscali attestante per:
- immobili (IVIE): il valore di acquisto o di successione o di mercato (perizia) + eventuali redditi percepiti, contratti di affitto se locati;
- attività finanziarie (IVAFE): c/c bancari, partecipazioni: valore al 1 gennaio e al 31 dicembre (di mercato o nominale) oltre a eventuali redditi percepiti (interessi, utili, plusvalenze finanziarie generate da eventuali vendite, ecc.). Solo per i c/c bancari la giacenza media.
- cripto-attività (IC): il valore al 1 gennaio e al 31 dicembre rilevato dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività o dai siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse oltre a eventuali redditi percepiti (interessi, utili, plusvalenze generate da eventuali vendite, ecc.). Rivalutazione cripto-attività con relativo Mod. F24 pagato. Se Mod F24 telematico con ricevuta di invio ed addebito
- Eventuale prospetto riepilogativo e/o documentazione valida ai fini fiscali degli investimenti, della loro movimentazione (acquisti, vendite, investimenti, disinvestimenti, ecc.) e dei relativi redditi prodotti.
ATTENZIONE AI REDDITI, ALLE SPESE E AI PATRIMONI ALL’ ESTERO
Se la documentazione è redatta in lingua estera dovrà essere tradotta in lingua italiana come previsto dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, ovvero:
- traduzione semplice datata e firmata se la documentazione è redatta in inglese, tedesco, spagnolo, francese;
- traduzione giurata se la documentazione è redatta in lingue diverse dalle precedenti.
SPESE PER PERSONE CON DISABILITA’
- Fatture per acquisto di presidi medici, assistenza domiciliare, assistenza specifica presso casa di cura, acquisto autoveicoli, Acquisto cane guida + certificazione medica comprovante l’handicap, ad es. L.104/92.
SPESE ASSISTENZA PERSONALE PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
- Fattura o ricevuta di pagamento o CU/buste paga badante + certificazione medica attestante la non autosufficienza (ASL o medico curante) dichiarazione somme percepite dalla badante e relative ricevute di pagamento.
SPESE VETERINARIE
- Fatture/ricevute fiscali, scontrini fiscali per i farmaci.
PREMI PER ASSICURAZIONE
- Quietanza di pagamento del premio + eventuale contratto di assicurazione (vita, infortuni, non autosufficienza, eventi calamitosi su abitazioni) + attestazione dell’assicurazione della quota di premio detraibile.
SPESE FUNEBRI
- Fattura o ricevuta di pagamento e riconducibilità al soggetto deceduto.
SPESE DI AGENZIA IMMOBILIARE
- Fattura dell’agenzia immobiliare + contratto acquisto dell’abitazione principale.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
- Per acquisto abitazione principale: contratto di acquisto dell’immobile, contratto di mutuo, dichiarazione della banca relativa alle rate di mutuo pagate ed eventuali altri oneri accessori, fatture del notaio e dell’intermediario, data cambio residenza;
- Per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale: contratto di mutuo, dichiarazione della banca, fatture relative ai lavori eseguiti, concessione edilizia, comunicazione inizio e fine lavori, data cambio residenza.
SPESE PER ASILO NIDO
- Fattura o ricevuta attestante la spesa per frequenza di un asilo nido (pubblico o privato) sostenuta dai genitori.
SPESE PER ISTRUZIONE DALLA SCUOLA MATERNA FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
- Ricevute versamento tasse iscrizione, contributi volontari e obbligatori, mensa, servizi integrati.
SPESE PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI O SUSSIDI PER SOGGETTI CON DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
- Fatture o ricevute di pagamento relativi al prodotto acquistato, certificato rilasciato dal SSN o da specialisti accreditati che attesti la diagnosi di DSA.
SPESA PER ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO
- Ricevute pagamento abbonamento treni – autobus, anche per familiari a carico.
SPESE ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SPECIALIZZAZIONE
- Ricevute di versamento tasse iscrizione, tassa per test accesso, master universitari e specializzazioni.
SPESE DEI FIGLI TRA 5 E 18 ANNI PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- Fattura o ricevuta di pagamento per iscrizioni o abbonamento ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine o altri impianti sportivi;
- Ricevute di versamento + sentenza di separazione + codice fiscale del coniuge.
SPESE DEI FIGLI TRA 5 E 18 ANNI PER ATTIVITÀ MUSICALI
- Fattura o ricevuta di pagamento per iscrizioni o abbonamento a conservatori, istituzioni di alta formazione, scuole, cori e bande di musica.
SPESE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE (ANCHE PER CORSI LAUREA IN PAESI UE O SEE)
- Contratto di locazione o contratto stipulato con enti universitari, collegi, ecc. ricevute pagamento canone e documentazione iscrizione all’università.
SPESE PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
- Ricevuta di pagamento: bollettini postali e PAGOPA;
- Libretto famiglia – ricevuta acquisto e comunicazione Inps per utilizzo.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
- Ricevute di versamento: assicurazione casalinghe, riscatto di laurea, contributi INPS, versamenti a casse di categoria ecc.
ASSEGNO PERIODICO PER L’EX-CONIUGE
- Ricevute di versamento + sentenza di separazione + codice fiscale del coniuge.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- Ricevute di versamento a fondi di previdenza complementare (anche per familiari a carico) attestazione del fondo delle quote pagate.
SPESE ADOZIONE INTERNAZIONALE
- Dichiarazione delle spese sostenute emessa dall’ente autorizzato.
EROGAZIONI LIBERALI
- Ricevuta di versamento postale o bancario o carta di credito a favore di: clero, Chiese, ONLUS, APS, OV, Enti terzo settore, società mutuo soccorso, ONG, eventuale attestazione rilasciata dall’ente, ecc. Dalle ricevute e/o dall’attestazione deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.
ALTRI ONERI
- Avviso e relativa ricevuta di versamento per Consorzi di Bonifica, assistenza sanitaria integrativa.
DETRAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
- Contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998 registrato ed eventuale ultima proroga.
SPESE RIMBORSATE
- Ricevute rilasciate dal fondo o i riepiloghi scaricabili dal sito del fondo.
BONUS FACCIATE
- Fatture e relativi bonifici “dedicati” + certificato di destinazione urbanistico zona A o B o dichiarazione sostitutiva di atto notorio + eventuali cessioni del credito e relative ricevute.
SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Titolo abilitativo, fatture e relativi bonifici “dedicati” + comunicazione all’ASL/Ufficio del lavoro e visura con dati catastali immobile ristrutturato + eventuali cessioni del credito e relative ricevute, eventuali contributi fruiti (copia richiesta ed attestazione importo liquidato);
- eventuali contributi fruiti (copia richiesta ed attestazione importo liquidato);
- Per interventi condominiali: dichiarazione dell’amministratore condominiale;
- Per acquisto o costruzione di box auto pertinenziale: acquisto: atto di acquisto, dichiarazione del costruttore con indicazione del costo di costruzione; costruzione: permesso a costruire, fatture e bonifici, dati catastali nuovo box auto;
- Atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2023;
- Fatture di acquisto.
SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
- Titolo abilitativo, fatture e relativi bonifici “dedicati” + asseverazione di un tecnico abilitato per requisiti e costi con computo metrico ovvero attestazione di congruità della spesa e certificazione dei produttori per infissi, pannelli solari e schermature solari; attestazione di certificazione energetica; scheda informativa ENEA sugli interventi realizzati; mail conferma invio all’Enea, + eventuali cessioni del credito e relative ricevute, eventuali contributi fruiti (copia richiesta ed attestazione importo liquidato).
SPESE PER IL “BONUS ARREDI”
- Fatture e bonifici di pagamento o ricevuta pagamento carta di credito/bancomat + estratto conto banca/ carta di credito dove compaia la spesa + classe energetica per grandi elettrodomestici.
SPESE PER IL “BONUS VERDE”
- Fatture e bonifici di pagamento o ricevuta pagamento carta di credito/bancomat + estratto conto banca/carta dove compaia la spesa.
SUPERBONUS 110% – 90% – 70% – 65%
- Fatture e relativi bonifici“ dedicati” + documenti della circolare 30/E del 2020 + eventuali cessioni del credito e relative ricevute.
DETRAZIONE DEL 50% DELL’IVA PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI DI CLASSE ENERGETICA A E B
- Atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2023;
- Fatture di acquisto.
M&W Veronesi e Associati
Corso di formazione gratuito sulla celiachia per operatori del settore alimentare
La Regione Emilia-Romagna ha istituito un Corso FAD sul tema CELIACHIA accessibile dalla piattaforma E-llaber, a cui è possibile iscriversi gratuitamente. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 Maggio 2025.
Finalità e modalità di svolgimento del corso
Il corso si svolgerà tramite lezioni caricate su piattaforma, permettendo di frequentare con grande flessibilità e, se concluso favorevolmente, consentirà di acquisire l’attestato di idoneità per produrre alimenti senza glutine (anche in forma estemporanea).
In Italia ed in Europa la celiachia è una condizione molto rappresentata e sempre di più sono le persone che chiedono di poter consumare in sicurezza e libertà pasti fuori casa. Il corso ha pertanto l’obiettivo di sensibilizzare alla tematica della celiachia e aumentare le competenze in merito alle modalità di produzione di alimenti senza glutine, così da coinvolgere sempre più esercizi sul territorio all’offerta di questo tipo di pasti, nel rispetto delle normative.
Normativa di riferimento in Emilia Romagna
Allo stato attuale, in Emilia Romagna per produrre alimenti senza glutine e per pubblicizzarne la produzione è necessario notificare la propria attività ai fini della registrazione ai sensi dell’art.6 del Reg.CE 852/2004 e della pubblicazione nell’apposito elenco sul sito Regionale di Alimenti&Salute.
La sopracitata notifica non è dovuta per le preparazioni estemporanee concordate, al momento, con il cliente celiaco.
Iscrizione al corso
L’ iscrizione al corso, che può essere svolto anche solo per aggiornare il precedente attestato nel caso fosse scaduto, può essere fatta facilmente dal portale Ausl al link:
A cura di Franco Meletti
Incentivi per l’autoimpiego green e digital
È stato approvato il Decreto che prevede importanti incentivi dedicati ai disoccupati, intenzionati ad avviare un’attività imprenditoriale in Italia nei settori “green” e “digital”.
Destinatari degli incentivi
L’aiuto si rivolge a giovani disoccupati di età inferiore ai 35 anni che decidono di avviare un’impresa in Italia nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, a decorrere dal 1° Luglio 2024 e fino al 31 Dicembre 2025.
Tipologia e durata degli incentivi
Gli incentivi consentono di ottenere per un periodo massimo di tre anni un contributo economico per l’avvio dell’attività pari a 500 euro mensili che verrà erogato anticipatamente dall’INPS.
Attività ammesse al contributo
Le attività che possono beneficiare degli incentivi sono:
- le attività manifatturiere di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, di fornitura di acqua, reti fognarie, di attività di gestione dei rifiuti e risanamento, di costruzioni, trasporto e magazzinaggio;
- le attività professionali, scientifiche e tecniche, i servizi di informazione e comunicazione;
- il noleggio, agenzie di viaggio o servizi di supporto alle imprese;
- le attività che si occupano di istruzione assistenza sanitaria e sociale, come le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi.
Modalità di presentazione della Domanda
Gli incentivi all’’autoimpiego green e digital richiedono la presentazione di una apposita domanda esclusivamente in via telematica all’INPS.
Per la presentazione delle domande occorrerà attendere che l’INPS fornisca le indicazioni operative; tuttavia, si prevede che gli incentivi autoimpiego green e digital dovrebbero essere operativi entro fine Aprile 2025.
A cura di Franco Meletti
Gli Enti bilaterali e i Fondi integrativi sanitari
Gli Enti bilaterali e i Fondi integrativi sanitari rappresentano strumenti di rilevante importanza sia per i lavoratori sia per le aziende.
Gli Enti bilaterali
Gli Enti bilaterali sono enti privati paritetici, ossia organismi composti in numero pari da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Essi sono costituiti col fine di offrire servizi, provvidenze o comunque azioni di natura economico-sociale, in favore dei soggetti rappresentati dai sottoscrittori.
I Fondi integrativi sanitari
I Fondi integrativi sanitari sono fondi integrativi bilaterali costituiti a seguito di accordi sindacali tra rappresentanti dei lavoratori e associazioni datorili. Hanno lo scopo di offrire ai dipendenti (e in alcuni casi anche a titolari, soci lavoranti e collaboratori) specifiche prestazioni sanitarie, aggiuntive rispetto a quelle previste comunemente dal Servizio Sanitario Nazionale.
Finanziamento degli Enti e dei Fondi
Sia gli Enti bilaterali sia i Fondi integrativi sanitari sono finanziati attraverso il versamento di un contributo mensile, proporzionale alla forza lavoro aziendale, la cui quantificazione e la cui ripartizione tra azienda e dipendente sono periodicamente stabilite attraverso specifiche determinazioni della contrattazione collettiva.
Obbligatorietà di iscrizione
L’ obbligo di iscrizione a tali Enti e Fondi in capo al datore di lavoro, è indicata dai C.C.N.L.
Per valutare l’ente bilaterale e fondo sanitario di appartenenza, si rimanda al C.C.N.L. applicato all’azienda.
È raccomandato informare adeguatamente i dipendenti e consultare il sito web dell’ente per conoscere i servizi e le prestazioni offerte, così da poterne usufruire nel modo più efficace possibile.
A cura di Paolo Mantovani
Scambio sul Posto: dal 2025 le eccedenze nella dichiarazione dei redditi precompilata
A partire da quest’anno, per le sole persone fisiche, il GSE (Gestore servizi energetici) trasmetterà all’Agenzia delle Entrate gli importi percepiti nell’anno precedente nell’ambito dello Scambio sul Posto.
Di conseguenza, tali importi saranno disponibili all’ interno della dichiarazione dei redditi precompilata.
I dati trasmessi dal GSE (e quindi quelli da dichiarare) si riferiscono esclusivamente alle eccedenze, sia quelle effettivamente pagate che quelle utilizzate per compensare costi amministrativi e conguagli a debito.
Il prospetto delle eccedenze da dichiarare è disponibile entro la fine di marzo all’interno del portale Scambio sul Posto.
Come recuperare il prospetto delle eccedenze
- Accedi all’Area Clienti GSE.
- Seleziona “Servizi” dal menu in alto.
-Nella sezione “PER ME”, puoi accedere al portale informatico di riferimento.
-Nella sezione “PER ALTRI”, puoi visualizzare l’elenco degli Operatori per cui operi e accedere ai relativi servizi.
- Seleziona il servizio “SSP – Scambio sul Posto”.
- Clicca sul menu di navigazione “COMUNICAZIONI”.
- Effettua una ricerca per codice contratto e imposta eventualmente il periodo di riferimento.
- Clicca su “RICERCA”: nella tabella dei risultati troverai il prospetto “LIQUIDAZIONE ECCEDENZE ANNO” (seguito dall’anno di riferimento) che riepiloga le Eccedenze SSP riconosciute.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Sorveglianza sanitaria
La Legge 203/2024, Collegato Lavoro 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025, introduce importanti novità in materia di lavoro e previdenza.
Essa interviene in modo rilevante in ambito antinfortunistico: all’art. 1 della suddetta Legge, infatti, si rilevano alcune modifiche alla disciplina del cd. “Testo unico Sicurezza” 81/2008, riguardanti, ad esempio, le visite mediche finalizzate all’accertamento dell’idoneità alla mansione ed il ricorso avverso il giudizio del medico competente.
Visita medica dopo lunga assenza
Il medico competente può (e deve) rilasciare il giudizio di idoneità alla specifica mansione anche senza procedere alla visita medica, se non la ritiene necessaria.
In precedenza, la visita medica dopo lunga assenza (60 giorni di calendario) era sempre obbligatoria.
Visita medica preventiva in fase preassuntiva
La visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva può essere effettuata esclusivamente per mansioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria e non può essere utilizzata per accertare lo stato di gravidanza o negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Oltre alla visita preassuntiva, il comma 2 dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 stila un elenco di altre tipologie di visite mediche obbligatorie:
- visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno e può assumere cadenza diversa se stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
- visita medica su richiesta del lavoratore e ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio mansione per verificare l’idoneità alla nuova attività;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente e stabiliti dal medico competente nella relazione di sorveglianza sanitaria;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche sono sempre effettuate a cura e spese del datore di lavoro e nei casi ed alle condizioni previste. Sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Devono essere organizzate in considerazione degli orari di lavoro e della reperibilità dei lavoratori: se, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avviene in orari diversi dal normale orario di lavoro, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio durante lo svolgimento della visita.
Al lavoratore spetta l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal medico competente. Di fronte ad un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite e/o agli accertamenti, il datore di lavoro dovrà pertanto procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari.
Il ricorso avverso al giudizio d’idoneità alla mansione
In riferimento al ricorso avverso al giudizio d’idoneità alla mansione, il Collegato Lavoro ha precisato che l’organo di vigilanza competente a ricevere e a decidere sul ricorso è l’azienda sanitaria locale (ASL).
È quindi ammesso il ricorso da parte del datore di lavoro e del lavoratore entro il termine dei trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’ASL territorialmente competente. Quest’ultima dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
A cura di Paolo Mantovani
Polizze catastrofali: proroga per le piccole e medie imprese
È arrivata sul filo di lana la tanto attesa proroga per l’obbligo di stipulare polizze catastrofali (obbligo di cui si è parlato in un precedente articolo del 3 Marzo.)
Il Governo ha approvato un rinvio dell’obbligo con date differenziate: le piccole imprese hanno tempo fino al 1° gennaio 2026, le imprese di media dimensione hanno tempo fino al 1° ottobre, mentre solo per le grandi imprese resta confermata la scadenza del 31 marzo, ma con 90 giorni di tolleranza senza sanzioni per adeguarsi.
Obbligo polizza catastrofale: le nuove scadenze
L’obbligo di stipulare polizze catastrofali riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia.
Il mancato adempimento impedisce l’accesso a tutte le agevolazioni pubbliche e non solo a quelle previste a favore delle imprese quando vengono effettivamente colpite da calamità naturali.
Le nuove scadenze entro le quali le imprese devono adeguarsi sono le seguenti:
- micro e piccole imprese 1 gennaio 2026;
- medie imprese 1 ottobre 2025;
- grandi imprese 31 marzo 2025 con i primi 90 giorni senza multe.
Ancora dubbi sugli obblighi delle polizze catastrofali
La copertura assicurativa deve riguardare immobili e beni strumentali, ma ci sono ancora molti dubbi sulle modalità operative per rispettare l’obbligo di legge.
Ci si augura che il rinvio disposto dia il tempo di chiarire i tanti aspetti critici, già segnalati dalle imprese e dalle compagnie assicurative.
A cura di Franco Meletti
Bonus Asilo Nido 2025
Con il messaggio n. 1014/2025, l’INPS ha annunciato l’apertura del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” per la presentazione delle domande di contributo per il 2025.
La circolare INPS n. 60 del 20 marzo 2025 ha delineato i requisiti, le modalità e gli importi del bonus.
Grazie alla legge di bilancio, il contributo per le famiglie con bambini nati dal 1° gennaio 2016 ha subito importanti modifiche. Questo sostegno economico, destinato alle spese per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’assistenza a domicilio di bambini con gravi patologie croniche, è stato incrementato e diversificato in base alla situazione economica delle famiglie.
Le domande possono essere presentate dal 25 marzo 2025 e saranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.
Requisiti per accedere al contributo
Per richiedere il contributo, il genitore deve soddisfare i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea o avere un permesso di soggiorno valido;
- essere residente in Italia;
- il bambino deve avere meno di tre anni.
Tipologie di contributo
Le famiglie possono richiedere due tipi di contributo:
- Contributo asilo nido: per le spese di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.
- Contributo per supporto a domicilio: per bambini con gravi patologie croniche che non possono frequentare l’asilo.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, tramite:
- portale web INPS, con accesso tramite SPID, CIE o CNS;
- servizi di assistenza, quali patronati e studi professionali.
Documentazione necessaria
È importante allegare la documentazione necessaria:
- Per il contributo asilo nido: ricevuta di pagamento della retta e, per strutture private, l’autorizzazione all’apertura.
- Per il supporto domiciliare: certificato del pediatra che attesti l’impossibilità a frequentare l’asilo per gravi patologie.
Le domande saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione e saranno soggette a controlli da parte dell’INPS ed è fondamentale che i requisiti siano mantenuti per tutta la durata della prestazione. In sede di dichiarazione dei redditi, il contributo è incompatibile con la detrazione fiscale per le spese di asilo nido.
Viene precisato inoltre che in sede di prima applicazione, per il solo anno 2025, per la richiesta di “contributo asilo nido” relativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati sopra, possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024 ossia :
- la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga
e, in ogni caso, la documentazione deve contenere le seguenti informazioni:
- denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta.
Importo del contributo
L’importo del contributo varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e alla data di nascita del bambino:
per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024:
- 3.000 euro annui, per ISEE fino a 25.000 euro.
- 2.500 euro annui, per ISEE da 25.001 a 40.000 euro.
- 1.500 euro annui, per ISEE oltre 40.000 euro.
per i bambini nati dal 1° gennaio 2024:
- 3.600 euro annui, per ISEE fino a 40.000 euro.
- 1.500 euro annui, per ISEE oltre 40.000 euro.
A cura di Elisa Ghelfi











