Contributo interventi energetici e prevenzione sismica

Con il contributo interventi energetici e prevenzione sismica, la Regione Emilia-Romagna intende intervenire sul tessuto imprenditoriale supportando gli investimenti verso l’efficienza energetica e la produzione di energia pulita, a basse emissioni di carbonio a prezzi accessibili per l’autoconsumo.

Il supporto agli investimenti in campo energetico viene proposto, in un’ottica di integrazione delle azioni, con interventi che hanno l’obiettivo di migliorare la prestazione sismica degli edifici in cui si svolgono le attività economiche.

Chi sono i soggetti beneficiari?

I soggetti beneficiari sono le imprese singole aventi qualunque forma giuridica e i soggetti giuridici iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Non possono accedere ai contributi previsti nel presente bando i soggetti che candidano progetti in favore del settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o in favore del settore della produzione primaria di prodotti agricoli. La distinzione è operata tenendo conto della funzione dell’immobile oggetto di riqualificazione o della destinazione dell’energia prodotta per autoconsumo.

Quali sono gli interventi ammissibili?

Gli interventi ammissibili sono quelli finalizzati:

  • alla riqualificazione energetica degli edifici nei quali si svolge l’attività del soggetto richiedente;
  • alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo del soggetto richiedente;
  • al miglioramento/adeguamento sismico degli edifici nei quali si svolge l’attività del soggetto richiedente.

Gli interventi di cui sopra devono rispettare le seguenti condizioni generali di ammissibilità:

  • non dovranno ricomprendere attività che sono parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in Emilia-Romagna o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva in Emilia-Romagna da uno stato membro dell’Unione o da un’altra Regione italiana;
  • essere suggeriti dalla diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo (condizione valida solo per gli interventi di cui alle lett. a) e b);
  • essere realizzati in siti produttivi operativi al momento della data di presentazione della domanda;
  • essere assoggettati alla richiesta di un mutuo (durata di almeno 4 anni e per almeno il 50% dell’investimento complessivo);
  • solo nel caso in cui le operazioni rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dovranno garantire esistenza della valutazione dell’impatto ambientale o procedura di screening.

Le spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese, iva esclusa:

  • Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla riqualificazione energetica comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
  • Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
  • Spese relative a opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l’obiettivo di miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento;
  • Spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti(nella misura massima del 10 % delle voci di spesa a) +b) +c);
  • Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5 % del totale dei costi diretti di cui alla lettera a),b), c) e d) conformemente a quanto previsto dall’art. 54, lettera a) “Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni” del Regolamento (UE)2021/1060. Pertanto, in fase di rendicontazione, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile. Dovranno tuttavia essere dettagliati i costi coperti con tale voce di spesa al fine di verificare la non coincidenza con le spese di cui alle voci di spesa da a) a d).

Si precisa che il contributo verrà concesso a fondo perduto nella misura massima del 25% della spesa ritenuta ammissibile, come di seguito specificato:

  • 10 % della spesa ammissibile, determinata sommando tutte le voci di costo ammissibili di cui al successivo art. 4.2;
  • 15% massimo della spesa ammissibile calcolato sulla base dell’attualizzazione dei costi di interessi per un mutuo di almeno 4 anni.

Scadenza per la presentazione della domanda

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione tramite applicativo web Sfinge 2020, dalle ore 10.00 del 31 gennaio 2023 fino alle ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2023. La piattaforma informatica chiuderà anticipatamente al raggiungimento eventuale delle 400 domande.

L’applicativo web Sfinge 2020 sarà reso disponibile 2 giorni prima dell’apertura dei sopra indicati termini per la sola compilazione e validazione della domanda.

I contributi previsti sono cumulabili?

I contributi previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili, per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che sono concessi a titolo di un regolamento “de minimis”, ad accezione dei contributi del Fondo Centrale di Garanzie (FCG), istituito con Legge n. 662/96 per agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI. I contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, anche per i medesimi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell’investimento oggetto di contributo non superi il valore complessivo dell’investimento stesso e che la relativa normativa lo consenta.

Questi contributi sono concessi con riferimento al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” oggetto della comunicazione della commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto “Temporary framework Ucraina”, all’interno della misura 2.1 “Aiuti di importo limitato”. Nelle more della decisione di approvazione della notifica della Regione ai sensi di detta misura si stabilisce che, qualora la stessa non venisse accolta si farà riferimento al Regolamento (UE) 651/2014 e/o al Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”.

Per maggiori informazioni


Caro energia? In arrivo i contributi per le imprese

Per fronteggiare l’incremento straordinario dei costi dell’energia, la Camera di Commercio di Modena ha stanziato 1 milione di euro a favore delle imprese in provincia di Modena. Al via con le domande a partire da lunedì 5 dicembre 2022.

A chi si rivolge il bando?

Il bando si rivolge alle imprese attive (da 1 a 5 addetti, inclusi gli indipendenti) con sede e/o unità locale in provincia di Modena iscritte al Registro Imprese ed operanti nei seguenti settori:

  • commercio al dettaglio (classe 47, escludendo supermercati e ipermercati);
  • bar e ristoranti (classe 56);
  • servizi alla persona (riparazione pc, lavanderie, acconciatori, estetisti ecc. classi 95 e 96).

A quanto ammonta il contributo?

Il contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo che varia da € 600,00 a € 3.000,00 a seconda della fascia di incremento registrato tra il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2022 e il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2019 (al netto dei costi di sistema, di trasporto e dell’I.V.A.).

Come verrà calcolato e liquidato il contributo?

Se la fascia di incremento dei costi dell’energia registrato nel periodo di riferimento è:

  • Maggiore di € 7.000,00 il plafond assegnato è di € 400.000,00. Pertanto il contributo massimo sarà di € 3.000,00
  • Da € 4.000,00 a € 7.000,00 il plafond assegnato è di € 300.000,00. Pertanto il contributo massimo sarà di € 2.100,00
  • Da € 2.000,00 a € 4.000,00 il plafond assegnato è di € 200.000,00. Pertanto il contributo massimo sarà di € 1.200,00

Come presentare la domanda?

Esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle ore 09:00 del 5 dicembre fino alle ore 12:00 del 30 dicembre 2022 con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa. L’invio telematico dovrà avvenire mediante piattaforma Telemaco- Altri adempimenti camerali-Contributi alle imprese.

Per evitare di essere esclusi dal bando sarà necessario inviare:

    • il modulo base telematico;
    • la domanda per la partecipazione al bando compilata in tutte le sue parti. La domanda non è soggetta ad imposta di bollo;
    • copia delle bollette/fatture relative al periodo 1° gennaio 2022- 31 ottobre 2022 e copia delle bollette/fatture del medesimo periodo relativo all’annualità 2019. Sarà necessario scansionare soltanto le pagine utili a identificare l’impresa e a determinare l’importo della spesa sostenuta e non le bollette per intero;
    • copia dei documenti attestanti il pagamento delle suddette bollette riferite al 2022, effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie/postali attestate da operatori autorizzati (portanti il codice identificativo della transazione, es. per i bonifici CRO, TNR). Sono, in ogni caso, esclusi i pagamenti in contanti o tramite assegni.

Obbligo di trasparenza degli aiuti ricevuti

Si ricorda che la Legge n.124/2017 ha introdotto l’obbligo di rendere pubblici “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione.

QUALI IMPORTI:

Se si ricevono sovvenzioni pubbliche per importi complessivi superiori a € 10.000 vige l'obbligo di informativa (trasparenza).

TERMINI:

Entro il 30 giugno di ogni anno è obbligatorio dare pubblicità alle somme ricevute per contributi a fondo perduto e aiuti di stato in generale, ricevuti nell’anno solare precedente. Per i contributi percepiti nel corso del 2021 è stata fissata la proroga al 31 dicembre 2022.

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE:

I soggetti beneficiari devono pubblicare le informazioni nella Nota Integrativa del bilancio di esercizio cui sono tenute le società di capitali (S.r.l.-Spa-Cooperative). Le società di persone e le imprese individuali, che non sono tenute al deposito del bilancio, devono pubblicare le informazioni nel proprio sito Internet o, in mancanza di questo, sul sito di una associazione di categoria. Dovrebbe essere possibile anche la pubblicazione su altre pagine web come, ad esempio, la pagina social (Facebook, LinkedIn ecc.). In tal senso si è espresso il Ministero del lavoro in relazione agli Enti no profit con Circolare n. 2 del 11/01/2019. Qualora si optasse per la pubblicazione sul sito web o sulla pagina social si consiglia di fare uno screenshot della pubblicazione e di conservarlo per i futuri controlli ed eventualmente inviarlo alla propria Pec in modo da dare data certa all’adempimento. Qualora si siano percepiti solo aiuti contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato non viene meno l’obbligo di pubblicazione e trasparenza, ma sarà sufficiente riportare quanto segue:
Nel corso dell’esercizio 2020, la Società/ditta………………….. codice fiscale/Registro imprese di …………………n° ……………………... ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 125 bis, ovvero aiuti di Stato e aiuti de minimis oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del “Registro nazionale degli aiuti di Stato - Sezione Trasparenza”, liberamente consultabile on-line tramite il sito https://www.rna.gov.it/

SANZIONI:

L’inosservanza di questo obbligo di pubblicazione per trasparenza, comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000, nonché la restituzione integrale del contributo da parte di coloro che non provvederanno alla regolarizzazione prevista dalla Legge suddetta.

Bonus 2022 per i beni 4.0

Per quanto riguarda il beneficio relativo all’anno in corso, puoi recuperare ancora il 50% sui software 4.0 e il 40% sui macchinari e impianti 4.0 entro il 31 dicembre 2022. Tra le spese agevolabili rientrano anche i beni consegnati e interconnessi alla data del 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 è stato accettato l’ordine e versato un acconto ai fornitori pari al 20% dei costi. Le spese sono considerate ammissibili se i beni risultano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Cosa succede se l’investimento supera i 300.000 euro?

In questo caso, per usufruire del bonus 4.0 sarà necessaria una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professioni, che attesti che i beni acquistati siano effettivamente 4.0 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo inferiore ai 300.000 euro, invece, è sufficiente presentare una dichiarazione del legale rappresentante. Tuttavia, considerato il contenuto tecnico e i profili di responsabilità, è sempre consigliabile essere in possesso di perizia che certifichi tutti i requisiti e la relativa interconnessione.

Chi può beneficiare del bonus?

Tutte le imprese italiane a prescindere dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Le imprese, inoltre, devono essere in regola con il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come e quando fruire del Credito d’imposta Beni Strumentali 4.0

  • A decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”;
  • L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni (se queste lo consentono) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Nel caso in cui il credito d’imposta per acquisto di beni in chiave 4.0 sia cumulato con una seconda agevolazione, il valore dell’agevolazione viene calcolato per entrambe le misure sull’intero imponibile dell’investimento.

Attività culturali e creative. Nuovo incentivo per favorire la transizione digitale.

A partire dal 3 novembre 2022 al via le domande per richiedere il nuovo incentivo “Transizione digitale organismi culturali e creativi” (TOCC), che mette a disposizione contributi a fondo perduto per le micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit. Il Ministero della Cultura ha deciso di promuovere questa misura per favorire l’innovazione e la digitalizzazione delle organizzazioni culturali e creative italiane e renderle competitive a livello internazionale in termini di offerta culturale digitale.

Come procedere con la domanda? 

La gestione della domanda è affidata a Invitalia e potrà essere presentata esclusivamente sul loro sito a partire dalle ore 12:00 del 3 novembre 2022 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 1° febbraio 2023.   L’incentivo può contare su una dotazione finanziaria di 115 milioni di euro prevista dal PNRR. Più in dettaglio, TOCC rientra nella Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, Sub-Investimento 3.3.2 “Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale”.

Finalità dell'intervento

Gli interventi sono finalizzati:
  • Alla creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online;
  • Alla diffusione dei prodotti culturali verso un nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero;
  • Alle attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso piattaforme digitali e nuovi format narrativi;
  • Alla digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione, condivisione;
  • All’incremento del crowdsourcing e sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti.

A quali ambiti di attività si riferisce il nuovo incentivo? 

Gli ambiti di attività a cui si riferisce il nuovo incentivo sono:
  • musica, audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
  • moda;
  • architettura e design;
  • arti visive (inclusa fotografia);
  • spettacolo dal vivo e festival;
  • patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei);
  • artigianato artistico;
  • editoria, libri e letteratura;
  • area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).
Tutte le domande pervenute dovranno essere in regola con i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico. Saranno poi prese in esame, valutate e ammesse al finanziamento secondo una graduatoria di merito.

Credito d'imposta sistemi di accumulo integrati per le rinnovabili

A partire dal 1° marzo 2023 fino al 30 marzo 2023 sarà possibile presentare le domande per l’accesso al credito d’imposta per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono le persone fisiche che dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 hanno sostenuto spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi. Per sistema di accumulo integrato si intende un sistema che permette di accumulare elettricità prodotta tramite batterie, che viene poi utilizzata in un momento successivo.

COME PROCEDERE PER FARE LA DOMANDA?

La domanda potrà essere presentata a partire dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 esclusivamente in modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, ad esempio il commercialista, mediante il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione della domanda è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta di presa in carico o di scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso periodo, inoltre, è possibile presentare un’istanza correttiva nel caso di errori di compilazione o per rinuncia.

A QUANTO AMMONTA IL CREDITO D'IMPOSTA?

Per l’anno 2022 sono stati stanziati 3milioni di euro. Tuttavia, il credito per i sistemi di accumulo sarà comunicato solo ex post, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione. La percentuale del credito spettante a ciascun soggetto sarà calcolata sulla base del rapporto tra risorse stanziate e spese agevolabili indicato nelle domande. Nel caso in cui queste risultino inferiori al limite di spesa, la percentuale del beneficio riconosciuto potrà arrivare fino al 100 per cento della spesa sostenuta.

E' GIA' DISPONIBILE IL MODELLO PER PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E I DATI RICHIESTI SONO:

  1. Beneficiario: Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito;
  2. Rappresentante firmatario dell'istanza: Bisogna riportare il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto;
  3. Credito d'imposta: In questo riquadro va distintamente indicato l’importo delle spese documentate, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi;
  4. Rinuncia: Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario dell’istanza (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). La rinuncia ha ad oggetto l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l’invio dell’istanza;
  5. Sottoscrizione: Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario dell’istanza devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione;
  6. Impegno alla presentazione telematica: In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione dell’istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.

Credito d'imposta- Bonus energia

Per aiutare le imprese a compensare i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, il D.L. ha introdotto i crediti d'imposta.

FINALITA' DELL'INTERVENTO

Il legislatore ha introdotto, attraverso il D.L. Aiuti, i crediti d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. A beneficiare di queste misure sono le imprese energivore, gasivore e le imprese diverse dalla precedenti che rispettano determinate condizioni.

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

Il credito di imposta per imprese energivore e NON energivore è concesso per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del trimestre precedente ad ogni periodo e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il credito di imposta per le imprese gasivore e NON gasivore, invece, è concesso per le spese sostenute per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al trimestre precedente al periodo considerato, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI -GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

COME E' CALCOLATA L'AGEVOLAZIONE?

L'agevolazione è calcolata come percentuale delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (al netto di spese per usi termoelettrici) con diverse intensità in funzione dei periodi di consumo e della tipologia di impresa. Di seguito una tabella esplicativa:  

CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

I soggetti beneficiari che possono accedere ai Crediti d'Imposta sono tutte quelle imprese che rientrano nelle seguenti classificazioni: energivore, NON energivore, gasivore, NON gasivore.

ATTENZIONE ALLE SCADENZE

I crediti di imposta sopraindicati sono utilizzabili in compensazione sui tributi corrisposti tramite F24 entro:
  • il 31/12/2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022;
  • il 31/03/2023, se relativi al terzo trimestre 2022.
Sono previste diverse aliquote a seconda del trimestre di riferimento.   (Immagine in evidenza: Google Immagini)

Contributi a fondo perduto per ristorazione, pasticceria e gelateria.

Il Mipaaf, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha adottato una misura finalizzata a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione, della pasticceria e della gelateria. Tale misura vuole valorizzare il patrimonio agroalimentare e enogastronomico italiano mediante la concessione e l'erogazione dei contributi a fronte di investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli.
  • Che tipo di incentivo prevede la misura del Mipaaf per ristoranti, pasticcerie e gelaterie?

La misura prevede la concessione di un contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese totali ammissibili e dell'importo massimo concedibile di 30.000 euro, per singola persona. I contributi previsti sono concessi nell'ambito del regolamento de minimis.
  • Quali spese sono ammissibili? 

Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all'attività dell'impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali. I beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, inoltre non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
  • Chi può beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura? 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 1) Se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato -nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; 2) Se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo
  • Quando è possibile richiedere il contributo a fondo perduto?

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto relativo alla misura del Mipaaf. I contributi saranno concessi dal Ministero nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

"Buono Fiere" istanze al MISE a partire dal 9 settembre

A partire dalle ore 10:00 del 9 settembre le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il c.d. "Buono Fiere". Il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, ha pubblicato sul proprio sito il DM 4 agosto 2022, in cui sono indicate le modalità e i termini di rilascio del citato buono, che prevede il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Nello specifico, la misura prevede un contributo a fondo perduto nella misura massima di 10.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Aiuti") sino al 31 dicembre 2022. Gli eventi per poter beneficiare del contributo sono quelli inseriti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e che interessano diversi settori.  Il "Buono Fiere", inoltre, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario e può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche. Come procedere con le richieste di rimborso?  Per procedere con le richieste di rimborso è sufficiente seguire la procedura messa a disposizione dal Ministero sul sito www.mise.gov.it  . Già a partire dalle ore 10:00 del 7 settembre, le imprese potranno effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell'invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre. Il "Buono Fiere" verrà riconosciuto in considerazione dell'ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura (34 milioni di euro per il 2022). L'agevolazione è concessa nei limiti dei regolamenti "de minimis".   (Photo credit: Google Immagini)