La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha imposto, con decorrenza dal prossimo 1° luglio, il pagamento con mezzi tracciabili degli acquisti di carburanti, pena la loro indetraibilità, sia ai fini iva, che del relativo costo. Al tempo stesso ha disposto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le forniture di carburanti alle imprese.
Ai fini dell’applicazione della novità normativa è stato pubblicato il decreto 4 aprile 2018 che ha considerato come mezzi “idonei” ai fini della tracciabilità, le seguenti modalità di pagamento:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • addebito diretto in conto corrente di Riba, Mav, Rid etc;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate;
  • altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Viene altresì precisato, nelle motivazioni del decreto, che restano valide anche altre modalità di pagamento, basate su carte e buoni rilasciati direttamente dalle compagnie petrolifere, purché siano pagati con fattura elettronica e mezzi tracciabili:

  • il contratto di “netting” che prevede la fornitura di carburanti a fronte dell’utilizzo di carte magnetiche prepagate rilasciate dalla compagnia petrolifera;
  • carte (ricaricabili o meno),
  • buoni, che consentono l’acquisto di carburanti.

In un prossimo approfondimento tratteremo degli aspetti operativi della fatturazione elettronica e della conservazione da parte degli acquirenti