Verso una rigida regolamentazione della deduzione dei costi e dell’Iva sui consumi dei carburanti da parte dei soggetti titolari di partita Iva.
Dal prossimo 1° luglio la deducibilità dei costi per il consumo di carburante per autotrazione sarà vincolato al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica.
Pagamenti tracciabili: viene previsto che sia ai fini della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante.
E’ possibile continuare a utilizzare le carte che vengono rilasciate dalla compagnia petrolifera.
Va evidenziato che, sia ai fini Iva che per le imposte dirette, il provvedimento fa costantemente riferimento alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti. Sembra quindi che il vincolo anche in tema di detrazione Iva al pagamento tracciabile interessi solo queste spese e non anche tutti gli altri costi di gestione (ad esempio custodia, manutenzione, riparazione, noleggio, leasing) dei mezzi interessati dall’applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del Dpr 633/1972.
Autotrazione: in merito ai mezzi interessati dalle novità il decreto fa riferimento all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione. Quindi letteralmente solo i gommati. Le motivazioni indicate in calce al decreto, invece, richiamano l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati anche ad aeromobili e natanti da diporto oltre che ai veicoli stradali a motore. Quindi con un range più ampio. Il punto dovrà essere opportunamente chiarito.
Lo Studio invierà nelle prossime settimane ulteriori comunicazioni e direttive per gli aspetti più operativi.