Il Fondo Centrale di Garanzia rappresenta uno strumento di supporto per imprese e professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, a causa dell’assenza di sufficienti garanzie.  

Di seguito esamineremo l’operatività del Fondo per il 2025.

Modello di valutazione del merito creditizio delle imprese

Ritorna operativo il modello di valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche. 

Il modello di valutazione, entrato in vigore nel 2019, era stato temporaneamente accantonato a causa dell’emergenza Covid19 e degli effetti economici della guerra in Ucraina. 

Il modello di valutazione del Fondo Centrale di Garanzia analizza i seguenti dati per attribuire una classe di rating (fascia): 

  • Finanziari (indicatori di Bilancio)
  • Crif e Cerved
  • Centrale Rischi

In base alla fascia attribuita, le imprese potranno accedere o non accedere alla garanzia del Fondo Centrale e con percentuali di garanzia diverse, anche in base alla finalità delle operazioni. 

Le fasce sono numerate da 1 a 5 (la 1 è la migliore, la 5 è la peggiore).

Tipologie di accesso al Fondo Centrale di Garanzia

1) Accesso diretto delle banche al Fondo Centrale di Garanzia: 

  • per le fasce 1-2-3-4 le imprese PMI potranno ottenere dal Fondo Centrale una garanzia del 50% per esigenze di liquidità; 
  • per le fasce 1-2-3-4 le imprese PMI potranno ottenere dal Fondo Centrale una garanzia dell’80% per realizzare investimenti in beni strumentali;
  • la fascia 5 è esclusa dalla garanzia del Fondo, ovvero potrà accedere alle operazioni di importo ridotto per un importo complessivo massimo di € 40.000 (Plafond) con garanzia 80%.

Per operazioni di liquidità si intendono: sia quelle relative a finanziamenti chirografari per pagamento fornitori, scorte, dipendenti ed in generale a supporto del capitale circolante, sia le linee di breve termine, quali fidi c/c, anticipo fatture, salvo buon fine, linee import. 

2) Accesso al Fondo di Garanzia attraverso un Consorzio di Garanzia, quale ad esempio ACT Artigiancredito: 

  • per le fasce 1-2-3-4 le imprese PMI potranno ottenere dal Fondo Centrale una garanzia dell’80% per esigenze di liquidità;
  • per le fasce 1-2-3-4 le imprese PMI potranno ottenere dal Fondo Centrale una garanzia dell’80% per realizzare investimenti in beni strumentali;
  • la fascia 5 è esclusa dalla garanzia del Fondo, ovvero potrà accedere alle operazioni di importo ridotto per un importo complessivo max di € 100.000 (Plafond) con garanzia 80%.

Per operazioni di liquidità si intendono: sia quelle relative a finanziamenti chirografari per pagamento fornitori, scorte, dipendenti ed in generale a supporto del capitale circolante, sia le linee di breve termine, quali fidi c/c, anticipo fatture, salvo buon fine, linee import. 

 

È essenziale evidenziare l’importanza della Centrale Rischi della Banca d’Italia che oltre ad impattare nel rating bancario come già accade, impatta anche sul rating del Fondo Centrale di Garanzia: conoscerla e verificarla periodicamente è utilissimo.

Casi di non applicazione del modello di valutazione del Fondo Centrale di Garanzia

Il modello di valutazione del Fondo non viene applicato a: 

  • Nuove imprese “imprese con meno di tre anni di attività ed in assenza di due bilanci/annualità ufficiali comparabili”;
  • Start up innovative e incubatori certificati;
  • Microcredito 50.000,00 ex art. 111 TUB;
  • Operazioni di importo non superiore a € 40.000 (Plafond) per singolo soggetto beneficiario, elevabile a € 100.000 (Plafond) qualora si tratti di operazioni presentate da un soggetto garante autorizzato come Artigiancredito;
  • Enti del terzo settore, purché iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché al Rea presso il Registro Imprese, per operazioni di importo non superiore a € 60.000.

Fatto salvo quanto sopra indicato, gli Enti del terzo settore anche se non iscritti al Rea, nonché gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, potranno accedere alla garanzia del Fondo a valere su apposita sezione speciale. 

Si evidenzia, inoltre, l’innalzamento del De Minimis da € 200.000 a € 300.000.

Da ricordare:

Le imprese in stato di difficoltà ai sensi del regolamento UE 651/2014 della Commissione, del 17 Giugno 2014, non possono accedere alla garanzia del Fondo Centrale ed alla maggior parte dei contributi pubblici.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

A cura di Simone Vincenzi