Nuova Indennità integrativa per titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20 mila euro
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (pensionati esclusi) con reddito complessivo inferiore a 20.000 euro, è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, determinata come segue:
fino a 8.500 euro 7,1%
da 8.501 a 15.000 euro 5,3%
da 15.001 a 20.000 euro 4,8%
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, spetta invece un ulteriore detrazione d’imposta:
da 20.001 a 32.000 euro 1.000 euro
da 32.001 a 40.000 euro 1.000 * (40.000 – reddito complessivo) /8.000
Tale nuova agevolazione sostituisce l’esonero contributivo (sei punti percentuali rispetto al limite retributivo mensile di 2.692 euro; sette punti percentuali per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili).
Detrazione per figlio a carico mod. c.1, lettera c), art.12 TUIR
L’importo della detrazione è pari a 950 euro annui, per i figli di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni (nessun limite di età per figli con disabilità accertata).
Detrazione per altri familiari a carico mod. c.1, lettera d), art.12 TUIR
L’importo della detrazione è di 750 euro annui, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente (esclusi altri familiari art.433 c.c.).
Tracciabilità delle spese di trasferta
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia le carte di debito, di credito e prepagate, gli assegni bancari e circolari.
Auto ad uso promiscuo, nuova tassazione del fringe benefit
Dal 2025, l’importo deducibile corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale viene generalizzato all’importo del 50%.
Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, si prevede per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, che si assuma il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
In buona sostanza si sostituisce l’attuale criterio collegato alle emissioni di Co₂ con il criterio fondato sulla tipologia di alimentazione del veicolo. Se da un lato l’importo deducibile corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale viene generalizzato all’importo del 50%, dall’altro tale percentuale è ridotta, allo scopo evidente di incentivarne l’acquisto, al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Come si ricorderà, la Legge di Bilancio 2020 aveva invece introdotto una tassazione differenziata basata sulle emissioni di Co₂ del veicolo: 25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km di Co₂; 30% per veicoli con emissioni tra 60 e 160 g/km di Co₂; 50% per veicoli con emissioni tra 160 e 190 g/km di Co₂; 60% per veicoli con emissioni superiori a 190 g/km di Co₂.
La disciplina precedente alla Legge di Bilancio 2025 si applica ancora ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.
A cura di Paolo Mantovani
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