Analizziamo le principali novità introdotte dal DDL Lavoro e dalla Legge di Bilancio 2025.
DDL Lavoro
Dimissioni per fatti concludenti:
- assenze non giustificate oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiori a 15 gg;
- esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI;
- impossibilità per il lavoratore di fruire della NASpI.
Contratti a tempo determinato con stagionalità:
- interpretazione più ampia del concetto di stagionalità: ricomprende tutti i casi in cui i contratti collettivi contemplino fattispecie di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno nonché per esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.
Patto di prova rapporti a termine:
- (fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva) 1 gg di effettiva prestazione ogni 15 gg di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
- per rapporto inferiore o uguale a 6 mesi: minimo 2 gg, max 15 gg;
- per rapporto superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi: minimo 2 gg, massimo 30 gg.
Smart working:
- comunicazione al Ministero del Lavoro, in via telematica, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo (oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica un evento che modifica la durata o provoca la cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile).
Pagamento dilazionato dei debiti contributivi:
- a decorrere dal 1° gennaio 2025: possibilità di rateizzare i debiti contributivi, i premi e gli accessori di legge dovuti a INPS e INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, fino ad un massimo di 60 rate mensili;
- si attende la pubblicazione di un decreto ministeriale per la precisa definizione dei casi nei quali è consentita tale forma di dilazione, dei requisiti, dei criteri e delle modalità (inerenti anche al versamento).
Conciliazioni telematiche:
- modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi;
- obbiettivo: agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.
Legge di Bilancio 2025: novità parte prima
Taglio del cuneo fiscale e contributivo:
destinato anche a chi ha retribuzioni fino a 40.000 euro, con un meccanismo di graduale riduzione dei benefici:
- bonus per le retribuzioni fino a 20.000 euro calcolato in base a diverse percentuali:
7,1 % per i redditi di lavoro dipendente non superiore a 8.500 euro
5,3 % tra gli 8.500 e i 15.000 euro
4,8 % oltre i 15.000 euro;
- aumento delle detrazioni per il lavoro dipendente pari a 1.000 euro fino a 32.000 euro che si riduce sempre di più oltre questa soglia fino ad azzerarsi ai 40.000 euro.
Conferma delle tre aliquote IRPEF:
- ipotesi di una ulteriore riduzione dell’imposizione fiscale legata al successo del concordato preventivo biennale.
Autovetture assegnate ad uso promiscuo:
dal 1° gennaio 2025, si ridefiniscono le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI. L’obiettivo è incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale.
- Per autovetture assegnate fino al 31 dicembre 2024:
Valore di emissione CO2 | % di valorizzazione |
Fino a 60 g/km | 25% |
Superiori a 60 g/km ma non a 160 g/ km | 30% |
Superiori a 160 g/km ma non a 190g/km | 50% |
Superiore a 190 g/km | 60% |
- Per autovetture assegnate dal 1° gennaio 2025:
Tipo di alimentazione | % di valorizzazione |
Veicoli elettrici | 10% |
Veicoli plug – in ibridi | 20% |
Altri veicoli | 50% |
Le nuove percentuali si applicheranno solo ai veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2025.
Tracciabilità di tutte le spese di trasferta:
- obbligatoria dal 1° gennaio 2025;
- tracciabilità, durante la trasferta, delle spese di trasporto e viaggio tramite mezzi pubblici non di linea (es. taxi e noleggio con conducente) e delle spese di vitto e alloggio sostenute da lavoratori dipendenti e collaboratori;
- mezzi di pagamento tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito e di debito, carte prepagate, assegni bancari o circolari;
- lo stesso principio della tracciabilità vale per la deduzione delle spese di rappresentanza per le imprese e delle spese dei lavoratori autonomi addebitate al cliente;
- spese pagate in contanti: non deducibili ai fini IRES, IRPEF e IRAP.
Maxi deduzione per le assunzioni:
- confermata per un triennio.
Ires premiale:
- legata a investimenti e assunzioni;
- riduzione dell’aliquota di 4 punti percentuali: dal 24 al 20;
- le condizioni per potervi accedere:
-rinuncia da parte dell’impresa alla cassa integrazione per gli anni 2024 e 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
-avere una media degli occupati negli anni 2022, 2023 e 2024 non inferiore a quelli del 2025;
-numero di assunzioni con contratto a tempo indeterminato tale da registrare un aumento dell’occupazione, in misura pari almeno all’1 % del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
-garantire il mantenimento dell’80 % degli utili in azienda per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, con un reinvestimento minimo del 30 % in beni strumentali di Transizione 4.0 o 5.0.
Congedo parentale:
- tre mesi indennizzati all’80 %.
Decontribuzione per le lavoratrici madri:
- confermata in presenza di due figli, ma con requisiti più restrittivi;
- estensione anche alle lavoratrici autonome che non applicano il forfettario.
Revisione accesso alla NASpI:
- per coloro che nei 12 mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Saranno necessarie 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro.
Apprendistato:
- stanziate risorse per il finanziamento dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Pensioni:
- confermate Quota 103, Ape Sociale, Opzione Donna:
Pensione | Età | Anni contributi | Altro |
Quota 103 | 62 | 41 | Finestra di 7 mesi per i dipendenti privati
Finestra di 9 mesi per i dipendenti pubblici Tetto massimo al valore lordo mensile dell’assegno
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Ape Sociale | 63/53 | 32/36 | Cumulabile solamente con redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro
Per le madri riduzione del requisito contributivo di 1 anno per ogni figlio (massimo 2 anni)
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Opzione donna | 61 | 35 | 60 anni d’età con un figlio
59 anni d’età con 2 o più figli oppure se licenziate/dipendenti di aziende in crisi
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Pensione anticipata
Sistema contributivo |
64 | 20 | Importo almeno 3 volte l’assegno sociale (2,8 per le donne con 1 figlio e 2,6 per le donne con 2 o più figli) |
A cura di Paolo Mantovani
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