Analizziamo le principali novità introdotte dal DDL Lavoro e dalla Legge di Bilancio 2025.

DDL Lavoro

Dimissioni per fatti concludenti:

  • assenze non giustificate oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiori a 15 gg;
  • esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI;
  • impossibilità per il lavoratore di fruire della NASpI.

Contratti a tempo determinato con stagionalità:

  • interpretazione più ampia del concetto di stagionalità: ricomprende tutti i casi in cui i contratti collettivi contemplino fattispecie di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno nonché per esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.

Patto di prova rapporti a termine:

  • (fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva) 1 gg di effettiva prestazione ogni 15 gg di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
  • per rapporto inferiore o uguale a 6 mesi: minimo 2 gg, max 15 gg;
  • per rapporto superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi: minimo 2 gg, massimo 30 gg.

Smart working:

  • comunicazione al Ministero del Lavoro, in via telematica, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo (oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica un evento che modifica la durata o provoca la cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile).

Pagamento dilazionato dei debiti contributivi:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2025: possibilità di rateizzare i debiti contributivi, i premi e gli accessori di legge dovuti a INPS e INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, fino ad un massimo di 60 rate mensili;
  • si attende la pubblicazione di un decreto ministeriale per la precisa definizione dei casi nei quali è consentita tale forma di dilazione, dei requisiti, dei criteri e delle modalità (inerenti anche al versamento).

Conciliazioni telematiche:

  • modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi;
  • obbiettivo: agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.

Legge di Bilancio 2025: novità parte prima

Taglio del cuneo fiscale e contributivo:

destinato anche a chi ha retribuzioni fino a 40.000 euro, con un meccanismo di graduale riduzione dei benefici:

  • bonus per le retribuzioni fino a 20.000 euro calcolato in base a diverse percentuali:

7,1 % per i redditi di lavoro dipendente non superiore a 8.500 euro

5,3 % tra gli 8.500 e i 15.000 euro

4,8 % oltre i 15.000 euro;

  • aumento delle detrazioni per il lavoro dipendente pari a 1.000 euro fino a 32.000 euro che si riduce sempre di più oltre questa soglia fino ad azzerarsi ai 40.000 euro.

Conferma delle tre aliquote IRPEF:

  • ipotesi di una ulteriore riduzione dell’imposizione fiscale legata al successo del concordato preventivo biennale.

Autovetture assegnate ad uso promiscuo:

dal 1° gennaio 2025, si ridefiniscono le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI. L’obiettivo è incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale.

  • Per autovetture assegnate fino al 31 dicembre 2024:
Valore di emissione CO2 % di valorizzazione
Fino a 60 g/km 25%
Superiori a 60 g/km ma non a 160 g/ km 30%
Superiori a 160 g/km ma non a 190g/km 50%
Superiore a 190 g/km 60%
  • Per autovetture assegnate dal 1° gennaio 2025:
Tipo di alimentazione % di valorizzazione
Veicoli elettrici 10%
Veicoli plug – in ibridi 20%
Altri veicoli 50%

Le nuove percentuali si applicheranno solo ai veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2025.

Tracciabilità di tutte le spese di trasferta:

  • obbligatoria dal 1° gennaio 2025;
  • tracciabilità, durante la trasferta, delle spese di trasporto e viaggio tramite mezzi pubblici non di linea (es. taxi e noleggio con conducente) e delle spese di vitto e alloggio sostenute da lavoratori dipendenti e collaboratori;
  • mezzi di pagamento tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito e di debito, carte prepagate, assegni bancari o circolari;
  • lo stesso principio della tracciabilità vale per la deduzione delle spese di rappresentanza per le imprese e delle spese dei lavoratori autonomi addebitate al cliente;
  • spese pagate in contanti: non deducibili ai fini IRES, IRPEF e IRAP.

Maxi deduzione per le assunzioni:

  • confermata per un triennio.

Ires premiale:

  • legata a investimenti e assunzioni;
  • riduzione dell’aliquota di 4 punti percentuali: dal 24 al 20;
  • le condizioni per potervi accedere:

-rinuncia da parte dell’impresa alla cassa integrazione per gli anni 2024 e 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;

-avere una media degli occupati negli anni 2022, 2023 e 2024 non inferiore a quelli del 2025;

-numero di assunzioni con contratto a tempo indeterminato tale da registrare un aumento dell’occupazione, in misura pari almeno all’1 % del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

-garantire il mantenimento dell’80 % degli utili in azienda per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, con un reinvestimento minimo del 30 % in beni strumentali di Transizione 4.0 o 5.0.

Congedo parentale:

  • tre mesi indennizzati all’80 %.

Decontribuzione per le lavoratrici madri:

  • confermata in presenza di due figli, ma con requisiti più restrittivi;
  • estensione anche alle lavoratrici autonome che non applicano il forfettario.

Revisione accesso alla NASpI:

  • per coloro che nei 12 mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Saranno necessarie 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro.

Apprendistato:

  • stanziate risorse per il finanziamento dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Pensioni:

  • confermate Quota 103, Ape Sociale, Opzione Donna:
Pensione Età Anni contributi Altro
Quota 103 62 41 Finestra di 7 mesi per i dipendenti privati

Finestra di 9 mesi per i dipendenti pubblici

Tetto massimo al valore lordo mensile dell’assegno

 

Ape Sociale 63/53 32/36 Cumulabile solamente con redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro

Per le madri riduzione del requisito contributivo di 1 anno per ogni figlio (massimo 2 anni)

 

Opzione donna 61 35 60 anni d’età con un figlio

59 anni d’età con 2 o più figli oppure se licenziate/dipendenti di aziende in crisi

 

Pensione anticipata

Sistema contributivo

64 20 Importo almeno 3 volte l’assegno sociale (2,8 per le donne con 1 figlio e 2,6 per le donne con 2 o più figli)

A cura di Paolo Mantovani