Società benefit, un concetto di impresa che va oltre la divisione degli utili e che tiene conto di una o più finalità di bene comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Proprio in vista dei particolari obiettivi sociali perseguiti da questo tipo di società, gli amministratori hannol’obbligo di scrivere una relazione annuale da allegare al bilancio, avente ad oggetto il perseguimento del beneficio comune.

Nel nostro ultimo post LinkedIn, abbiamo accennato alle Società Benefit e per quale ragione stia tanto a cuore ai giovani e agli Imprenditori in generale.

Oltre a perseguire scopi di lucro, le Società Benefit tendono ad avere un forte impatto positivo sul territorio e sulle persone, questo le rende decisamente innovative: erroneamente si è intrappolati nella convinzione che le Società che abbiano a cuore tematiche ambientali o sociali siano penalizzate o abbiano dei costi esagerati, ma esiste davvero un modo per combaciare scopo di lucro con sostenibilità?

La risposta, è decisamente sì.

Al fine di adempiere alle finalità previste, la società benefit deve essere governata in modo tale da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli stakeholder. Proprio al fine di far garantire le finalità prefissate, è sancito l’obbligo di redigere una relazione annuale avente ad oggetto il perseguimento del beneficio comune.

La società benefit deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Per “beneficio comune”, si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su una o più categorie di stakeholder: persone, comunità, territori e ambiente, associazioni ed altri portatori di interesse.

Vi rimandiamo ad breve video in cui se ne parla

Tale relazione, da allegare al Bilancio, deve includere necessariamente:

  • la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  • la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno nel rispetto di specifiche aree di valutazione;
  • una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La valutazione dell’impatto deve necessariamente comprendere le seguenti aree di valutazione:

  • governo d’impresa: per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società;
  • lavoratori: per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
  • altri portatori d’interesse: per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
  • ambiente: per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

 La relazione può rivelarsi uno strumento utilissimo a fornire una rappresentazione complessiva del valore  aziendale. La spinta propulsiva a cambiare visione di fare impresa viene incentivata anche attraverso l’introduzione di strumenti agevolativi che contribuiscono a sostenere le spese per la costituzione o la trasformazione in società benefit.

 

SOGGETTI INTERESSATI E COME ACCEDERE

Non si tratta di una categoria particolare, nè un ristretto gruppo di Imprese, bensì una caratteristica di quegli enti profit che, accanto allo scopo lucrativo tipico, includono anche quello del perseguimento di un beneficio comune. Una particolarità: non possono invece divenire società benefit le S.r.l. semplificate il cui modello statutario non consente di inserire le previsioni di cui alla Legge n. 208/2015.

Possono beneficiare dell’agevolazione data dal credito d’imposta per la costituzione e fusione tutte le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:

  • siano costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
  • abbiano sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 – data di entrata in vigore del Decreto rilancio – fino al 31 dicembre 2021;
  • dispongano di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
  • si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrino tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 4 del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50% delle spese ammissibili di cui all’art. 7 del medesimo decreto.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10 mila euro.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per:

• la costituzione;
• per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Ai sensi di quanto disposto nel Decreto Rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:

  • le spese notarili e d’iscrizione nel Registro delle imprese;
  • le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit;

Per accedere, si presenta un’apposita istanza in via telematica attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero. Nell’istanza, i soggetti richiedenti, dichiarano il possesso dei requisiti e riportano l’elenco complessivo delle spese che sono state sostenute. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a riportare nella nota integrativa del bilancio, oppure se non tenuti alla relativa redazione, sul proprio sito internet, o ancora, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, le informazioni su quanto è stato fruito. I predetti obblighi non si applicano qualora l’importo effettivamente erogato al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

DATE 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

 

 

 

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