Per “lavoro nero” si intende una prestazione di lavoro per la quale non viene riconosciuta al lavoratore alcuna copertura:
- previdenziale;
- di garanzia;
- di tutela prevista dalla legge.
Nel rapporto di lavoro irregolare o sommerso mancano gli adempimenti amministrativi obbligatori per legge.
Modello Unificato - Lav
Si ricorda che il datore di lavoro è obbligato all’invio telematico Modello Unificato-Lav entro le 24 ore del giorno che precede quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (anche se si tratta di lavoro festivo).
La comunicazione obbligatoria indica:
- i dati anagrafici del datore di lavoro;
- del lavoratore;
- la data di assunzione;
- la tipologia contrattuale,
- la qualifica professionale;
- il trattamento economico e normativo applicato.
Tale adempimento è utile ai fini degli obblighi di comunicazione anche nei confronti delle Regioni, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Ispettorato del Lavoro per le attività di rispettiva competenza.
Periodo di prova e contratto di lavoro
Altro adempimento obbligatorio è la firma del contratto di lavoro. La validità di alcuni istituti presenti all’interno del contratto di lavoro è subordinata alla forma scritta e alla sottoscrizione delle parti, prima che il rapporto di lavoro abbia inizio. È il caso dell’orario di lavoro per i rapporti di lavoro cd. “part-time” e del periodo di prova.
Il periodo di prova è quell’arco temporale in cui il datore di lavoro e il lavoratore effettuano una prova con lo scopo di permettere ad entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro. Durante tale periodo le parti possono recedere liberamente dal rapporto di lavoro oppure, superando il periodo di prova, l’assunzione diventa definitiva. Quindi tale istituto deve risultare da atto scritto e deve essere sottoscritto da entrambe le parti. In caso contrario lo stesso è nullo e viene considerato come non apposto. Questa clausola tendenzialmente viene inclusa nel contratto di lavoro, di conseguenza è fondamentale firmare il contratto prima dell’inizio del rapporto di lavoro. Si precisa che, per provare la prestazione lavorativa di un lavoratore subordinato, è necessario che venga instaurato un rapporto di lavoro regolare.
Le maxi-sanzioni per il lavoro nero
Le maxi-sanzioni per lavoro nero sono aumentate a partire dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto legge 19/2024, poi convertito con la legge 56/2024.
La misura della maxi-sanzione è considerevole ed è commisurata ai giorni di effettivo impiego nel lavoro irregolare.
L’attuale trattamento di maxi-sanzioni è così determinato:
- Da € 1.950,00 a € 11.700,00 per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 30 giorni di effettivo lavoro.
- Da € 3.900,00 a € 23.400,00 per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 60 giorni di effettivo lavoro.
- Da € 7.800,00 a € 46.800,00 per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
A cura di Francesca Zuccarà