Nei precedenti articoli abbiamo già trattato il tema legato all’interconnessione dei beni 4.0; ora torniamo sull’argomento offrendo ulteriori dettagli e spunti utili ad affrontare un percorso non privo di inside.
Come sappiamo, per i beni strumentali al di sotto di € 300.000 (€ 500.000 fino al 2020), non sussiste l’obbligo di ricorrere ad un’attestazione di conformità ai requisiti di legge tramite Perizia Giurata.
In base alla nostra esperienza sul campo, abbiamo rilevato principalmente due tipologie di “vizi” che potrebbero generare criticità nell’Autocertificazione. Analizziamoli di seguito.
1)Rischi di interpretazione troppo estensiva
Per molti soggetti redigere un’autocertificazione significa redigere un generico documento, come ad esempio:
- Un foglio di carta intestata dell’azienda nel quale il legale rappresentante dichiara di avere titolo a procedere con l’agevolazione.
- Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 DPR 445/2000) in cui il legale rappresentante dell’azienda dichiara che l’investimento soddisfa i requisiti di legge per fruire del Credito di Imposta.
Questa condotta, pur non essendo in sé errata, rischia di essere incompleta, poiché si basa su una interpretazione erronea e su un fraintendimento pericolosissimo. Si confonde il fatto di dichiarare il possesso dei requisiti con il fatto di conoscerli, averli compresi, messi in atto nel proprio processo aziendale in maniera compiuta per le richieste di legge e con l’essere in grado di dimostrarli in fase di eventuale verifica.
L’autocertificazione da sola può non essere sufficiente, in quanto sarebbe consigliabile accompagnarla con una descrizione tecnica dei beni. Tale descrizione tecnica dei beni dovrebbe essere corredata da elementi che provino l’effettivo soddisfacimento dei requisiti di legge previsti dalla loro categorizzazione ed appartenenza all’Allegato A o B, definiti dalla Legge 232/2016 e successive integrazioni e modifiche (vedere anche la circolare MISE n. 547750 del 15.12.17).
Inoltre, ci sentiamo di consigliare un’autocertificazione con data certa. Infatti, in caso di Perizia Tecnica Giurata da parte del perito, sono l’ufficiale giudiziario che assevera la perizia o il notaio, che provvedono ad apporre i timbri con marcatura temporale e registrare l’atto pubblico.
2)Rischi di interpretazione troppo riduttiva
Sono presenti ulteriori comportamenti che possono sfociare in serie problematiche relative alla fruizione delle agevolazioni:
- Supporre che i requisiti tecnici siano in capo esclusivamente ai beni acquistati.
- Confondere l’attestazione di agevolabilità o i documenti tecnici (“autodichiarazioni”) dei produttori dei beni con la Perizia Tecnica Giurata o con una generica “Certificazione I4.0”.
Requisiti tecnici esclusivamente in capo ai beni acquistati
La verifica dei requisiti tecnici ai fini della fruizione del credito di imposta considera il bene strumentale inserito nel contesto del processo produttivo aziendale.
Pertanto, non basta che il bene presenti delle specifiche caratteristiche tecniche, ma occorre che queste caratteristiche tecniche vengano usate ed integrate nel proprio processo produttivo dall’azienda.
Alcune Caratteristiche Obbligatorie citate sono di esclusiva pertinenza della macchina e devono essere quindi garantite dall’OEM ; altre sono a carico, oltre che dell’OEM ,anche dell’azienda beneficiaria END USER .
In definitiva, le caratteristiche della macchina sono condizioni necessarie ma non sufficienti: l’azienda deve creare le condizioni per dimostrare il concreto utilizzo del bene secondo le prescrizioni e le finalità della normativa.
Dichiarazioni dei produttori
Con l’apprezzabile intento di aiutare i propri clienti nella scelta dei beni e di agevolare i titolari/legali rappresentanti alle prese con l’autocertificazione, molti produttori forniscono dei documenti che dichiarano il possesso delle caratteristiche tecniche previste per soddisfare i requisiti tecnici per l’agevolazione o spiegano in maniera approfondita come il bene debba essere configurato a tale scopo.
Questa dichiarazione non sostituisce in alcun modo l’eventuale autocertificazione, in quanto la responsabilità del possesso dei requisiti di legge è totalmente in carico all’azienda acquirente. Quest’ultima deve installare e configurare il bene dentro i propri sistemi aziendali ed il proprio processo produttivo, in modo tale da rendere il bene stesso conforme ai requisiti di legge.
Eventuali sanzioni
Generalmente in caso di accertamento e nel caso in cui anche solo uno dei requisiti non sia rispettato, si può incorrere in sanzioni considerevoli: la restituzione del credito oltre ad una sanzione aggiuntiva fino al 200% di tale somma.
Nel dettaglio le sanzioni possono essere di due tipi:
- Sanzione amministrativa: Se viene verificato che l’investimento non aveva le caratteristiche per rientrare nelle casistiche agevolate, si accerterà una indebita fruizione del Credito di Imposta e quindi l’applicazione della sanzione fino al 200% oltre che la restituzione del credito di cui si è fruito.
- Sanzione penale: A seconda dei casi, essendo l’autocertificazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, possono essere accertati i presupposti del reato fiscale e cioè “l’utilizzo di documentazione o dichiarazioni false o per operazioni inesistenti, artifici o raggiri condotte simulatorie o fraudolente”.
In questo caso, è bene ricordare che mentre la sanzione amministrativa incide solo sul patrimonio in quanto si risolve in un pagamento di sole somme di denaro, quella penale può incidere anche sulla libertà personale.
A cura di Simone Vincenzi
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