Bonus pubblicità 2024
A partire dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2024 imprese, professionisti ed enti non commerciali possono prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2024.
La comunicazione deve essere inviata tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Chi può richiedere il bonus e per quali investimenti
Le comunicazioni di accesso al credito d’imposta possono essere presentate dai titolari dei redditi d’impresa o lavoro autonomo e dagli enti non commerciali, per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023.
Per effetto di tale condizione, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:
- nel 2024 registrano un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2023;
- nel 2024 registrano un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2023;
- iniziano la loro attività nel corso dell’anno 2024.
A quanto ammonta il credito di imposta
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento stesso, che lo pubblicherà sul proprio sito istituzionale.
Come presentare la domanda
Come detto precedentemente, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta riferito agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2024 deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2024 tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
L’invio può essere fatto direttamente dai soggetti interessati oppure avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Il nostro Studio è a disposizione per la trasmissione delle domande.
A cura di Simone Vincenzi
Contributi a fondo perduto: sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare
La misura agevolativa, gestita da Invitalia, vuole sostenere le imprese di eccellenza nei settori ristorazione, pasticceria e gelateria. I contributi favoriscono gli investimenti per l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli.
Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili e comunque nel limite di 30 mila euro per singola impresa.
Chi sono i soggetti beneficiari
A. Imprese con Codice Ateco 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione“;
B. Imprese con Codice Ateco 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie” e 71.20 “Produzione di pasticceria fresca” in possesso dei seguenti requisiti:
- regolarmente costituite e attive al R.I da almeno 10 anni decorrenti dal 30/08/2022 oppure, in alternativa, aver acquistato nei 12 mesi antecedenti il 30/8/2022:
- Prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo (per le imprese di cui alla lettera A);
- Prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo (per le imprese di cui alla lettera B);
- In regola con il DURC e gli adempimenti fiscali;
- Non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente.
Progetti ammissibili
Come detto precedentemente, l’obiettivo di questo contributo è quello di sostenere le imprese di eccellenza della ristorazione e della pasticceria e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.
A tal fine, sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda e relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali utili all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali. Inoltre, devono essere acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa beneficiaria.
Infine, i beni devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.
Non sono ammesse spere per:
- Componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari/impianti/attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
- Terreni, fabbricati, opere murarie;
- Mezzi targati;
- Beni usati o rigenerati;
- Macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permute, tramite compensazione delle spese e soggetti a sconti o abbuoni.
Cumulabilità
I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.
Come procedere con la presentazione della domanda
Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it) a partire dalle ore 10.00 del 01/03/2024 e fino alle ore 10.00 del 30/04/2024.
Per accedere alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di:
- Un’identità digitale (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica);
- accedere all’area riservata per compilare online la domanda;
- disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Trattasi di una procedura a sportello (ad esaurimento fondi).
A cura di Simone Vincenzi
Congedo parentale 2024: le novità
A partire da quest’anno i genitori potranno beneficiare di due mesi di congedo parentale retribuiti all’80%. La novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale e rientra nel pacchetto di misure dedicato alle famiglie.
Come funziona il congedo parentale 2024
Per i genitori arriva un altro mese di congedo parentale retribuito all’80%.
È stato confermato il mese all’80%, già in vigore nel 2023, a cui viene aggiunto un ulteriore mese retribuito al 60%, che solo per quest’anno sarà elevato all’80%.
Oltre al bonus mamme 2024, che prevede uno sconto totale sui contributi in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, si aggiunge quindi anche un ulteriore mese di congedo parentale con aumento dell’indennità.
Chi può usufruire del congedo parentale
Entrambi i genitori potranno usufruire di questo periodo, in alternativa tra loro, entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina. La condizione per beneficiarne è che il periodo di congedo di maternità o paternità termini oltre il 31 dicembre 2023.
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105
Nel 2024, dunque, i genitori potranno beneficiare di 10 mesi di congedo parentale così retribuiti:
- 2 retribuiti all’80%;
- 8 retribuiti al 30%.
Si attendono ora le istruzioni operative con i dettagli da parte dell’INPS.
M&W Veronesi e Associati
Rimanenze e inventario di fine anno
Come di consueto, le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino al 31.12.2023 in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.
Occorre a tal fine effettuare la valutazione delle merci e dei beni in rimanenza alla fine dell’esercizio che si concretizzerà in due fasi:
inventario fisico dei beni, merci e prodotti in giacenza.
Dovranno essere considerati i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali.
Vanno inoltre considerati i beni presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.
I beni in viaggio, se di proprietà dell’impresa, vanno inclusi fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.
Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).
A seguire una breve sintesi dei beni da inventariare.
Beni in inventario
- beni presso magazzino – sì
- beni in deposito – sì
- beni presso unità locali – sì
- beni di proprietà ma presso terzi – sì
- beni di proprietà altrui presso l’azienda – no
- beni di proprietà dell’impresa in viaggio – sì
- beni in viaggio di proprietà altrui – no
Sono tenute alla contabilità di magazzino le imprese che:
- realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.000 euro;
- dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad 1.100.000 euro.
Valutazione dei beni in rimanenza
Terminato l’inventario fisico si procede alla sua valutazione che può avvenire alternativamente con il metodo:
- del costo medio ponderato annuale;
- del Fifo;
- del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).
Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione, fino al momento in cui gli stessi vengono ultimati e immessi sul mercato.
Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.
Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.
Importante
Infine ricordiamo che la normativa fiscale prevede l’irrilevanza delle rimanenze fiscali nella determinazione del reddito di impresa dei soggetti in contabilità semplificata.
Tuttavia, si ritiene che rimanga opportuna e necessaria la rilevazione dell’inventario delle rimanenze finali sia per motivi gestionali (valutazione dell’andamento dell’attività) sia per motivi fiscali (comunicazione dati richiesti per gli indici di affidabilità, valutazione economiche per eventuale cambio di regime, determinazione costi per una eventuale cessione o cessazione dell’attività ecc.).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
M&W Veronesi e Associati
Irpef 2024: novità
Con l’introduzione delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, “Delega al Governo per la riforma fiscale”, è stato approvato, in via preliminare, lo schema di D.lgs. contenente l’“attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.
Nello specifico all’art. 5, comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023 vengono previsti specifici principi e criteri direttivi per la revisione e graduale riduzione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione verso l’aliquota unica.
Cosa è previsto per il 2024?
Per il 2024 è prevista la riduzione degli scaglioni di reddito (da 4 a 3) e delle corrispondenti aliquote IRPEF, come riportato nella tabella qui sotto
Fino al 2023 |
Per il 2024 | ||
Scaglioni di reddito | Aliquota | Scaglioni di reddito |
Aliquota |
1- Fino a € 15.000 | 23% | 1- Fino € 28.000 | 23% |
2- Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 25% | ||
3- Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 | 35% | 2- Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 | 35% |
4- Oltre € 50.000 | 43% | 3- Oltre € 50.000 | 43% |
La progressività dell’IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni e deduzioni dall’imposta.
A seguito delle novità in esame, la no tax-area prevista per i redditi di lavoro dipendente è stata aumenta a € 8.500, analogamente a quanto già previsto per i redditi di pensione.
Per la determinazione degli acconti IRPEF, delle relative addizionali per il 2024/25 va assunta quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni sopra esaminate. Come stabilito dall’art. 1, comma 4 del Decreto, quale imposta del periodo precedente.
A cura di Elisa Ghelfi
Comunicazione dati investimenti 4.0 2022 entro il 30 novembre
L'adempimento non costituisce condizione di accesso all'agevolazione
Entro il 30 novembre – cioè entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi – occorre inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti 4.0.
Come procedere con l'invio del modello di comunicazione?
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile on line nel sito ministeriale.
In caso di problemi tecnici, come chiarito sul sito ministeriale, il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it
Questa comunicazione non costituisce presupposto per fruire dell’agevolazione.
Lo stesso Ministero, nel comunicato del 20 maggio 2020, ha infatti affermato che:
“Tale comunicazione, si precisa, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti”.
Comunicazione anche per i crediti R&S&I e formazione 4.0
Analoghe comunicazioni sono poi previste per il credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1 commi 200 ss. della L. 160/2019) e per il credito formazione 4.0 (art. 1 commi da 46 a 56 della L. 205/2017).
Anche per tali agevolazioni la comunicazione non costituisce presupposto per la disciplina agevolativa.
Come procedere con l'invio del modello di comunicazione?
Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line sul sito del Ministero.
In caso di problemi tecnici, come specificato sul sito ministeriale, il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it
Infine, per quanto riguarda il credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo: formazione4.0@pec.mise.gov.it
In caso di problemi tecnici inviare il modello di comunicazione alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line sul sito del Ministero.
Eventi atmosferici luglio 2023: rimborsi
A titolo informativo comunichiamo che a breve apriranno le procedure per i rimborsi – fino a 5mila euro per i privati e 20mila euro per le imprese – destinati ai cittadini e alle aziende che, dal 22 al 27 luglio scorsi, sono stati danneggiati dall’ondata di maltempo. Nello specifico si fa riferimento ai seguenti fenomeni atmosferici:
- inondazione;
- frana;
- tromba d’aria;
- grandine;
- vento di burrasca.
Quando presentare la domanda?
Fino al 15 dicembre è possibile presentare le domande direttamente al Comune di residenza.
Clicca qui per scaricare i moduli necessari alla presentazione della domanda.
Le richieste verranno poi trasmesse dal Comune alla Protezione civile nazionale per lo stanziamento. Quelli che verranno assegnati saranno i primi rimborsi, a cui potrà seguire una seconda tranche di indennizzi in caso di stanziamento di ulteriori risorse da parte dello Stato.
Quali le spese ammissibili al rimborso?
Tra le spese ammissibili al rimborso ci sono:
- quelle relative agli interventi e al ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali (es. pulizia e rimozione fango/detriti, finiture interne ed esterne, impianti ecc.)
- quelle relative alla sostituzione e al ripristino dei beni mobili (es. arredi ed elettrodomestici presenti nell’abitazione, impianti, macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti riguardanti l’attività aziendale).
Tra le spese ammissibili non rientrano i danni alle automobili.
Tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2024, pena la perdita del contributo.
La procedura
La domanda può essere:
- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo;
- spedita con raccomandata a/r;
- inviata tramite PEC all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Comunale.
Alla domanda sottoscritta dal richiedente deve essere sempre allegata copia di un suo documento in corso di validità.
Entro 40 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, fissata per il 15 dicembre 2023, il Comune dovrà concludere l’istruttoria, con controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Entro il 31 gennaio 2024, quindi, gli Enti locali dovranno inviare gli elenchi riepilogativi delle istanze ammissibili a contributo all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.
L’ammontare del fabbisogno finanziario risultante dagli elenchi riepilogativi sarà comunicato al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ai fini del necessario stanziamento finanziario. Avvenuta l’assegnazione dei fondi, l’Agenzia provvederà entro 30 giorni a ripartire e assegnare le risorse ai singoli Comuni, per la successiva concessione e liquidazione dei contributi a chi ne ha diritto.
M&W Associati
Bando amianto 2023- incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto
La Regione Emilia-Romagna ha emanato un nuovo bando rivolto alle imprese operanti nel territorio regionale, al fine di incentivare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli immobili in cui svolgono la loro attività.
Soggetti beneficiari
Micro, piccole e medie imprese e le grandi imprese, con sede legale o unità locale nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
Quali le spese ammissibili?
Sono finanziabili i progetti relativi alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali dell’impresa richiedente, sede di lavoro per i soggetti addetti a tali attività.
L’intervento dovrà avere un costo complessivo ammissibile di almeno € 15.000,00 per le spese di rimozione e smaltimento dell’amianto. Sono esclusi i costi di ricostruzione.
Sono considerati ammissibili gli interventi avviati dopo la data di prenotazione on-line.
Sono esclusi gli interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti.
Agevolazione
Il contributo in conto capitale in percentuale sul costo ammissibile dell’intervento è determinato dalla dimensione dell’ impresa secondo i seguenti parametri:
- PMI 50%
- Grandi imprese 35%
- Importo massimo contributo € 150.000,00
L’importo del contributo, definito secondo le percentuali sopra riportate, per il 50% è a fondo perduto.
Criterio di proprietà e definizione della graduatoria
Criteri di priorità:
- Vicinanza dell’edificio da bonificare inferiore a 800 metri in linea d’aria, da recettori sensibili quali scuole o ospedali;
- Contestuale installazione di impianto fotovoltaico. L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato presso la medesima unità locale, l’area produttiva, commerciale o artigianale di cui fa parte l’edificio da bonificare e dovrà essere installato dopo la data di presentazione della prenotazione on-line.
Presentazione delle domande
La presentazione della domanda di contributo si articolerà in due fasi:
- Fase 1: prenotazione online del contributo – dalle ore 10.00 del 22 novembre 2023 alle ore 16.00 del 28 novembre 2023;
- Fase 2: completamento domanda di contributo – dalle ore 10:00 del 10 gennaio 2024 alle ore 16:00 del 05 aprile 2024. Qui potranno accedervi unicamente le imprese che, sulla base dei criteri di priorità, dell’ordine cronologico di arrivo, si troveranno in posizione utile per accedere al contributo.
M&W Associati
Da sapere: Decreto mille proroghe e riversamento bonus ricerca e sviluppo
Per investimenti in beni 4.0 tempo fino al 30 novembre per ultimarli
Il decreto mille proroghe fissa al 30 novembre 2023 il termine per ultimare gli investimenti in beni “ordinari” e beni materiali “4.0” prenotati nel 2022.
Le scadenze
Le scadenze per l’effettuazione degli investimenti prenotati nel 2022 con acconto del 20% per poter beneficiare delle aliquote previste dalla normativa 2022 sono le seguenti:
- Beni ordinari entro il 30/11/2023
- Beni materiali 4.0 entro il 30/11/2023
- Beni immateriali 4.0 entro 30/06/2023
L’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e in beni materiali “4.0” prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, deve essere indicata nel modello Redditi 2023.
Per quanto riguarda il modello redditi 2023 si prevede che, ai fini del monitoraggio PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, vadano indicati anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto alla “prenotazione”, anche se non compresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.
Altra proroga per il versamento bonus ricerca e sviluppo
Entro il 30 novembre 2023, i contribuenti che hanno indebitamente fruito dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo possono regolarizzare la propria posizione riversando il credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi.
Viste le diverse contestazioni dell’Agenzia e i numerosi dubbi interpretativi, le imprese si trovano nella situazione di valutare la possibilità di ricorrere a questa procedura di restituzione, anche nei casi in cui ritengano di non aver fatto un uso indebito dei crediti.
Pertanto, con la bozza del Dl. fiscale approvato il 16 ottobre, il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento viene posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024. Il termine di pagamento delle somme o della prima rata viene, invece, posticipato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.
Tuttavia, si attendono ulteriori chiarimenti circa la possibilità di certificare i crediti in oggetto e mettersi al riparo da eventuali contestazioni (l’albo dei certificatori partirà dal 1° gennaio 2024). Le certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano già state contestate con verbale.
A cura di Simone Vincenzi
Whistleblowing: uno strumento vantaggioso per le aziende
Con l’obiettivo di garantire la libertà d’espressione, la nuova disciplina in materia di whistleblowing è stata pensata per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione anche nel settore privato.
Ma cosa si intende con il termine whistleblowing?
Con il termine whistleblowing, che tradotto in italiano significa “soffiare nel fischietto”, si intende un processo che permette ai dipendenti di un’azienda e/o ai soggetti che entrano in contatto con essa di segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali violazioni di legge riscontrate durante l’attività lavorativa.
Qual è l'oggetto delle segnalazioni whistleblowing?
Le segnalazioni whistleblowing potranno avere ad oggetto:
- le violazioni del diritto dell’Unione europea: cioè tutte quelle violazioni in materia d’appalti, di servizi, di prodotti e di mercati finanziari, oltre a violazioni in materia di riciclaggio, d’ambiente, di trasporti e di salute e benessere anche degli animali passate in rassegna dalle fonti sovranazionali;
- le violazioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231. In questo caso si fa riferimento alla legge che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale delle aziende. Essa, infatti, stabilisce che le aziende risponderanno in proprio di tutta una serie di reati, commessi dalle persone fisiche che operano a loro vantaggio.
- le violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo. Vale a dire un documento giuridico che l’azienda ha deciso di adottare per evitare che, nella quotidiana attività lavorativa aziendale, vengano commessi reati da parte delle persone fisiche. I dipendenti dell’azienda e/o i soggetti che entrano in contatto con essa potranno segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali violazioni delle regole contenute in questo documento.
Quali sono le fonti normative di riferimento?
Attualmente la materia del whistleblowing è disciplinata:
- a livello legislativo, dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937);
- a livello di soft law (vale a dire norme prive d’efficacia vincolante diretta), dalle linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) approvate con delibera 12 luglio 2023, n. 311.
Chi dovrà adeguarsi alla nuova disciplina?
Si dovranno adeguare alla nuova disciplina le aziende:
- che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di 50 lavoratori subordinati;
- che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, anche se, nell’ultimo anno, non hanno impiegato una media di 50 lavoratori subordinati;
- che si occupano di servizi, prodotti, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, prevenzione del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, anche se, nell’ultimo anno, non hanno impiegato una media di 50 lavoratori subordinati.
Da quando decorre l’obbligo di adeguarsi alla nuova disciplina?
L’obbligo di adeguarsi alla nuova disciplina decorre:
-
dal 15 luglio 2023, se si tratta di aziende con più di 249 dipendenti;
-
dal 17 dicembre 2023, se si tratta di aziende con meno di 249 dipendenti.
Cosa devono fare le aziende per adeguarsi alla nuova disciplina?
Per adeguarsi alla nuova disciplina, le aziende dovranno:
- dotarsi di piattaforme informatiche per la gestione delle segnalazioni. Queste piattaforme dovranno essere conformi alla legge GDPR e alle linee-guida ANAC, oltre a garantire la riservatezza delle persone segnalanti, delle segnalazioni e della relativa documentazione mediante crittografia dei dati;
- aggiornare il registro dei trattamenti;
- predisporre un’idonea informativa in materia;
- effettuare un’idonea valutazione d’impatto. Questo significa effettuare una valutazione dei rischi connessi al trattamento dei dati. Dati raccolti mediante la gestione dei canali di segnalazione interni.
Quali sono le sanzioni previste in caso di mancato adeguamento alla nuova disciplina?
In caso di mancato adeguamento alla nuova disciplina:
1) l’ANAC potrà applicare le seguenti sanzioni:
- multa da € 10.000 a € 50.000 quando si accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione conformi alla legge e alle linee-guida ANAC;
- multa da € 10.000 a € 50.000 quando si accerti che non sono state adottate procedure per la gestione delle segnalazioni conformi alla legge e alle linee-guida ANAC;
- multa da € 500 a € 2.500 quando si accerti che è stato violato l’obbligo di riservatezza previsto dalla legge e dalle linee-guida ANAC;
2) il garante per la protezione dei dati personali potrà applicare la seguente sanzione:
- multa fino a € 20.000.000 quando si accertino violazioni degli artt. 58 § 2 lett. i) e 83 § 5 GDPR, ovvero quando sono accertate violazioni dei principi di base del trattamento dei dati personali anche in condizioni in cui è presente il consenso dell’interessato.
A cura di Guido Sola e Nicolò Superbi