Bonus nido 2023

Il governo Meloni ha prorogato il bonus asilo nido anche per il 2023. Il contributo è destinato ai genitori di bambini al di sotto dei tre anni per contribuire al pagamento di rette di asilo nido pubblico o privato o di supporto domiciliare (per i bambini impossibilitati ad andare all’asilo).

Importo massimo previsto dal bonus

L’importo massimo previsto dal bonus asilo nido 2023 è di 3.000 euro sulla base dell’Isee. Dopo la domanda, viene corrisposto direttamente dall’Inps ai genitori di bambini di età inferiore ai 3 anni.

Il contributo per la frequenza dell’asilo nido viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette. Precisiamo che non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.

Importi massimi ottenibili

Di seguito gli importi massimi ottenibili sulla base del proprio ISEE:

  • ISEE in corso di validità fino a 25.000 euro: bonus massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro);
  • ISEE tra 25.001 euro e 40.000: bonus massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 e una da 227,30 euro);
  • massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Il contributo mensile non può mai essere superiore alle spese sostenute per il pagamento della retta asilo nido.

Chi può fare domanda?

Il bonus asilo nido può essere richiesto dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere. E deve avere la stessa residenza del figlio.

La domanda di contributo deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2023. Fino a un massimo di 11 mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio.

Ricordiamo che il minore deve presentare i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana;
  • cittadinanza di un Paese membro dell’Unione Europea;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea;
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia.

Presentazione della domanda

La modalità di presentazione della domanda può avvenire:

In modalità telematica accedendo all’ apposita sezione del sito Inps.

Utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Contattando il Contact Center Integratonumero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).

Per maggiori informazioni


Assegno unico e universale per i figli a carico

A partire dal 1° marzo 2023, a tutti coloro che nel periodo gennaio 2022-febbraio 2023 hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n.230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Le novità

La domanda di Assegno familiare era di norma presentata annualmente, invece per l’Assegno unico il rinnovo avverrà automaticamente fermo restando la soddisfazione dei requisiti richiesti.

Si precisa, che l’erogazione avverrà solo se la domanda si trova in stato di “Accolta”.

A differenza, invece, dell’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa” che inizierà solo al termine dei controlli previsti per le domande che si trovano in questi stati. Fermo restando l’esito positivo della verifica.

Variazioni della domanda

In alcuni casi sarà necessario modificare/integrare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata.

Di seguito alcuni esempi che possono dare luogo a modifiche:

  • La nascita di figli.
  • La variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio.
  • Le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21anni).
  • Le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori.
  • I criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori.
  • Variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021.
  • Variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Nel caso in cui fosse necessario segnalare eventuali variazioni e qualora queste si manifestassero, il beneficiario potenziale sarà chiamato dall’Istituto per intervenire sulla domanda precompilata.

Quando è necessario presentare l'ISEE

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alla mensilità di gennaio e febbraio 2023.

In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

In caso di presentazione, invece, della nuova DSU per l’anno 2023 , si otterrà a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n.230/2021, in tema di importi maggiorati.

Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.

Canali di presentazione della domanda

Si ricorda che la domanda è inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:

Contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa del gestore di appartenenza).

Utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.