Gli Enti bilaterali e i Fondi integrativi sanitari rappresentano strumenti di rilevante importanza sia per i lavoratori sia per le aziende.
Gli Enti bilaterali
Gli Enti bilaterali sono enti privati paritetici, ossia organismi composti in numero pari da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Essi sono costituiti col fine di offrire servizi, provvidenze o comunque azioni di natura economico-sociale, in favore dei soggetti rappresentati dai sottoscrittori.
I Fondi integrativi sanitari
I Fondi integrativi sanitari sono fondi integrativi bilaterali costituiti a seguito di accordi sindacali tra rappresentanti dei lavoratori e associazioni datorili. Hanno lo scopo di offrire ai dipendenti (e in alcuni casi anche a titolari, soci lavoranti e collaboratori) specifiche prestazioni sanitarie, aggiuntive rispetto a quelle previste comunemente dal Servizio Sanitario Nazionale.
Finanziamento degli Enti e dei Fondi
Sia gli Enti bilaterali sia i Fondi integrativi sanitari sono finanziati attraverso il versamento di un contributo mensile, proporzionale alla forza lavoro aziendale, la cui quantificazione e la cui ripartizione tra azienda e dipendente sono periodicamente stabilite attraverso specifiche determinazioni della contrattazione collettiva.
Obbligatorietà di iscrizione
L’ obbligo di iscrizione a tali Enti e Fondi in capo al datore di lavoro, è indicata dai C.C.N.L.
Per valutare l’ente bilaterale e fondo sanitario di appartenenza, si rimanda al C.C.N.L. applicato all’azienda.
È raccomandato informare adeguatamente i dipendenti e consultare il sito web dell’ente per conoscere i servizi e le prestazioni offerte, così da poterne usufruire nel modo più efficace possibile.
A cura di Paolo Mantovani
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