Gli Enti bilaterali e i Fondi integrativi sanitari rappresentano strumenti di rilevante importanza sia per i lavoratori sia per le aziende.

Gli Enti bilaterali

Gli Enti bilaterali sono enti privati paritetici, ossia organismi composti in numero pari da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Essi sono costituiti col fine di offrire servizi, provvidenze o comunque azioni di natura economico-sociale, in favore dei soggetti rappresentati dai sottoscrittori. 

I Fondi integrativi sanitari

I Fondi integrativi sanitari sono fondi integrativi bilaterali costituiti a seguito di accordi sindacali tra rappresentanti dei lavoratori e associazioni datorili. Hanno lo scopo di offrire ai dipendenti (e in alcuni casi anche a titolari, soci lavoranti e collaboratori) specifiche prestazioni sanitarie, aggiuntive rispetto a quelle previste comunemente dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Finanziamento degli Enti e dei Fondi

Sia gli Enti bilaterali sia i Fondi integrativi sanitari sono finanziati attraverso il versamento di un contributo mensile, proporzionale alla forza lavoro aziendale, la cui quantificazione e la cui ripartizione tra azienda e dipendente sono periodicamente stabilite attraverso specifiche determinazioni della contrattazione collettiva. 

Obbligatorietà di iscrizione

L’ obbligo di iscrizione a tali Enti e Fondi in capo al datore di lavoro, è indicata dai C.C.N.L.  

Per valutare l’ente bilaterale e fondo sanitario di appartenenza, si rimanda al C.C.N.L. applicato all’azienda.

È raccomandato informare adeguatamente i dipendenti e consultare il sito web dell’ente per conoscere i servizi e le prestazioni offerte, così da poterne usufruire nel modo più efficace possibile.

A cura di Paolo Mantovani