La versione definitiva della legge di Bilancio 2024 conferma la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

Regolarizzazione magazzino: chi può aderire

Possono aderire gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (OIC adopter). Si ritengono escluse le imprese in contabilità semplificata posta l’impossibilità di fruirne alla luce del criterio di imputazione temporale delle rimanenze.

La possibilità di aderire alla disposizione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e quindi il 2023 per i soggetti solari.

Operativamente l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Esborso adeguamento magazzino: quant'è

Nel caso di eliminazione delle esistenze iniziali va versata l’Iva e l’imposta sostitutiva dell’ Ipef, Ires e Irap.

Per quanto riguarda l’IVA viene determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto.

Quindi il costo dell’adeguamento a titolo di Iva sarebbe dato dal seguente prodotto:

aliquota media Iva per il 2023 X valore eliminato X coefficiente di maggiorazione.

L’imposta sostitutiva, invece, è pari al 18% ed è da applicare sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.
Se si iscrivono esistenze iniziali omesse, l’imposta sostitutiva del 18% va calcolata sul nuovo valore iscritto.

Adeguamento magazzino: gli aspetti fiscali

L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi, addizionali e Irap. Stessa indeducibilità anche per l’Iva dovuta per effetto dell’adeguamento.

L’adeguamento va indicato nei modelli Redditi e Irap 2024 anno 2023.
Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo alle scadenze delle imposte a saldo e in acconto.

Da sottolineare che l’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori, né per sanzioni tributarie amministrative.

Infine, l’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1 gennaio 2024.