I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026 sono chiamati al primo importante adempimento, in quanto entro il 31 luglio 2026 dovrà essere versata la prima rata del piano di definizione agevolata oppure, per chi lo ha scelto, l’intero importo dovuto in un’unica soluzione.
Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già reso disponibili le comunicazioni contenenti:
- l’esito della domanda di adesione;
- il dettaglio degli importi dovuti;
- i moduli di pagamento necessari.
Prima di procedere al versamento è consigliabile verificare attentamente la documentazione ricevuta, controllando eventuali rimodulazioni del piano di pagamento e accertandosi di essere in possesso dei corretti bollettini.
Come effettuare il pagamento
Il versamento può essere effettuato attraverso diversi canali, tra cui:
- il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- l’app EquiClick;
- la domiciliazione bancaria;
- banche, uffici postali, home banking, tabaccai e ricevitorie aderenti;
- sportelli ATM abilitati;
- sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per chi ha attivato o intende attivare la domiciliazione bancaria, è necessario completare il mandato entro i termini previsti dall’Agenzia.
I contribuenti che desiderano effettuare il pagamento solo di una parte dei carichi inclusi nella domanda possono utilizzare il servizio ContiTu, che consente di ricalcolare il piano e ottenere nuovi moduli di pagamento aggiornati.
Le rate successive
Dopo il pagamento del 31 luglio, la seconda rata sarà dovuta il 30 settembre 2026. Successivamente il piano proseguirà con rate bimestrali fino al 31 maggio 2035, per un massimo di 54 rate. Sulle somme rateizzate saranno applicati interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.
I benefici della definizione agevolata
Il versamento della prima rata consente di consolidare i benefici della definizione agevolata, in particolare, per i debiti inclusi nella Rottamazione-quinquies:
- non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
- restano sospese le procedure esecutive nei casi previsti dalla legge;
- il contribuente non è considerato inadempiente ai fini di specifiche verifiche fiscali e contributive, compreso il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
A cura di Emanuela Sorrentino
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