Tra i professionisti e i piccoli imprenditori che operano con partita IVA in regime forfettario circola spesso un timore diffuso: «Se divento socio di una Srl, perdo automaticamente il regime agevolato».
La regola, in realtà, è più selettiva e merita di essere conosciuta, perché riguarda situazioni molto comuni.
La regola di legge
L’art. 1, comma 57, lett. d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 esclude dal regime forfettario i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività con partita IVA,:
- controllano direttamente o indirettamente una società a responsabilità limitata (o un’associazione in partecipazione);
- la cui attività è direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta a titolo individuale.
Non basta quindi essere «soci di Srl»: la causa di esclusione richiede che ricorrano insieme due condizioni distinte, il controllo della società e la riconducibilità dell’attività. Se manca anche una sola di queste due condizioni, la causa di esclusione non opera.
Che cosa si intende per «controllo»
Per stabilire quando esiste controllo, la norma rinvia ai criteri civilistici dell’art. 2359 del codice civile, che distingue tre ipotesi:
- il controllo di diritto, quando si dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- il controllo di fatto, quando pur non avendo la maggioranza, esercita un’influenza dominante sulle decisioni assembleari, tenuto conto della dispersione delle altre partecipazioni e della partecipazione effettiva alle assemblee;
- il controllo esterno, quando esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali che pongono la società in una situazione di dipendenza economica e gestionale, ad esempio un rapporto di fornitura pressoché esclusivo.
Nel computo rilevano inoltre le partecipazioni indirette, comprese quelle detenute da società controllate, fiduciarie e familiari — coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. Una quota formalmente intestata al coniuge, quindi, può comunque determinare una posizione di controllo rilevante ai fini del regime.
La carica di amministratore della Srl non è di per sé causa di esclusione, ma è un elemento che nella prassi dell’Agenzia delle Entrate ha spesso concorso a integrare il controllo di fatto, specie quando si accompagna a compensi rilevanti o a un rapporto economico stretto tra il contribuente e la società.
Quando l'attività della Srl è «riconducibile»
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che la riconducibilità va verificata sull’attività effettivamente svolta, non solo sui codici ATECO dichiarati, e sussiste quando ricorrono congiuntamente tre condizioni:
- le due attività rientrano nella medesima sezione ATECO;
- il contribuente forfettario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi verso la Srl controllata;
- la Srl deduce dal proprio reddito i relativi costi.
Sono condizioni cumulative: se anche una sola non si verifica — ad esempio se manca qualunque rapporto economico tra le parti, o se il costo addebitato risulta indeducibile in capo alla Srl — la causa di esclusione non scatta. La verifica assume rilevanza nell’anno di applicazione del regime, non in quello precedente, e l’eventuale fuoriuscita dal forfettario decorre dall’anno d’imposta successivo, non retroattivamente.
Si tratta di una valutazione che va condotta con attenzione, perché la perdita del regime agevolato può portare a conseguenze anche rilevanti e non è sempre immediata né automatica, ma dipende dal combinarsi di più elementi di fatto.
Lo Studio rimane a disposizione per una verifica puntuale della singola posizione societaria e professionale.
A cura di Elisa Ghelfi
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