Ripercorriamo in questo articolo quelle che sono le novità e gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

D.V.R. – Documento Valutazione Rischi

La valutazione dei rischi, documento firmato:

  • Dal datore di lavoro (soggetto che non può delegare l’elaborazione ad altri);
  • Da altri soggetti che hanno partecipato alla stesura;
  • Dal R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e dal Medico Competente e con la sottoscrizione del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

deve essere dotata di data certa e conservata presso l’unità operativa di riferimento, in formato cartaceo o informatico.

Medico competente

L’esamina dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, e in generale le attività da loro svolte, comportano l’attuazione della sorveglianza sanitaria con la nomina del medico competente e le relative visite mediche preventive e periodiche.

In azienda, è inoltre fondamentale che tutte le attrezzature e gli impianti utilizzati siano a norma e siano installati a regola d’arte, in possesso della dichiarazione di conformità, sottoposti a regolare manutenzione, nonché provvedere all’affissione della cartellonistica obbligatoria (obblighi, divieti, vie di fuga, presidi antincendio, pericoli presenti) e all’allestimento dei presidi antincendio e di primo soccorso.

Oltre a ciò, il datore di lavoro, deve provvedere alla tutela dei lavoratori anche in caso di emergenza, prevendo idonee procedure di evacuazione in base al livello di rischio esistente nei luoghi di lavoro.

R.S.P.P. – Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione

Solitamente è un compito svolto dal datore di Lavoro previo frequenza di un corso.

Responsabile Antincendio

Solitamente viene svolto dal datore di lavoro previo apposito corso. Tuttavia, può venire designato anche un socio o un lavoratore.

Responsabile Pronto Soccorso

Solitamente viene svolto dal datore di lavoro previo apposito corso. Tuttavia, può venire designato anche un socio o un lavoratore.

Tutela della salute e della sicurezza del neoassunto

Prima dell’accesso del lavoratore all’interno dei luoghi di lavoro, è essenziale conoscere le mansioni a cui verrà adibito per programmare, se necessario, la relativa sorveglianza sanitaria prevista in base alla valutazione dei rischi.

Nel caso si tratti di una mansione nuova, non analizzata all’interno del DVR, è obbligatorio procedere ad un aggiornamento della valutazione per stabilire, appunto, quali siano le relative misure di prevenzione e protezione.

La sorveglianza sanitaria si attiva prima di adibire il lavoratore alle mansioni a rischio per la sua salute.

Il lavoratore verrà pertanto sottoposto a visita da parte del medico competente, il quale dovrà verificare il contenuto della cartella sanitaria del lavoratore rilasciata anche dal precedente medico competente, se esistente. A conclusione della visita, il medico procede al rilascio dell’idoneità alla specifica mansione, potendo prevendere eventuali prescrizioni (ad esempio per un magazziniere, un limite al sollevamento dei pesi, in relazione alla movimentazione manuale dei carichi). Tali prescrizioni, nel rispetto della tutela del trattamento dei dati personali, devono essere a conoscenza anche del/i preposto/i che impartisce e coordina le attività, sovraintendendo il lavoro del neoassunto ed impedendo lo svolgimento di attività a rischio. Le visite mediche avranno poi una scadenza periodica stabilita dallo stesso medico, normalmente annuale.

Idonea formazione

È inoltre essenziale verificare che il lavoratore sia in possesso di idonea formazione, generica e specifica, per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto della normativa in vigore. Per cui all’atto dell’assunzione può essere utile richiedere al lavoratore eventuali attestati di formazione pregressa. Il corso sui rischi generici, infatti, viene sempre ritenuto valido, mentre il corso sui rischi specifici deve corrispondere ai medesimi rischi comportanti le mansioni per le quali è stato assunto, deve essere stato svolto entro il quinquennio e, comunque, il datore di lavoro può prevedere una nuova formazione specifica più dettagliata per le attività effettivamente svolte all’interno della propria impresa comprensiva, in caso di lavoratrici di genere femminile, dei rischi per la maternità per lavoratrici in stato di gravidanza o puerpere.

Nel caso in cui vengano utilizzate attrezzature a rischio è essenziale procedere ad una formazione teorico e pratica, anch’essa con cadenza quinquennale e preventiva all’utilizzo.

In affiancamento alla formazione, il legislatore ha previsto l’obbligo di provvedere sia ad un’informativa sui rischi generici e specifici alla mansione, nonché sul primo soccorso e la gestione delle emergenze, oltre a un addestramento nel caso in cui vengano svolte attività particolarmente a rischio (come la movimentazione manuale dei carichi, l’utilizzo di particolari attrezzature ecc.).

Nel caso in cui il lavoratore ricompra anche ruoli particolari, quali preposto o addetto alla gestione emergenza incendio e/o primo soccorso, dovranno essere svolti percorsi formativi ulteriori con periodicità differenti.

Al lavoratore che svolge mansioni per le quali sono presenti rischi infortunistici residuali, evidenziati nel DVR, deve essere prevista la consegna di adeguati e idonei DPI, prevedendo una formazione anche pratica con verifica dell’apprendimento per i dispositivi di terza categoria definiti “salvavita” o di protezione dell’udito.

 

A cura di Paolo Mantovani