Il credito di imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che, dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di: leghe, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni.
Quali sono gli investimenti agevolabili
Con la nuova disciplina del credito d’imposta introdotta dal decreto Omnibus cambiano i requisiti degli investimenti agevolabili.
In particolare, come previsto al comma 2 dell’articolo 4, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
La norma precisa che detto requisito relativo ai ricavi non si applica qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Resta confermato che non danno diritto al beneficio le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991.
Importo minimo dell'investimento
Per essere eleggibile, l’investimento pubblicitario deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.
Il credito può essere chiesto anche in presenza di pagamenti verso società diverse, a condizione che il totale complessivo sia almeno di 10.000 euro. In caso di più contratti di sponsorizzazione va presentata una richiesta unica e non singole richieste per ogni contratto.
Modalità di pagamento ammissibili
Per espressa previsione normativa (articolo 4, comma 6, D.L. n. 113/2024), il corrispettivo sostenuto per le sponsorizzazioni costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
I pagamenti devono essere effettuati con:
- bonifico bancario o postale;
- carte di debito, di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- altri sistemi di pagamento (bollettini postali).
A quanto ammonta il credito di imposta
Il credito d’imposta, concesso in “de minimis”, è pari al 50% degli investimenti effettuati.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse.
Come previsto dal D.P.C.M n. 196/2020, il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione da parte del Dipartimento per lo sport dell’elenco dei soggetti beneficiari e esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Pena lo scarto dell’operazione di versamento (codice tributo “6954”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E/2021).
L’importo del credito d’imposta spettante più essere consultato nella sezione “cassetto fiscale”, accessibile attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.
Come accedere al credito
Per poter fruire del credito deve essere presentata apposita domanda nei termini che saranno resi noti con apposito avviso che verrà pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport.
Quali le cause di revoca
I beneficiari del credito devono comunicare al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.
Il contributo, inoltre, sarà revocato o rideterminato quando, in seguito a controlli, saranno evidenziate false dichiarazioni rispetto alle condizioni richieste per usufruire del credito d’imposta.
L’Agenzia nel caso riscontri, durante l’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne deve dare comunicazione telematica al Dipartimento per lo sport che provvederà al recupero della somma dopo aver effettuato le opportuni verifiche.
Lo Studio rimane è a disposizione per l’assistenza all’invio delle domande.
A cura di Simone Vincenzi