La Legge 203/2024, Collegato Lavoro 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025, introduce importanti novità in materia di lavoro e previdenza.

Essa interviene in modo rilevante in ambito antinfortunistico: all’art. 1 della suddetta Legge, infatti, si rilevano alcune modifiche alla disciplina del cd. “Testo unico Sicurezza” 81/2008, riguardanti, ad esempio, le visite mediche finalizzate all’accertamento dell’idoneità alla mansione ed il ricorso avverso il giudizio del medico competente.

Visita medica dopo lunga assenza

Il medico competente può (e deve) rilasciare il giudizio di idoneità alla specifica mansione anche senza procedere alla visita medica, se non la ritiene necessaria.

In precedenza, la visita medica dopo lunga assenza (60 giorni di calendario) era sempre obbligatoria.

Visita medica preventiva in fase preassuntiva

La visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva può essere effettuata esclusivamente per mansioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria e non può essere utilizzata per accertare lo stato di gravidanza o negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Oltre alla visita preassuntiva, il comma 2 dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 stila un elenco di altre tipologie di visite mediche obbligatorie:

  1. visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno e può assumere cadenza diversa se stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
  2. visita medica su richiesta del lavoratore e ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  3. visita medica in occasione del cambio mansione per verificare l’idoneità alla nuova attività;
  4. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente e stabiliti dal medico competente nella relazione di sorveglianza sanitaria;
  5. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche sono sempre effettuate a cura e spese del datore di lavoro e nei casi ed alle condizioni previste. Sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Devono essere organizzate in considerazione degli orari di lavoro e della reperibilità dei lavoratori: se, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avviene in orari diversi dal normale orario di lavoro, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio durante lo svolgimento della visita.

Al lavoratore spetta l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal medico competente. Di fronte ad un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite e/o agli accertamenti, il datore di lavoro dovrà pertanto procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari.

Il ricorso avverso al giudizio d’idoneità alla mansione

In riferimento al ricorso avverso al giudizio d’idoneità alla mansione, il Collegato Lavoro ha precisato che l’organo di vigilanza competente a ricevere e a decidere sul ricorso è l’azienda sanitaria locale (ASL).

È quindi ammesso il ricorso da parte del datore di lavoro e del lavoratore entro il termine dei trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’ASL territorialmente competente. Quest’ultima dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

A cura di Paolo Mantovani