Il contratto di appalto, volto alla destrutturazione ed esternalizzazione del lavoro, rappresenta indubbiamente un’ottima opportunità di efficienza e flessibilità.
Tuttavia, chi commissiona opere o servizi mediante tale strumento deve tenere in considerazione eventuali responsabilità, sotto il profilo retributivo e contributivo, che scattano nei confronti del personale dipendente impiegato da altri soggetti nelle attività lavorative.
A tal proposito è intervenuto di recente anche il DL 19/2024.
La responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 Dlgs 276 /2003
La prima disposizione sulla quale occorre porre l’attenzione è quella contenuta nell’art. 29.
Il comma 1 spiega le caratteristiche del contratto di appalto. Il comma 2, invece, disciplina la responsabilità del committente, qualora risultino inadempienti l’appaltatore e/o il subappaltatore. Precisiamo che, in ottica di tutela del personale impiegato, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori (entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto) a corrispondere ai lavoratori:
- i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto;
- i contributi previdenziali;
- i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
La responsabilità solidale ex art. 1676 C.C.
Secondo l’art.1676 c.c., coloro che alle dipendenze dell’appaltatore hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto. Questo fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore.
Chi sono i soggetti obbligati in solido
L’art. 29 comma 2 individua quali soggetti obbligati: il committente imprenditore o datore di lavoro unitamente all’appaltatore, nonché ciascuno degli eventuali subappaltatori.
Un primo aspetto rilevante riguarda la responsabilità solidale, prevista dal comma 2, che coinvolge l’intera catena dell’appalto. Quindi, non unicamente il committente ma tutti i soggetti facenti parte della catena, siano essi appaltatore o subappaltatore.
In altre parole, un dipendente di un subappaltatore, in ragione di tale meccanismo, può avanzare le proprie pretese retributive indistintamente nei confronti del proprio diretto datore di lavoro ma anche verso l’appaltatore e il committente principale. In questo modo viene ampliata in maniera decisiva la platea dei soggetti debitori, con la garanzia di una maggior tutela.
Limitazioni temporali
Altro aspetto tutt’altro che secondario attiene al termine decadenziale entro il quale è possibile attivare il regime di solidarietà.
Il comma 2 dell’art. 29, infatti, limita l’obbligazione solidale entro i due anni dalla cessazione dell’appalto.
A cura di Paolo Mantovani