Bonus Pubblicità 2025: è previsto un credito d’imposta fino al 75% calcolato sul valore incrementale degli investimenti effettuati in pubblicità nel corso dell’anno 2025, rispetto a quelli dell’anno 2024.
Destinatari
ll credito d’imposta è rivolto a:
- titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (imprese, professionisti);
- enti non commerciali;
che effettueranno nel 2025 investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore complessivo superi di almeno l’1% quelli realizzati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione (investimenti incrementali).
Non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che iniziano la loro attività nel corso del 2025.
Spese ammissibili
Sono ammissibili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online.
Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate del direttore responsabile.
Inoltre, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Faq del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria
Secondo le Faq del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria:
a) sono ammissibili gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa a condizione che:
- la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.
b) non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.
c) le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi. Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere: in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi “accessori”.
d) per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), dell’ articolo 109 del TUIR.
Tempi e modalità
La domanda per l’accesso al credito degli investimenti effettuati o da effettuare nel 2025 potrà essere presentata dal 1° al 31 marzo 2025.
La successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente effettuati nel 2025 deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026.
Per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta, il sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata da un revisore legale.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate, si procede con una ripartizione percentuale in base ai fondi disponibili. È giusto ricordare che, storicamente, la percentualmente del 75% è stata spesso ampiamente ridotta.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
Lo Studio è a disposizione per l’invio delle istanze.
A cura di Simone Vincenzi
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