Vista la sempre maggiore frequenza con cui si verificano fenomeni naturali di estrema violenza e gravità, per tutte le imprese con sede legale in Italia è stato previsto
l’obbligo di legge di stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati da eventi catastrofali.
Giovedì 27 Febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta un decreto che fornisce le prime indicazioni attuative, anche se altre sono attese: analizziamone insieme le principali caratteristiche.
Decorrenza
L’obbligo scatta a partire dal 31 marzo 2025.
Soggetti interessati
Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio con la sola esclusione delle imprese agricole.
Beni da assicurare
La polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali deve coprire:
- i terreni e i fabbricati;
- gli impianti e i macchinari;
- le attrezzature industriali e commerciali.
Eventi coperti
La copertura assicurativa obbligatoria riguarda i danni diretti causati da:
- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.
Sono, invece, esclusi dall’obbligo di assicurazione molti altri eventi calamitosi come incendi, conflitti armati, terrorismo, atti di sabotaggio, tumulti popolari, nonché danni derivanti da energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o pericolosamente inquinanti. Contro di essi è comunque possibile assicurarsi facoltativamente, come già avveniva in passato.
Le imprese già assicurate contro alcuni dei suddetti rischi dovranno integrare la propria polizza di copertura entro il 31 marzo 2025, in modo da prevedere tutte le tipologie di eventi catastrofali contemplate come obbligatorie.
Funzionamento della polizza
Il contratto assicurativo contro gli eventi catastrofali deve prevedere:
- uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- premi proporzionali al rischio, variabili in base alla tipologia dei beni e alla loro ubicazione.
Un prossimo decreto dovrà stabilire i massimali di polizza, ovvero l’importo massimo che l’assicurazione riconosce al danneggiato come indennizzo, tenendo conto che i livelli di rischio sismico e idrogeologico non sono uguali in tutta Italia.
Sanzioni per inadempienza
Non sono previste sanzioni dirette per il mancato rispetto dell’obbligo. Tuttavia, l’inadempimento all’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali sarà considerato negativamente nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi.
In sostanza, chi non si assicura non potrà accedere (o potrà in misura ridotta) ad eventuali contributi statali in caso di calamità.
A cura di Franco Meletti
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