Pensione di vecchiaia anticipata

Pensione di vecchiaia ordinaria

La pensione di vecchiaia ordinaria, i cui requisiti in vigore sono stati definiti dalla cosiddetta “Riforma Fornero”, prevede la possibilità di lasciare il lavoro a 67 anni di età anagrafica, con almeno 20 anni di contributi previdenziali versati.

Pensione di anzianità anticipata

La pensione, attualmente, si matura con 42 anni e 10 mesi di contributi con una finestra di 3 mesi.

Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità

La pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1 co. 8, D.lgs. n. 503/1992 , può essere raggiunta con i seguenti requisiti:

  • Un minimo di 56 anni di età per le donne, 61 per gli uomini;
  • Un minimo di 20 anni di contributi, 15 anni per i soli beneficiari delle cd. deroghe Amato.

Tuttavia, è previsto un requisito sanitario. Infatti, possono richiedere la riduzione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia anticipata i soli lavoratori a cui è riconosciuta un’invalidità pensionabile (legge n. 222/1984) almeno pari all’80%.

E’ necessario anche il rispetto di un particolare requisito assicurativo. Infatti, possono beneficiare di questa deroga i soli iscritti presso:

  • Il fondo pensioni dei lavoratori precedenti;
  • E presso i fondi sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Non sono ammessi i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi.

Pensioni di vecchiaia per addetti a lavori usuranti e gravosi

Gli addetti ai lavori usuranti e ai turni notturni, così come gli addetti ai lavori gravosi possono beneficiare di uno sconto sul requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, nella presente misura:

  • Età minima pari a 66 anni e 7 mesi;
  • Il requisito contributivo, però, deve risultare almeno pari a 30 anni. Ai fini del raggiungimento del requisito, è possibile sommare gratuitamente i contributi accreditati presso gestioni diverse solo in relazione alle gestioni interne all’Assicurazione generale obbligatoria di cui alla legge n. 613/1966 e alla legge n. 233/1990;
  • Per i soli lavoratori privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

Opzione donna 2023:

  • Raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022;
  • Compimento, entro il 31 dicembre 2022, di 60 anni di età;
  • Il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni con 2 o più figli ed a 59 anni di età con un figlio solo.

Quota 103:

Accessibile con 62 anni di età e 41 anni di contributi. Non consente la prosecuzione dell’attività lavorativa.

A cura di Paolo Mantovani


Registratore telematico: dal 1° luglio 2023 nuova procedura per la sospensione oltre 12 giorni

I Registratori Telematici si possono inizialmente trovare negli stati:

  • Censito” a seguito della generazione del Certificato Dispositivo;
  • Attivato” quando il Registratore Telematico è censito al sistema Agenzia delle Entrate  ed è associato ad un esercente;
  • in Servizio” quando il Registratore Telematico ha effettuato almeno una trasmissione dati.

Successivamente, mediante le apposite procedure disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è possibile effettuare i cambi di stato per la gestione degli eventi che coinvolgono il Registratore Telematico.

In particolare possono verificarsi le seguenti situazioni:

  • Dismissione: in questo caso viene revocato il certificato del dispositivo e cancellato l’apparato dell’anagrafica (solo tale variazione può essere comunicata anche dal tecnico abilitato);
  • Disattivazione: tale stato comporta la cancellazione dell’associazione tra la matricola del Registratore e la partita Iva del vecchio esercente e la sospensione del certificato dell’RT;
  • Fuori Servizio: in caso di malfunzionamento non comunicato automaticamente dal registratore, l’esercente o un suo delegato, può comunicare la situazione anomala che viene tracciata a sistema. Tale stato ricomprende tutte le ipotesi in cui il Registratore Telematico non è in grado di tramettere i dati al Sistema agenzia delle Entrate, per cause non rientranti nei punti precedenti.

Provvedimento direttoriale n.15943 del 18 gennaio 2023

Con il Provvedimento direttoriale n.15943 del 18 gennaio 2023, lAgenzia Entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT che rispetto alla versione precedente inserisce una nuova funzionalità che dovrà essere rispettata obbligatoriamente dal 01 luglio 2023, ossia

ha reso obbligatorio il cambio di stato del Registratore Telematico, in modalità fuori servizio, qualora si attui un periodo di inutilizzo del dispositivo RT superiore a 12 giorni.

Interruzione dell'attività superiore a 12 giorni

In particolare nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni ad esempio per ferie, chiusura stagionale, malattia, chiusura per eventi eccezionali non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio, occorre mettere il Registratore in modalità “fuori servizio” codice 608 (magazzino/periodo di inattività).

Questa operazione può essere eseguita direttamente dal registratore stesso oppure mediante il cassetto fiscale dell’impresa, anche a mezzo di un intermediario abilitato, accedendo all’area “fatture e corrispettivi”.

L’obbligo è previsto per i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate ex art.22 DPR 633/1972 e che quindi sono in possesso di un Registratore Telematico.

A cura di Emanuela Sorrentino


Confronto tra auto aziendali e a uso promiscuo

Le auto aziendali possono essere destinate o a un utilizzo esclusivamente interno, spostamenti per motivi aziendali, oppure assegnate ad uso promiscuo ai dipendenti.

L’utilizzo di mezzi di trasporto aziendali (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) può avvenire:

  • esclusivamente per motivi personali;
  • per motivi sia personali che aziendali (c.d. uso promiscuo);
  • esclusivamente per uso aziendale.

In caso di mezzi di trasporto a motore utilizzati solo dall’impresa, ma

“non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”

né concessi ai dipendenti per uso promiscuo, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 20% (80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio).

Il limite del 20% riguarda sia il costo di acquisizione del veicolo: acquisto, leasing, noleggio etc. sia le spese di impiego carburante, pedaggio, assicurazione etc.

Vetture ad uso non promiscuo e vetture ad uso promiscuo

Inoltre, nel caso di autovetture, non assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo, la legge prevede un tetto al costo di acquisizione in proprietà o in leasing e al costo di noleggio (comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione quali, ad esempio, l’IVA indetraibile e la tassa di immatricolazione), pari, rispettivamente, a 18.075,99 euro (per l’acquisto o il leasing) e a 3.615,20 euro (per il noleggio).

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, quindi per almeno la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro, sono deducibili nella misura del 70%, a prescindere dal benefit tassato in capo al dipendente e senza tetti al costo.

In tal caso, poiché il mezzo è utilizzato anche dal dipendente per motivi personali, si genera un compenso in natura (fringe benefit) che viene valorizzato utilizzando un criterio forfetario, anziché il valore normale, sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle nazionali dell’ACI (art. 51, comma 4, lettera a, TUIR).

Spese deducibili

Rientrano tra le spese deducibili, secondo le percentuali del 20 o del 70 per cento, ad esempio:

  • ammortamento costo di acquisto;
  • canoni leasing;
  • spese di locazione e noleggio;
  • carburante e spese di ricarica;
  • assicurazione;
  • manutenzione.

Per quanto riguarda l'IVA.....

……….relativa al costo di acquisizione e agli altri componenti negativi (ad esempio ricambi, carburanti, ricariche, manutenzione, riparazione), la detrazione è pari al 40% per le autovetture utilizzate esclusivamente per finalità aziendale e per quelle assegnate al dipendente senza addebito di corrispettivo.

E al 100% dell’imposta se viene addebitato al dipendente un corrispettivo pari al compenso in natura. La messa a disposizione di veicoli, a titolo gratuito, nei confronti dei dipendenti, non costituisce prestazione di servizio soggetta ad IVA (art. 3, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 ).

In questa circostanza, la base imponibile della fattura deve essere almeno pari al “valore normale” del servizio.

Il valore normale deve essere quantificato utilizzando il criterio previsto per la quantificazione del fringe benefit,  ossia considerando le diverse percentuali previste a seconda della classe di emissione Co2 per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui (al netto dell’IVA).

Fringe benefit per il dipendente

Nel caso di autovetture utilizzate esclusivamente nell’ambito aziendale (spostamenti solo per motivi di ufficio o di lavoro) nessun fringe benefit si forma in capo ai dipendenti.

In caso di autovetture utilizzate promiscuamente, per motivi aziendali e per motivi personali, il valore del fringe benefit è pari a percentuali variabili (25, 30, 50 e 60 per cento).

Questo in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell’ammontare eventualmente addebitato al dipendente.

Se il dipendente corrisponde delle somme o assume a carico le spese di gestione, il fringe benefit da assoggettare a tassazione deve essere determinato al netto di quanto il dipendente ha corrisposto.

Come?

Con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell’eventuale IVA a carico del dipendente.

A cura di Paolo Mantovani


Credito per professionisti iscritti alle casse professionali

L’istituto finanziario Intesa Sanpaolo ha sottoscritto un accordo con l’Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp), che valorizza anche il ruolo della nuova sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI a sostegno del credito ai professionisti.

L’istituto finanziario e l’associazione previdenziale hanno reso disponibili 1 miliardo di euro di nuovi finanziamenti a favore degli 1,6 milioni di professionisti appartenenti alle 18 Casse di Previdenza associate ad Adepp.

Questo accordo permette l’accesso ad una platea molto ampia di persone che si sono viste escluse in precedenti misure di finanziamento e di supporto delle imprese messe in atto dagli enti di competenza.

Obiettivo dell'accordo

L’accordo punta a supportare i professionisti iscritti con prodotti di finanziamento e servizi dedicati, incentivando così gli investimenti destinati all’ampliamento dell’attività professionale, alla digitalizzazione e alla formazione delle risorse.

In questo contesto, viene particolarmente valorizzata l’iniziativa di alcune Casse aderenti ad ADEPP (attualmente 7), che hanno messo a disposizione risorse per costituire una nuova Sezione Speciale del Fondo di Garanzia, con l’obiettivo di garantire il rilascio di garanzie con copertura dell’80% a beneficio dei professionisti appartenenti a tali Casse.

Soggetti beneficiari

I beneficiari sono tutti i soggetti iscritti alle casse di seguito riportate:

  • Cassa dei Dottori Commercialisti;
  • Cassa dei Geometri;
  • Cassa Notariato;
  • Cassa Forense;
  • Cassa Ragionieri;
  • Enasarco, Empacl, Enpaf, Enpam, Enpap, Enpapi, Empav, Enpab, Epap, Epp, Inarcassa e Inpgi.

L'accordo

L’accordo consente la definizione di accordi dedicati tra la banca e singole suddette Casse associate, per soddisfare gli specifici bisogni di ogni singola categoria di professionisti.

L’associazione di previdenza, da sempre unita per combattere le peculiarità limitanti dei professionisti in libera professione, iscritti alle casse professionali, presenta questa iniziativa come un grande punto di partenza.

Il Presidente dell’Adepp sottolinea che il lavoro professionale, che si pone sempre di più al centro delle politiche di welfare dell’Associazione che hanno come obiettivo l’ingresso anticipato nel mercato del lavoro, sostiene l’iscritto sia nell’affrontare la possibile discontinuità della carriera e il conseguente calo del reddito sia nelle sfide dettate dai cambiamenti in atto.

Tramite questo fondo, infatti, si vuole dare al libero professionista la possibilità di accedere a quel credito necessario per ampliare o rafforzare la propria attività professionale.

L’accordo con Intesa San Paolo è operativo da subito. I professionisti interessati hanno quindi la possibilità di contattare la Banca per chiedere finanziamenti agevolati e prodotti dedicati alla loro professione.

A cura di Chiara Marsili


Reddito di infanzia e bonus gioventù: al vaglio del Governo la proposta di legge

Il Governo Meloni è al lavoro su una nuova proposta di legge per contrastare la denatalità e sostenere le famiglie con figli.

La proposta consiste nell’introduzione di due bonus: il reddito o bonus d’infanzia ed il bonus gioventù.

Il reddito di infanzia

Il reddito d’infanzia consisterebbe in un assegno di euro 400,00 mensili corrisposto alle famiglie che fanno un figlio. Questo per i primi sei anni di vita del bambino. La proposta riguarderebbe le famiglie con un reddito fino a 90mila euro annuo e, nel caso di nucleo familiare con un solo genitore, ci sarebbe un incremento del 60%. Nel caso di figlio disabile l’incremento potrebbe arrivare al 100%.

Bonus gioventù

Il secondo bonus, il bonus gioventù, riguarda invece un assegno di euro 250 mensili dedicato unicamente gli studenti con età compresa tra i 7 ed i 25 anni, a patto che il figlio non interrompa gli studi.

Proposta depositata alla Camera

La proposta depositata alla Camera, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, prevederebbe inoltre di garantire l’accesso gratuito alle scuole dell’infanzia, l’allargamento degli orari di apertura fino alle 19.30 e l’apertura estiva dei nidi nei mesi di luglio e agosto.

Precisiamo fin da ora che lo Studio provvederà a comunicare tutti gli aggiornamenti non appena ce ne saranno.

A cura di Simona Rossi


Bonus barriere architettoniche

Con la circolare n.17 del 26 giugno le Entrate oltre a riepilogare il perimetro dell’agevolazione hanno fornito chiarimenti sul bonus barriere architettoniche.

Di cosa si tratta

Si tratta di una serie di agevolazioni dedicate ai contribuenti che effettuano interventi per superare ed eliminare le barriere architettoniche.

Con tale termine si fa riferimento agli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti.

In particolare, per i lavori effettuati dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è prevista una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50 mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono stati eseguiti i lavori.

Lavori ammessi

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni);
  • Il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • Il rifacimento di scale ed ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici.

Nel caso di delibere condominiali, per l’approvazione di questi lavori occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

La medesima detrazione spetta inoltre anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei già menzionati interventi, quali ad esempio quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione di sanitari (spetta anche per il rifacimento del bagno del disabile).

L’agevolazione non si applica, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

A cura di Emanuela Sorrentino


Titolare effettivo- individuazione e novità redditi 2023

Il Regolamento Ue 2021/241 sollecita una particolare attenzione alla figura del titolare effettivo degli enti che beneficiano dei fondi europei.

Nuovi modelli dichiarativi 2023

In ottemperanza a questa nuova disposizione UE, nei nuovi modelli dichiarativi Redditi 2023, anno di imposta 2022, è stato introdotto il rigo RU150. Rigo nel quale vengono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi.

Il nuovo rigo va compilato non solo da coloro che hanno beneficiato del credito d’imposta in beni strumentali, ma anche per il credito relativo:

  • alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • al credito d’imposta per la formazione 4.0.

I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno quindi indicare, quale titolare effettivo, la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 25%. Oppure il controllo, nonché, in ultima analisi, i poteri di amministrazione e direzione.

In particolare, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno indicare negli appositi campi del rigo RU150 della Dichiarazione dei Redditi i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi e ,precisamente, per ogni titolare effettivo persona fisica:

  • i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
  • il codice fiscale (per i soggetti non residenti privi di codice fiscale occorrerà indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita);
  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato, ove diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, se diverso dalla residenza anagrafica all’estero.

Ma cosa si intende per Titolare Effettivo?

Ne viene data una chiara definizione dagli articoli 20 e 22 del D.Lgs. 231/2007, in particolare l’art.20 evidenzia che:

Il titolare effettivo diverso dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.

Come individuare il Titolare effettivo?

Per la sua individuazione possono essere utilizzati tre criteri:

  • L’assetto proprietario. Sono considerati titolari le persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Nel caso in cui la percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.
  • L’individuazione del soggetto o dei soggetti che esercitano il controllo della società tramite il possesso della maggioranza dei voti o chi esercita maggiore influenza all’interno dei soci/azionisti. Questo criterio viene utilizzato qualora il primo non risulti realmente utile all’individuazione del Titolare Effettivo.
  • Qualora entrambi questi criteri non diano l’individuazione, la IV Direttiva Europea stabilisce che lo stesso vada individuato nel titolare dei poteri di amministrazione o direzione della società.

A cura di Chiara Marsili


Mini guida: ferie

È questo il periodo dell’anno in cui tradizionalmente trovano utilizzazione le ferie dei lavoratori dipendenti.

Cosa disciplina la legge?

La legge disciplina la durata minima (non inferiore a 4 settimane) di questo istituto, che rappresenta il momento principale e più prolungato di riposo psicofisico per il lavoratore, nonché le modalità di fruizione.

I giorni di ferie spettanti si calcolano considerando due variabili:

  • la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie;
  • la durata stabilita dai contratti collettivi o, in alcuni casi particolari, dalla legge.

La maturazione è collegata all’effettiva prestazione di lavoro.

Un diritto irrinunciabile

La fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile. Qualsiasi patto contrario, sia esso contenuto in un contratto collettivo che in un contratto individuale, è nullo. Le ferie devono essere godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione. Il residuo maturato ogni anno, invece, deve essere goduto dal lavoratore nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

Entro il prossimo 30 giugno 2023, quindi, dovranno essere godute dai lavoratori dipendenti le ferie del 2021. Mentre entro il 20 agosto dovranno essere pagati dai datori di lavoro i contributi sulle eventuali ferie non godute.

Una forte tutela...

…prevista dal Legislatore, al fine di garantire ai lavoratori un effettivo momento di prolungato riposo dal lavoro, è rappresentata

dall’impossibilità di monetizzare il diritto al godimento dei periodi di ferie maturati durante la vigenza di un contratto di lavoro.

La liquidazione dell’indennità per ferie non godute è ammessa solamente nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

I decreti hanno stabilito che, fermo il diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spettasse unicamente all‘imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa.

Di competenza del lavoratore, invece, indicare al proprio datore il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale.

A cura di Paolo Mantovani


Delega fiscale: novità della riforma

Con la legge delega dello scorso 16 marzo sono state dettate le indicazioni per attuare la riforma fiscale che prevede una revisione completa del sistema tributario.

Gli scopi della riforma sono essenzialmente legati all’incentivazione della crescita economica, aumento dell’efficienza del sistema tributario e meccanismi di sostegno alle imprese e famiglie.

Le principali novità

Le principali novità riguarderanno:

  • riduzione della pressione fiscale con riordino delle aliquote IRPEF a tre scaglioni contro le attuali quattro;
  • equiparazione della no tax area per lavoratori dipendenti e pensionati;
  • estensione della flat-tax incrementale anche ai lavoratori dipendenti.

È, inoltre, prevista la revisione della tassazione delle società di capitali con riduzione, in presenza di determinate condizioni, dell’aliquota applicata, ad oggi determinata nel 24%.

Nel testo ci si attende anche un riesame dell’IVA adeguando la normativa italiana a quella europea soprattutto in materia di esenzione, la revisione del numero e della misura delle aliquote e la totale modifica della disciplina della detrazione dell’imposta.

A cura di Simona Rossi


ISA 2023: novità

Cause dell'esclusione

Recentemente, con il Decreto 28.4.2023, il MEF ha introdotto una nuova causa di esclusione dall’applicazione degli Indici in vigore per il 2022.

La nuova causa di esclusione è applicabile ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’01.01.2021, per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell’emergenza COVID-19, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari, delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse.

Tale causa di esclusione COVID-19 si aggiunge a quelle più frequentemente applicabili a regime, ossia alle seguenti fattispecie:

  • inizio o cessazione dell’attività;
  • ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
  • periodo di non normale svolgimento dell’attività;
  • applicazione del regime forfettario o del regime di vantaggio oppure di altre tipologie di criteri forfettari di determinazione del reddito;
  • esercizio di 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività diverse da quelle prese in considerazione dall’Indice dell’attività prevalente (comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari) sia superiore al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel modello Isa approvato per l’attività esercitata;
  • svolgimento dell’attività d’impresa o professionale con partecipazione a un Gruppo Iva.

Tale causa di esclusione, applicabile agli ISA 2023 relativi al 2022 è analoga alle cause di esclusione introdotte:

  • per gli ISA 2021 relativi al 2020 per i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’01.01.2019;
  • per gli ISA 2022 relativi al 2021 ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’01.01.2019;

Quindi viene estesa la portata applicativa della causa di esclusione anche al secondo anno di attività.

Al sussistere della già menzionata nuova causa di esclusione, i soggetti interessati sono comunque tenuti alla compilazione del mod. ISA ai fini della sola comunicazione dei dati.

Per tali soggetti è possibile non acquisire i dati precalcolati, limitandosi alla sola compilazione del mod. ISA. Come specificato, infatti, dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2021, n. 6/E, tali soggetti oltre a dover indicare nel “modello redditi” la specifica causa di esclusione, devono compilare il mod. ISA

prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo”.

I soggetti interessati da tale causa di esclusione dall’applicazione degli ISA non possono accedere al regime premiale, ancorché debbano compilare il mod. ISA.

Regimi premiali

Con il Provvedimento 27.04.2023 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali per il 2022 a seguito dell’applicazione degli ISA 2023.

L’Agenzia ha confermato i livelli di affidabilità del 2021, prevedendo la possibilità di accedere ai benefici premiali sulla base di un punteggio idoneo:

  • per l’anno di applicazione (2022);
  • calcolato come media dei punteggi relativi al biennio 2021- 2022 al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio. Circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, quindi ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo. Calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

I benefici premiali legati alla media 2021-2022 interessano in particolare il soggetto che:

  • nel 2021 ha conseguito un punteggio che consentiva di accedere al regime premiale (da 8 a 10);
  • nel 2022 non raggiunge un punteggio sufficiente per la premialità (inferiore ad 8).

Il punteggio 9 per il 2022 o nella media 2021-2022 prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito. A condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Il punteggio 8,5 per il 2022 o 9 nella media 2021-2022 prevede l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici.

Il punteggio 8 per il 2022 o 8,5 nella media 2021-2022 prevede:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
    • € 50.000 annui relativamente all’IVA;
    • € 20.000 annui per le imposte dirette / IRAP.
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui.

Il solo punteggio 8 per il 2022 prevede l’anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento. L’accesso a quest’ultimo beneficio premiale non può essere ottenuto per effetto della media tra i punteggi ISA 2021–2022.

L’obbligo della sola compilazione del mod. ISA ai fini dell’acquisizione dei dati non consente l’accesso ai benefici premiali.

A cura di Elisa Ghelfi