Superbonus 110%: gli ultimi aspetti da chiarire
Affacciandoci all’ultimo mese dell’ultimo anno disponibile per usufruire del Superbonus con aliquota 110%, ci pare utile fare alcuni chiarimenti:
1.
Poiché per le persone fisiche vale il principio di cassa, il diritto alla detrazione sorgerà nell’anno in cui è stata effettivamente sostenuta la spesa.
Non è però ammessa l’anticipazione di spese nel 2023 per lavori o SAL che termineranno nel 2024. Non si potrà, quindi, maturare il credito nel 2023 in caso di sostenimento della spesa entro l’anno, poiché non ci sono i presupposti per asseverare l’effettiva conclusione dei lavori e per apporre il visto di conformità. Entrambi elementi essenziali per la cessione del credito.
Non è quindi possibile anticipare i pagamenti rispetto all’effettiva realizzazione degli interventi agevolati.
2.
Per quanto riguarda le fatture con sconto integrale emesse a cavallo d’anno, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
per non perdere il diritto alla detrazione bisogna inviare la fattura allo SDI entro il 31/12/23.
Nel caso di fatture emesse in data 31/12/23 la fattura va inviata allo SDI il 10/01/24. La spesa indicata, però, è da considerarsi sostenuta nel 2024 e quindi si perderà il diritto alla detrazione del 110%.
3.
I maggiori dubbi sorgono in caso di fatture con sconto integrale, accompagnate a fatture senza sconto, o con sconto parziale per la parte eccedente il massimale.
In questo caso ad oggi non vi sono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma basandoci sulla norma in vigore per le fatture con sconto parziale riferite a bonus “minori”, si fa riferimento al momento in cui viene sostenuta la spesa.
Quindi in questo caso, la fattura senza sconto o con sconto parziale per la parte eccedente il massimale, deve essere pagata con bonifico parlante entro il 31/12/23, per essere sicuri di non perdere il diritto alla detrazione.
A cura di Lorenzo Merli e Andrea Bertocco
Bonus edilizi- nessun diritto se non si realizzano i lavori
Non è più possibile l’applicazione dell’opzione di sconto in fattura sul corrispettivo riguardante il superbonus.
Rimane però, ad oggi, la possibilità, per gli altri bonus “edilizi”, di fruire dello sconto su spese che si riferiscono a lavori non ancora confluiti in un SAL o non ancora ultimati.
È importante sottolineare che la spettanza “a titolo definitivo” della detrazione rimane subordinata all’effettiva realizzazione dei lavori cui corrispondono le spese. Tale spettanza si può perfezionare anche dopo aver esercitato l’opzione e dopo il termine finale dello specifico bonus edilizio.
Ciò premesso, può capitare che il committente abbia sottoscritto con un’impresa l’esecuzione di alcuni interventi che danno diritto a una qualche detrazione fiscale, di aver ricevuto la relativa fattura con “sconto sul corrispettivo”, di aver sostenuto le relative spese e che oggi non sia più possibile realizzare i lavori.
In questi casi mancano i presupposti per poter beneficiare della detrazione, rendendo di conseguenza non spettante la sua fruizione mediante lo sconto sul corrispettivo già esercitato.
In questo caso cosa fare?
Per annullare l’opzione già esercitata, sarà necessario che l’impresa fornitrice rifiuti il credito d’imposta sul suo cassetto fiscale. Nel caso in cui il credito sia già stato accettato, si dovrà procedere alla richiesta di annullamento della comunicazione di opzione inviata, seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
In base a quanto chiarito dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 348/2023 c’è la possibilità di procedere all’annullamento “extra-telematico” della citata comunicazione anche nell’ipotesi in cui il credito oggetto della comunicazione da annullare sia stato, oltre che accettato dal cessionario, anche già utilizzato in compensazione.
Si precisa, inoltre, che l’assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative, istitutive dei benefici fiscali, determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale.
Quindi?
Dovrà essere il committente/cedente, beneficiario dell’agevolazione, a dover riversare, mediante modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi.
Il committente dovrebbe poi rivalersi sul fornitore/cessionario per riottenere quanto versato per l’ammontare dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in alcuni casi agire per vie legali.
A cura di Chiara Marsili
La riforma dello sport
Riforma delle sport: chi riguarda?
Facciamo il punto della situazione chiarendo innanzitutto chi è qualificato come lavoratore sportivo:
- Atleta;
- Allenatore;
- Istruttore;
- Direttore tecnico e sportivo;
- Preparatore atletico;
- Direttore di gara;
che ricevono un corrispettivo per l’attività che svolgono.
Tra questi rientra anche il tesserato che, sempre verso corrispettivo, svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, sulla base del Regolamento dell’ente di cui fa parte.
Chi non sono i lavoratori sportivi:
- I soggetti che si occupano di mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
- I soggetti, come ad esempio i fisioterapisti, che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del rispettivo ordine professionale.
Inquadramento
A seconda delle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni, il lavoro sportivo può essere:
- Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro subordinato;
- Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro autonomo;
- Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
- Lavoro sportivo oggetto, secondo il regime ordinario, di rapporto di lavoro occasionale (prest_occ).
Trattamento dei co.co.co sportivi ai fini previdenziali
Il decreto di riforma dello Sport include i lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo con contratti di co.co.co. nella Gestione separata INPS (di cui all’art. 2, co. 26, l. 335/1995) con aliquote agevolate 27,03% e 24% a seconda se il collaboratore ha o non ha altre assicurazioni, da calcolarsi sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
Come comunicare i rapporti di lavoro al registro?
Dal 1° luglio 2023 Asd e ssd hanno l’obbligo di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (RAS) diretta al Centro dell’Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).
Solo per i co.co.co. sportivi l’obbligo di comunicazione avviene con la trasmissione del modello Unilav al Centro per l’impiego.
Inail
I lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. sono esclusi dagli obblighi INAIL, essendo agli stessi applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. 289/2002.
Per tutte le altre tipologie di lavoratori, ivi inclusi i co.co.co. amministrativo-gestionali, gli adempimenti ai fini INAIL vengono effettuati non tramite il Registro. Spetta, infatti, agli enti sportivi dilettantistici accreditarsi sul sito dell’INAIL.
Qual è il trattamento fiscale dei lavoratori sportivi?
Dal 1° luglio scorso, per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:
- fino a 5.000 euro annui: esenzione ai fini IRPEF e INPS;
- da 5.001 a 15.000 euro annui: si versano solo i contributi;
- oltre 15.000 euro annui: per la parte eccedente si pagano sia i contributi INPS che IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.
E per quanto riguarda i volontari sportivi?
Si qualificano volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Requisiti essenziali per la qualifica di volontario sportivo:
Divieto di remunerazione. Il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta; solo dei rimborsi spesa nel limite di 150 euro al mese.
Debiti contributivi: aumenta a 60 il numero massimo di rate mensili
Il Disegno di legge in materia di lavoro, approvato lo scorso maggio, prevede una nuova disciplina delle rateazioni in fase amministrativa dei debiti contributivi, premi e accessori INPS e INAIL, non affidati al recupero da parte degli agenti della riscossione.
Dal 1° gennaio 2025 potrà dunque essere autorizzato il pagamento rateale fino a 60 rate mensili, anziché le attuali 24.
Che cos’è la rateizzazione dei debiti in fase amministrativa?
È la modalità di pagamento in forma rateale di quanto dovuto dal contribuente per l’esposizione debitoria nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni.
Chi può presentare l'istanza di rateazione?
- Datore di lavoro con dipendenti (pubblico e privato);
- Lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
- Datori di lavoro agricolo con dipendenti;
- Lavoratori autonomi agricoli;
- Committenti della gestione separata;
- Liberi professionisti iscritti alla gestione separata.
Ricordiamo che attualmente la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa è concessa dall’INPS fino ad un massimo di 24 rate.
Il contribuente può però chiederne il prolungamento fino a 36 rate nei seguenti casi:
- calamità naturali;
- procedure concorsuali;
- temporanea carenza di liquidità finanziaria;
- crisi aziendale;
- riorganizzazione;
- ristrutturazione;
- trasmissione debiti contributivi agli eredi;
- carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali;
- territoriali o settoriali.
Tuttavia, come anticipato, a partire dal 1° gennaio 2025 sarà possibile autorizzare il prolungamento fino a 60 rate in presenza di oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo e per fatto doloso del terzo.
Per quanto riguarda la rateazione dei debiti INAIL?
L’istanza viene accolta a condizione che:
- per i debiti scaduti sia richiesta la rateazione di tutti i debiti accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- per i debiti correnti sia richiesta la rateazione di tutti i debiti accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti;
- l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
- non c’è più di una rateazione in corso concessa;
- non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
- il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito.
Adozione dell'OIC 34
L’ormai prossima entrata in vigore dell’OIC 34 dedicato ai ricavi, prevista per il 1° gennaio 2024, rende necessarie una serie di attività per professionisti e imprese. Le novità riguarderanno maggiormente le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria. Tuttavia, anche molte imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata potranno essere chiamate a modificare il modo di operare dal punto di vista contabile.
Il presente principio si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.
Questo principio ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Come vengono disciplinati questi criteri?
Prima tramite uno studio, poi attraverso una classificazione e un raggruppamento dei contratti di vendita.
Come procedere per adeguarsi a questo principio?
Per prima cosa, potrà essere necessaria un’attività di screening della propria clientela, al fine di individuare i clienti potenzialmente impattati dalle novità.
Può quindi essere opportuno comunicare ai propri clienti non soltanto le novità conseguenti alla prossima entrata in vigore dell’OIC 34, ma un elenco, sebbene esemplificativo, di quali possono essere le principali operazioni interessate.
Dopo avere individuato i clienti che potrebbero essere interessati dalle novità, sarà necessario recuperare i loro contratti di vendita.
Successivamente bisognerà analizzare in dettaglio i singoli contratti e le clausole in essi contenute per capire se vi sarà l’esigenza di raggruppare dei contratti, di integrarli o di procedere all’eventuale formalizzazione scritta per quelli che non l’hanno necessitata fino a questo momento.
Tutto questo per cercare di ridurre i rischi di contestazioni di natura fiscale in modo che l’azienda si possa tutelare da eventuali futuri rilievi, potendo dimostrare che i comportamenti adottati non derivano da decisioni prese sulla base delle esigenze del momento.
Vediamo nel pratico cosa comporterà l'adozione del principio?
Fino al 31 dicembre 2023, l’impresa rileva la cessione del bene al prezzo fatturato, pari a 10 euro, mentre i servizi saranno iscritti, per competenza, lungo la durata del periodo di abbonamento o al momento di ultimazione.
Con il nuovo principio contabile sarà necessario allocare il prezzo complessivo, pari a 5.000 euro, alle due unità elementari, bene e servizio, di contabilizzazione. Simili operazioni trovano una loro genesi in ragioni di tipo commerciale, poiché il cliente tende a percepire conveniente l’acquisto del prodotto a prezzo agevolato, mentre è più complicato percepire il prezzo dei servizi.
Le procedure indicate in precedenza si rendono indispensabili dal momento che, per l’applicazione dell’OIC 34, l’operazione dovrà essere contabilizzata sulla base dei prezzi indicati nel contratto. Considerando sempre che i medesimi non si dovranno scostare significativamente dai prezzi normalmente applicati quando i beni/servizi vengono venduti singolarmente.
A cura di Chiara Marsili
Contratto di somministrazione
La somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e coinvolge tre soggetti:
- Un’agenzia autorizzata (c.d. somministratore), iscritta in un apposito albo informatico tenuto presso l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
- Un soggetto (c.d. utilizzatore), che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale;
- Uno o più lavoratori (c.d. somministrati o in somministrazione), assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l’utilizzatore.
Due distinti rapporti contrattuali
Si tratta di un istituto complesso, all’interno del quale è possibile individuare due distinti rapporti contrattuali:
- Il contratto commerciale di somministrazione, concluso tra somministratore e utilizzatore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
- Il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Ad ogni struttura contrattuale la sua ripartizione di poteri e obblighi datoriali
La struttura contrattuale della somministrazione comporta una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi datoriali:
- Il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori è esercitato dall’utilizzatore, posto che il lavoratore svolga la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice;
- Il potere disciplinare è riservato al somministratore, al quale l’utilizzatore comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare;
- In tema di rischi per la sicurezza e la salute, gli obblighi informativi e l’addestramento del lavoratore sono a carico del somministratore, salva diversa previsione contrattuale che ponga l’obbligo a carico dell’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri dipendenti;
- La retribuzione viene versata direttamente dal somministratore e a questi rimborsata dall’utilizzatore, oltre agli oneri previdenziali;
- Anche gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore;
- L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo diritto di rivalsa verso il somministratore;
- Ricade sull’utilizzatore la responsabilità per danni arrecati a terzi dai lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Quando è vietato il ricorso alla somministrazione del lavoro?
- Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
- Presso unità produttive in cui è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
- Nel caso di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in assenza della quale il contrato è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.
Limiti
La somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), conclusa tra il somministratore e il lavoratore, è consentita per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore alla data del 01 gennaio dell’anno in cui è concluso il contratto.
Per il contratto di somministrazione a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’utilizzatore al 01 gennaio dell’anno di stipulazione dei citati contratti. Tale limite può essere modificato dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore (non oltre il 20%).
Importante
Entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende che hanno utilizzato lavoratori somministrati sono obbligate a comunicare alle Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero alla Rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso dell’anno precedente.
A cura di Paolo Mantovani e Chiara Vicenzi
Acconto di novembre: proroga con rateizzazione per le persone fisiche titolari di P.IVA
Una delle novità più attese dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2024 è la possibilità per piccole imprese e professionisti di rateizzare il versamento del secondo acconto IRPEF in scadenza il prossimo 30 novembre.
Si ricorda che
Prima dell’attesa riforma il secondo acconto andava versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno, rispetto al primo acconto che, insieme all’eventuale saldo, può essere rateizzato fino ad un massimo di 6 rate.
Con la riforma introdotta dal citato Decreto Fiscale
le persone fisiche titolari di partita Iva, sia imprese che professionisti, con ricavi e compensi per l’anno 2022 fino a 170.000 euro potranno differire il versamento del secondo acconto al 16 gennaio prossimo oppure, per distribuire in maniera più equa il carico fiscale, rateizzare tale importo in 5 rate a partire dal 16 gennaio 2024 maggiorate dell’interesse del 4% annuo.
Si ritiene che sarà oggetto di proroga anche l’imposta sostitutiva dovute dai contribuenti forfettari, mentre rimane escluso il versamento dei contributi previdenziali.
La riorganizzazione del versamento del secondo acconto, sembrerebbe, tuttavia, temporanea perché limitata al solo anno 2023. Solo la versione definitiva del Decreto in approvazione in questi giorni, potrà fornirci informazioni più dettagliate.
In ogni caso questo sembrerebbe solo il primo passo.
Obiettivo del Governo
Infatti, il Governo non ha mai nascosto la volontà di giungere alla possibilità di permettere la dilazione del versamento del secondo acconto in dodici mesi.
Se la riforma dovesse avere un esito positivo attraverso il monitoraggio dei primi versamenti del 2024, nel prossimo futuro pare che anche per dipendenti e pensionati sarà possibile optare per gli acconti a rate.
A cura di Simona Rossi
Corrispettivi telematici e disallineamento incassi POS
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 352652/2023 del 3 ottobre 2023, nuove comunicazioni di invito spontaneo all’adempimento, le c.d. Compliance, sono state inviate ai contribuenti per i quali risultano discordanze tra quanto trasmesso al Sistema di Interscambio (SDI) a titolo di fatture emesse e corrispettivi, e quanto invece risulta incassato con strumenti di pagamento elettronico (POS).
Quando scatta la segnalazione?
La segnalazione scatta quando non c’è allineamento tra:
- l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate (obbligatoriamente trasmessi dai gestori degli strumenti di pagamento elettronico);
- dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso quindi gli incassi POS su base mensile, non trovino capienza nell’ammontare complessivo di corrispettivi e fatture emesse, il contribuente si vedrà recapitare la seguente comunicazione:
“dai dati in nostro possesso, risulta che per “n” mesi del 2022 ha ricevuto pagamenti elettronici tramite POS (esclusi, quindi, i pagamenti in contanti o ricevuti con altre modalità) per un importo superiore a quello delle fatture elettroniche e dei corrispettivi inviati all’Agenzia delle Entrate. Questa differenza è complessivamente pari a xxx”.
Dati maggiormente dettagliati
Al fine di permettere la dovuta verifica da parte del contribuente, nel Cassetto Fiscale e nell’Area riservata di Fatture e Corrispettivi (area Fattura elettronica e altri dati IVA) il contribuente avrà accesso a dati maggiormente dettagliati, quali:
- l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia;
- l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
- la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui al punto precedente e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
- il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici
- gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
Motivi di possibile disallineamento
Ci sono molti motivi di possibile disallineamento che nulla hanno a che fare con la violazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
Si pensi ad esempio agli scontrini regolarmente emessi ed inviati all’Agenzia delle Entrate con incassi POS che fisiologicamente vengono contabilizzati nei giorni successivi dalla banca e a tutti gli esercizi commerciali aperti nella notte che non effettuano la chiusura della cassa a mezzanotte. Se ciò accade a cavallo del mese c’è la possibilità di discordanza dei valori.
Di fatti, con comunicato stampa del 11 ottobre 2023, l’Agenzia ha preso atto delle anomalie presenti nei dati esposti nelle comunicazioni inviate ai contribuenti, imputandone la responsabilità agli operatori finanziari, che avrebbero commesso degli errori nelle comunicazioni dei pagamenti POS.
L’Agenzia si sta attivando con gli operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi ed invierà nei prossimi giorni ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.
Hai ricevuto anche tu avvisi errati?
Per tutti contribuenti che ritengono di aver ricevuto tali avvisi errati, pertanto, non resta altro che attendere la comunicazione di annullamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Laddove questa comunicazione non arrivasse, il contribuente, dopo gli opportuni controlli, potrà alternativamente:
- se ritiene che i rilievi dell’Agenzia delle Entrate siano errati, fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni o osservazioni utili a chiarire la propria posizione, direttamente o per il tramite di intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso il canale di assistenza CIVIS o contattando la direzione provinciale di riferimento tramite PEC, mail o telefono.
- se invece i rilievi non sono giustificabili, rimane fermo l’invito alla regolarizzazione ed occorre valutare l’opportunità di percorrere la strada del ravvedimento operoso beneficiando delle sanzioni ridotte per la mancata certificazione dei corrispettivi, per l’irregolare liquidazione periodica, l’infedele dichiarazione Iva e l’eventuale maggiore Iva dovuta con i relativi interessi. In seguito al ravvedimento operoso sarò poi doveroso far fronte a:
- presentare una dichiarazione Iva integrativa, rettificando le operazioni attive ed eventualmente l’imposta dovuta;
- rettificare il modello redditi, eventualmente facendo ricorso ad una dichiarazione integrativa nei termini, regolarizzando i minori versamenti effettuati.
A cura di Elisa Ghelfi
Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/08
Di cosa si tratta
È una norma che regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori/lavoratrici sui luoghi di lavoro. Il decreto prevede diversi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro e i lavoratori, come la valutazione dei rischi, la formazione, la nomina di figure responsabili e la sorveglianza sanitaria.
Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati, autonomi (collaboratori familiari, soci lavoratori di cooperativa, soci di società, anche di fatto, che prestano attività; tirocini formativi e di orientamento; alternanza scuola/lavoro etc.).
Obblighi del datore di lavoro
- R.S.P.P. responsabile servizio prevenzione protezione;
- Valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- Utilizzare macchinari e attrezzature conforme alla normativa sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Utilizzare locali in regola con le norme urbanistiche, in regola con gli impianti elettrici, provvisti di dispositivi antincendio, con le indicazioni delle uscite di emergenza e piantina dei locali esposte;
- Organizzare il servizio di prevenzione e protezione e nominare le figure indispensabili per la sicurezza sul lavoro, tra cui il medico competente e i lavoratori incaricati al servizio di prevenzione incendi, gestione delle emergenze e intervento di primo soccorso;
- RLS o RLST (responsabile sicurezza lavoratori/ territoriale) eletti tra i dipendenti o incaricati dai sindacati territoriali;
- Sottoporre a visita pre-lavorativa i lavoratori;
- Fornire i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione;
- Fornire ai lavoratori e all’RLS indicazioni su come intervenire in caso di pericolo.
Nomina R.S.P.P.
Viene obbligatoriamente nominato dal datore di lavoro il quale non può delegare questo compito. Questa figura è richiesta in tutte le aziende con almeno un lavoratore. RSPP può essere nominato interno all’azienda o esterno all’azienda. Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del RSPP può incorrere in gravi conseguenze di tipo penale e amministrativo.
Corsi obbligatori
Oltre al corso sulla sicurezza sul lavoro esistono altri corsi di formazione specifica ad esempio:
- Corso sicurezza antincendio: per tutte le aziende con più di 5 dipendenti, è obbligatorio disporre di una figura di riferimento per la sicurezza;
- Corso primo soccorso: viene nominato dal datore di lavoro e deve possedere i requisiti fisici e mentali per svolgere questo ruolo. È obbligatorio per le aziende con almeno 1 dipendente o 1 socio.
- Corsi per macchine speciali: : se l’azienda ne fa uso.
Formazione obbligatoria dei dipendenti
E’ un obbligo previsto dal d.lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione adeguata sui rischi e le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni. La formazione riguarda tutti i lavoratori e la mancanza è sanzionata con ammenda o arresto.
I corsi obbligatori per la sicurezza si dividono in due moduli. Uno di carattere generale della durata di 4 ore e comune a tutte le aziende, l’altro specifico e variabile a seconda del livello di rischio (attribuito dal codice Ateco) che caratterizza il settore di competenza:
- Livello di rischio basso: durata 4 ore;
- Livello di rischio medio: durata 8 ore;
- Livello di rischio alto: durata 12 ore.
DVR
Documento obbligatorio che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda. Il DVR individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori (compreso lo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza). E’ obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente. Il documento deve avere data certa.
RLS o RLST (responsabile sicurezza dei lavoratori)
E’ istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Sorveglianza sanitaria
E’ un’attività di prevenzione che si fonda sul controllo medico del lavoratore. Ha lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Si concretizza in visite mediche ed esami specifici per verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni assegnate dal datore di lavoro.
Medico competente
Viene nominato dal datore di lavoro, in base alla tipologia delle aziende e può essere consigliato o obbligatorio. Il medico deve collaborare con il datore alla predisposizione delle misure per:
- la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- la formazione e informazione nei confronti dei lavoratori;
- la sorveglianza sanitaria e la programmazione del controllo dell’esposizione.
Il medico competente deve anche conservare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, consegnare la documentazione sanitaria, comunicare i risultati della sua attività. Le visite mediche non possono essere effettuate in fase pre assuntiva e per accertamento di gravidanza.
Sanzioni
| ILLECITO | SANZIONE AGGIORNATA |
| Non aver valutato i rischi e non aver elaborato il Documento Valutazione dei rischi _ DVR | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2792,06 a € 7147,67 |
| Non aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione _RSPP | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2792,06 a € 7147,67 |
Decreto fiscale 2022 (in vigore dal 22 ottobre 2021)
Le modifiche del Testo unico Sicurezza del Lavoro portano in capo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una vasta capacità di vigilanza e intervento, mediante l’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro e maggior presidio su tutto il territorio nazionale.
Sospensione per lavoro irregolare:
La sospensione scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Sospensione per violazione di sicurezza:
Il provvedimento opera a prescindere dal settore di intervento e senza più alcun vincolo di “reiterazione” qualora gli Ispettori accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia della salute e della sicurezza del lavoro.
Decreto direttoriale n.111 del 20 settembre 2023
Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lgs 81/2008 sono rivalutate a decorrere dal 01 luglio 2023 nella misura del 15.9%.
A cura di Paolo Mantovani e Chiara Vicenzi
Ottobre: il momento delle valutazioni
Per imprenditori e professionisti ottobre è il mese ideale per fare il punto sulle previsioni reddituali della propria attività e per fermarsi a ragionare con il proprio consulente sulle prospettive future.
Alle spalle ci sono tre trimestri che forniscono già un bilancio significativo dell’anno in chiusura e davanti c’è ancora un trimestre che può permettere margini di manovra per correggere il tiro qualora fosse opportuno.
È il tempo giusto anche per valutare quale reddito si potrà presumere per l’anno in chiusura partendo dal risultato in formazione al 30/9 e quali comportamenti si potranno mettere in campo per prepararsi alla conclusione del 2023. Nella valutazione sarà utile anche il confronto con i dati dell’anno precedente.
Potrà essere, inoltre, l’occasione per ragionare anche su nuove strategie da adottare in previsione del nuovo anno, oltre che su eventuali modifiche da apportare alla propria attività, su variazioni da prevedere nella forza lavoro, sull’opportunità di costituire o modificare una società etc.
Alcune "pillole" utili
Ogni cliente dello Studio verrà valutato in base alle proprie caratteristiche, ma in linea di massima riportiamo alcune “pillole” utili ai fini della previsione di reddito per l’anno 2023:
- per i contribuenti in regime forfettario: ricordiamo che dal 2023 il limite di ricavi per la permanenza nel regime agevolato è stato innalzato a 85.000 euro e si dovrà tener conto solo delle fatture emesse e incassate nell’anno (principio di cassa), rinviando ai successivi anni quelle incassate oltre il 31/12/2023;
- per i contribuenti in regime semplificato: in genere vige la presunzione che incidano sul reddito dell’anno in chiusura le fatture di acquisto che vengono ricevute tramite il canale elettronico entro il 31/12/2023. Pertanto, per trovarsi i costi nell’anno bisognerà programmare per tempo la fornitura o accordarsi sulla data di invio allo SdI per evitare che slittino all’anno successivo. Inoltre, ricordiamo che ormai da anni le rimanenze finali non rappresentano più una componente di reddito; quindi, un acquisto di merci effettuato a fine anno risulta un abbattimento del reddito di pari importo;
- per i contribuenti in regime semplificato e ordinario: solo per il 2023 sarà possibile applicare un nuovo meccanismo di tassazione, c.d. flat tax incrementale, prevista con l’intento di alleggerire la pressione fiscale su chi nel 2023 dichiarerà un reddito in aumento rispetto al triennio 2020-2022. Si tratta di un’assoluta novità che prevede il pagamento di un’aliquota del 15% sulla quota di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente, al netto di un correttivo del 5%. Per poter quantificare il vantaggio rispetto al metodo usuale occorre un calcolo personalizzato, ma sarà comunque molto appetibile rispetto alla tassazione ordinaria.
Obiettivo finale
Obiettivo finale di queste valutazioni sarà una previsione reddituale e di bilancio al 31/12/2023 che dovrà essere monitorata nei prossimi mesi per verificare di centrare quanto ci si era proposto.
Perché il cambiamento non deve essere subito, ma va governato anche con una semplice programmazione.
A cura di Franco Meletti











