scambio sul posto.eccedenze

Scambio sul Posto: dal 2025 le eccedenze nella dichiarazione dei redditi precompilata

A partire da quest’anno, per le sole persone fisiche, il GSE (Gestore servizi energetici) trasmetterà all’Agenzia delle Entrate gli importi percepiti nell’anno precedente nell’ambito dello Scambio sul Posto.

Di conseguenza, tali importi saranno disponibili all’ interno della dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati trasmessi dal GSE (e quindi quelli da dichiarare) si riferiscono esclusivamente alle eccedenze, sia quelle effettivamente pagate che quelle utilizzate per compensare costi amministrativi e conguagli a debito.

Il prospetto delle eccedenze da dichiarare è disponibile entro la fine di marzo all’interno del portale Scambio sul Posto.

Come recuperare il prospetto delle eccedenze

  1. Accedi all’Area Clienti GSE.
  2. Seleziona “Servizi” dal menu in alto.

-Nella sezione “PER ME”, puoi accedere al portale informatico di riferimento.

-Nella sezione “PER ALTRI”, puoi visualizzare l’elenco degli Operatori per cui operi e accedere ai relativi servizi.

  1. Seleziona il servizio “SSP – Scambio sul Posto”.
  2. Clicca sul menu di navigazione “COMUNICAZIONI”.
  3. Effettua una ricerca per codice contratto e imposta eventualmente il periodo di riferimento.
  4. Clicca su “RICERCA”: nella tabella dei risultati troverai il prospetto “LIQUIDAZIONE ECCEDENZE ANNO” (seguito dall’anno di riferimento) che riepiloga le Eccedenze SSP riconosciute.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.


sorveglianza sanitaria

Sorveglianza sanitaria

La Legge 203/2024, Collegato Lavoro 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025, introduce importanti novità in materia di lavoro e previdenza.

Essa interviene in modo rilevante in ambito antinfortunistico: all’art. 1 della suddetta Legge, infatti, si rilevano alcune modifiche alla disciplina del cd. “Testo unico Sicurezza” 81/2008, riguardanti, ad esempio, le visite mediche finalizzate all’accertamento dell’idoneità alla mansione ed il ricorso avverso il giudizio del medico competente.

Visita medica dopo lunga assenza

Il medico competente può (e deve) rilasciare il giudizio di idoneità alla specifica mansione anche senza procedere alla visita medica, se non la ritiene necessaria.

In precedenza, la visita medica dopo lunga assenza (60 giorni di calendario) era sempre obbligatoria.

Visita medica preventiva in fase preassuntiva

La visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva può essere effettuata esclusivamente per mansioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria e non può essere utilizzata per accertare lo stato di gravidanza o negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Oltre alla visita preassuntiva, il comma 2 dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 stila un elenco di altre tipologie di visite mediche obbligatorie:

  1. visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno e può assumere cadenza diversa se stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
  2. visita medica su richiesta del lavoratore e ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  3. visita medica in occasione del cambio mansione per verificare l’idoneità alla nuova attività;
  4. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente e stabiliti dal medico competente nella relazione di sorveglianza sanitaria;
  5. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche sono sempre effettuate a cura e spese del datore di lavoro e nei casi ed alle condizioni previste. Sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Devono essere organizzate in considerazione degli orari di lavoro e della reperibilità dei lavoratori: se, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avviene in orari diversi dal normale orario di lavoro, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio durante lo svolgimento della visita.

Al lavoratore spetta l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal medico competente. Di fronte ad un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite e/o agli accertamenti, il datore di lavoro dovrà pertanto procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari.

Il ricorso avverso al giudizio d’idoneità alla mansione

In riferimento al ricorso avverso al giudizio d’idoneità alla mansione, il Collegato Lavoro ha precisato che l’organo di vigilanza competente a ricevere e a decidere sul ricorso è l’azienda sanitaria locale (ASL).

È quindi ammesso il ricorso da parte del datore di lavoro e del lavoratore entro il termine dei trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’ASL territorialmente competente. Quest’ultima dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

A cura di Paolo Mantovani


polizza eventi catastrofali

Polizze catastrofali: proroga per le piccole e medie imprese

È arrivata sul filo di lana la tanto attesa proroga per l’obbligo di stipulare polizze catastrofali (obbligo di cui si è parlato in un precedente articolo del 3 Marzo.)

Il Governo ha approvato un rinvio dell’obbligo con date differenziate: le piccole imprese hanno tempo fino al 1° gennaio 2026, le imprese di media dimensione hanno tempo fino al 1° ottobre, mentre solo per le grandi imprese resta confermata la scadenza del 31 marzo, ma con 90 giorni di tolleranza senza sanzioni per adeguarsi.

Obbligo polizza catastrofale: le nuove scadenze

L’obbligo di stipulare polizze catastrofali riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia.  

Il mancato adempimento impedisce l’accesso a tutte le agevolazioni pubbliche e non solo a quelle previste a favore delle imprese quando vengono effettivamente colpite da calamità naturali.

Le nuove scadenze entro le quali le imprese devono adeguarsi sono le seguenti: 

  • micro e piccole imprese 1 gennaio 2026; 
  • medie imprese 1 ottobre 2025; 
  • grandi imprese 31 marzo 2025 con i primi 90 giorni senza multe. 

Ancora dubbi sugli obblighi delle polizze catastrofali

La copertura assicurativa deve riguardare immobili e beni strumentali, ma ci sono ancora molti dubbi sulle modalità operative per rispettare l’obbligo di legge.

Ci si augura che il rinvio disposto dia il tempo di chiarire i tanti aspetti critici, già segnalati dalle imprese e dalle compagnie assicurative.

A cura di Franco Meletti


bonus asilo nido

Bonus Asilo Nido 2025

Con il messaggio n. 1014/2025, l’INPS ha annunciato l’apertura del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” per la presentazione delle domande di contributo per il 2025.

La circolare INPS n. 60 del 20 marzo 2025 ha delineato i requisiti, le modalità e gli importi del bonus.

Grazie alla legge di bilancio, il contributo per le famiglie con bambini nati dal 1° gennaio 2016 ha subito importanti modifiche. Questo sostegno economico, destinato alle spese per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’assistenza a domicilio di bambini con gravi patologie croniche, è stato incrementato e diversificato in base alla situazione economica delle famiglie.

Le domande possono essere presentate dal 25 marzo 2025 e saranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.

Requisiti per accedere al contributo

Per richiedere il contributo, il genitore deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea o avere un permesso di soggiorno valido;
  • essere residente in Italia;
  • il bambino deve avere meno di tre anni.

Tipologie di contributo

Le famiglie possono richiedere due tipi di contributo:

  1. Contributo asilo nido: per le spese di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.
  2. Contributo per supporto a domicilio: per bambini con gravi patologie croniche che non possono frequentare l’asilo.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, tramite:

  • portale web INPS, con accesso tramite SPID, CIE o CNS;
  • servizi di assistenza, quali patronati e studi professionali.

Documentazione necessaria

È importante allegare la documentazione necessaria:

  1. Per il contributo asilo nido: ricevuta di pagamento della retta e, per strutture private, l’autorizzazione all’apertura.
  2. Per il supporto domiciliare: certificato del pediatra che attesti l’impossibilità a frequentare l’asilo per gravi patologie.

Le domande saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione e saranno soggette a controlli da parte dell’INPS ed è fondamentale che i requisiti siano mantenuti per tutta la durata della prestazione. In sede di dichiarazione dei redditi, il contributo è incompatibile con la detrazione fiscale per le spese di asilo nido.

Viene precisato inoltre che in sede di prima applicazione, per il solo anno 2025, per la richiesta di “contributo asilo nidorelativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati sopra, possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024 ossia :

  • la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga

e, in ogni caso, la documentazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta.

Importo del contributo

L’importo del contributo varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e alla data di nascita del bambino:

per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024:

  • 3.000 euro annui, per ISEE fino a 25.000 euro.
  • 2.500 euro annui, per ISEE da 25.001 a 40.000 euro.
  • 1.500 euro annui, per ISEE oltre 40.000 euro.

per i bambini nati dal 1° gennaio 2024:

  • 3.600 euro annui, per ISEE fino a 40.000 euro.
  • 1.500 euro annui, per ISEE oltre 40.000 euro.

A cura di Elisa Ghelfi


rottamazione quater

Riammissione alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (“Rottamazione-quater”)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. decreto “Milleproroghe”, è stata prevista una riapertura dei termini per chi nel 2023 aveva presentato domanda di adesione alla “Rottamazione-quater” per le cartelle esattoriali che aveva in sospeso, ma al 31/12/2024 non era riuscito a mantenere la regolarità nel pagamento delle rate previste. 

Infatti, l’insufficiente o tardivo versamento delle rate faceva decadere automaticamente dall’agevolazione e comportava la cessazione del piano di rientro stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”.  

Possibilità di riammissione alla Definizione Agevolata

Dall’11 marzo 2025 è ufficialmente possibile fare richiesta per rientrare nella Definizione agevolata “Rottamazione quater” delle cartelle fiscali, pagando in dieci rate o in una soluzione unica.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato con cui ricorda che rientrano nella possibilità di riammissione solo i debitigià oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali: 

  • non siano state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024; 
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento sia stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza).

Modalità di presentazione della domanda di riammissione

Per aderire alla riammissione, i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il30 aprile 2025,secondo le modalità,esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito. 

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata. In particolare, in base a quanto previsto dalla legge: 

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025

oppure 

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Successivamente Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione Agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023. 

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione Agevolata terrà conto di eventuali pagamenti, che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Esclusioni dalla riammissione alla Definizione Agevolata

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorda che la riapertura dei termini non riguarda i contribuenti in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, i quali dovranno proseguire con il piano di pagamento secondo le scadenze già previste dal piano in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

A cura di Franco Meletti


pec

Obbligo PEC anche agli amministratori di società

Il MIMIT ha diffuso la nota n.43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti riguardanti l’obbligo di PEC anche agli amministratori di società, fissando il perimetro del nuovo adempimento e chiarendo come procedere. 

La ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale.

I chiarimenti contenuti nella nota del MIMIT

Con la nota n.43836 in sintesi viene chiarito quanto segue: 

  • l’obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori, sia di società di capitali che di società di persone e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale; 
  • le imprese già costituite hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi; per quelle costituite dopo il 1°gennaio 2025 l’adeguamento coincide con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese;
  • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria; 
  • l’omissione dell’indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata. La Camera di Commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l’integrazione del dato mancante e al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza al rigetto della domanda.

eliminazione barriere architettoniche

Detrazioni per eliminazione delle barriere architettoniche dal 2025

Le detrazioni che possono spettare dal nuovo anno per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche sono alternativamente:  

detrazione del 75%, percentuale che è stata confermata per le spese sostenute entro il 31/12/2025 

detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. 

Limitatamente ai condomini può proseguire in certi casi anche la detrazione da “superbonus”.

Detrazione del 75%

Si tratta di un bonus fiscale da ripartire in 10 quote annuali e si applica:

  • per gli edifici unifamiliari con accesso autonomo dall’esterno su un importo massimo di spesa fissato in 50.000 euro;
  • per i condomini su un importo massimo di spesa che può variare da 30.000 a 40.000 euro per appartamento in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.  

È richiesta l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che l’intervento rispetta i requisiti di legge per garantire il superamento delle barriere architettoniche.

Lavori ammessi

La detrazione è riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori, su edifici già esistenti, finalizzati al superamento/eliminazione barriere architettoniche quali: interventi su scale, creazione di rampe, installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. 

Sconto in fattura e cessione del credito

È stata mantenuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito sulle spese sostenute, ma limitatamente ai condomini che hanno più del 50% della superficie destinata ad uso abitativo, o alle abitazioni autonome in cui sia residente una persona con disabilità o con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste per le spese di ripristino del patrimonio immobiliare di cui all’art. 16-bis, Tuir (cioè il cd. bonifico parlante con causale “detrazione per spese di ristrutturazione”).

Detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia

Tra i lavori ammessi alla detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia rientrano anche quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi.  

Il massimale complessivo di spesa rimarrà di 96.000 euro per unità immobiliare fino al 2027, ma la percentuale di detrazione varierà in base all’anno del pagamento.  

Per i bonifici datati 2025: il bonus previsto è del 50% se l’intervento è compiuto sull’abitazione principale, del 36% su unità diverse dall’abitazione principale. 

Per i bonifici che verranno effettuati nel 2026 e 2027 è stata disposta la riduzione al 36% e 30% rispettivamente per la prima casa e non.  

Bonus mobili e grandi elettrodomestici

Quando l’intervento è impostato come “ristrutturazione edilizia, si può accedere anche al bonus del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici fino a 5.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia abitazione principale o seconda casa.

Pagamento

Anche in questo caso il pagamento deve essere effettuato attraversobonifico parlante con causale “detrazione per spese di ristrutturazione”

A cura di Franco Meletti


cybersecurity

Direttiva NIS 2 (Network and Information Security)

Il 16 ottobre 2024 è entrata in vigore in Italia la nuova Direttiva europea Network and Information Security (NIS 2), recepita con il Decreto Legislativo n. 138 del 4 settembre 2024.

È stata introdotta per garantire una maggiore sicurezza informatica delle aziende, riducendo così i rischi legati alla cybersecurity e migliorando la protezione dei dati sensibili.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è stata designata come Autorità competente per l’attuazione e il monitoraggio della direttiva in oggetto.

Destinatari

La Direttiva NIS 2 si applica a un’ampia gamma di aziende, suddivise in due categorie principali: Enti Essenziali ed Enti Importanti.

Criteri di inclusione delle aziende

Un’azienda rientra nell’ambito della NIS 2 se soddisfa i seguenti criteri:

Settore di appartenenza: deve operare in uno dei settori critici definiti dalla direttiva.

Dimensione: si applica a tutte le medie e grandi imprese, definite secondo questi parametri:

  • Medie imprese: da 50 a 249 dipendenti e/o fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
  • Grandi imprese: 250 o più dipendenti e/o fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

Quali aziende sono coinvolte?

Enti Essenziali (con controlli più stringenti)

Un’azienda è classificata come ente essenziale se opera in un settore ad alta criticità (allegato 1 della Direttiva) e soddisfa una o entrambe le seguenti condizioni, tali da farla considerare una grande impresa:

  • ha 250 o più dipendenti
  • ha un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

Enti Importanti (con obblighi di sicurezza, ma controlli meno stringenti)

Un’azienda è classificata come ente importante se alternativamente:

  • opera in un settore considerato ad alta criticità (allegato 1 della Direttiva) e soddisfa una o entrambe le seguenti condizioni, tali da renderla una media impresa: ha tra i 50 e i 249 dipendenti e/o un fatturato annuo tra 10 milioni di euro e 50 milioni di euro;
  • opera negli altri settori critici (allegato 2 della Direttiva) ed è considerata una grande impresa o una media impresa in base a quanto spiegato in precedenza.

I diversi settori

I Settori ad Alta Criticità (Allegato 1 della Direttiva) comprendono:
Energia: Energia elettrica, petrolio, gas, idrogeno, teleriscaldamento e teleraffreddamento
Trasporti: Strada, ferrovia, aria e acqua
Bancario: Banche, borse, istituzioni finanziarie
Sanità: Ospedali, laboratori, centri di ricerca, farmacie e dispositivi medici
Acqua: Acque reflue e acqua potabile
Infrastruttura digitale: Data center, cloud computing, fornitori DNS ecc.
Servizi ICT: Servizi gestiti e servizi di sicurezza gestiti
Pubblica amministrazione: Entità governative centrali e regionali
Spazio: Operatori di infrastrutture terrestri

Gli altri Settori Critici (Allegato 2 della Direttiva) includono:
Posta e corrieri: Spedizione di posta e pacchi
Gestione dei rifiuti: Raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti
Prodotti chimici: Produzione e distribuzione di prodotti chimici
Alimentare: Produzione, lavorazione e distribuzione di generi alimentari
Manifatturiero: Produttori di dispositivi medici, macchinari, veicoli e dispositivi elettrici/elettronici
Servizi digitali: Motori di ricerca, mercati online e reti sociali
Ricerca: Organizzazioni di ricerca

Obblighi normativi per le aziende interessate

Le imprese rientranti nel perimetro della Direttiva NIS 2 devono adempiere ai seguenti obblighi:

  • registrarsi presso l’ACN e fornire informazioni dettagliate sulla propria organizzazione;
  • adottare misure strutturate per la gestione del rischio informatico, come richiesto dall’Articolo 24 della normativa;
  • garantire la sicurezza della supply chain, verificando il livello di protezione dei propri fornitori;
  • segnalare tempestivamente gli incidenti informatici, secondo le tempistiche definite dall’Articolo 25;
  • sottoporsi a controlli e verifiche periodiche, con il rischio di sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo in caso di inadempienza (Articolo 38);
  • evitare sanzioni accessorie per i dirigenti responsabili della sicurezza, che possono includere la temporanea incapacità di ricoprire ruoli dirigenziali in caso di negligenza.

Obbligo di registrazione

Tra i nuovi obblighi, vi è la registrazione obbligatoria sul portale servizi ACN, prevista per tutte le imprese a cui si applica la normativa.

Le aziende possono registrarsi sul portale dell’ACN a questo link: https://portale.acn.gov.it/login

La registrazione, prevista dall’articolo 7 del decreto NIS, è regolata nei dettagli da termini, modalità e procedimenti definiti nella Determinazione n.38565/2024.

Prima di procedere alla registrazione, il soggetto obbligato deve nominare un punto di contatto, generalmente un dipendente formalmente nominato dal rappresentante legale dell’organizzazione. Il processo di registrazione si articola in tre fasi: il censimento del punto di contatto, la sua associazione al soggetto obbligato e infine, la compilazione della dichiarazione NIS.

La mancata registrazione comporta una sanzione amministrativa, che può raggiungere lo 0,1% del fatturato annuo globale del soggetto inadempiente.

Fasi di attuazione

Per garantire un’implementazione graduale ed efficace, l’ACN ha suddiviso il percorso di adeguamento in tre fasi principali, con scadenze precise e obblighi progressivi.

Fase di recepimento (febbraio 2023 – metà ottobre 2024)
Questa prima fase ha rappresentato il processo legislativo e regolatorio necessario per portare la Direttiva NIS 2 nell’ordinamento italiano.
Questa fase è stata fondamentale per stabilire il quadro di riferimento della normativa e per consentire alle aziende di familiarizzare con i nuovi requisiti.

Prima fase attuativa (metà ottobre 2024 – metà aprile 2025)
A partire dall’ottobre 2024, la Direttiva NIS2 ha iniziato a prendere forma con la prima fase di attuazione pratica.

Entro 28 febbraio 2025:
Censimento e registrazione obbligatoria dei soggetti rientranti nel perimetro NIS 2.

Entro marzo 2025:
L’ACN pubblicherà l’elenco ufficiale dei soggetti NIS, identificando le aziende che dovranno rispettare gli obblighi di sicurezza.

Entro aprile 2025:
Notifica alle aziende della loro inclusione nell’elenco.
Pubblicazione degli obblighi di base da parte dell’ACN.
In questa fase, le aziende devono assicurarsi di essere regolarmente registrate e prepararsi per l’adozione delle prime misure di sicurezza.

Seconda fase attuativa (metà aprile 2025 – metà aprile 2026)
Dopo la definizione delle aziende soggette alla normativa, inizia la fase di monitoraggio e implementazione progressiva degli obblighi.

A partire da gennaio 2026:
Scatta l’obbligo di notifica degli incidenti informatici. Le aziende dovranno segnalare ogni attacco significativo al CSIRT Italia.

Entro aprile 2026:
Definizione del modello di categorizzazione delle attività e dei servizi.
Pubblicazione degli obblighi a lungo termine, che stabiliranno gli standard operativi per i prossimi anni.

Entro settembre 2026:
Tutte le aziende dovranno aver completato l’implementazione delle misure di sicurezza di base.
Questo periodo sarà caratterizzato da controlli e verifiche per valutare il grado di conformità delle aziende.

Terza fase attuativa (da metà aprile 2026 in poi)
Questa fase segnerà l’inizio della piena operatività della NIS2, con un’attenzione particolare alla categorizzazione delle attività e alla definizione di obblighi avanzati:

  • Applicazione integrale del modello di categorizzazione delle attività e dei servizi.
  • Piena attuazione degli obblighi a lungo termine, con un rafforzamento continuo delle misure di sicurezza.

A questo punto, tutte le aziende dovranno dimostrare di aver raggiunto un livello di cybersecurity adeguato e conforme alle direttive europee.

Per approfondimento e assistenza si suggerisce il coinvolgimento di professionisti esperti in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.


polizza assicurativa. eventi catastrofali.

Obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali

Vista la sempre maggiore frequenza con cui si verificano fenomeni naturali di estrema violenza e gravità, per tutte le imprese con sede legale in Italia è stato previsto

l’obbligo di legge di stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati da eventi catastrofali. 

Giovedì 27 Febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta un decreto che fornisce le prime indicazioni attuative, anche se altre sono attese: analizziamone insieme le principali caratteristiche.

Decorrenza

L’obbligo scatta a partire dal 31 marzo 2025.

Soggetti interessati

Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio con la sola esclusione delle imprese agricole.

Beni da assicurare

La polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali deve coprire 

  • i terreni e i fabbricati; 
  • gli impianti e i macchinari; 
  • le attrezzature industriali e commerciali.

Eventi coperti

La copertura assicurativa obbligatoria riguarda i danni diretti causati da: 

  • sismi; 
  • alluvioni; 
  • frane; 
  • inondazioni; 
  • esondazioni. 

Sono, invece, esclusi dall’obbligo di assicurazione molti altrieventi calamitosi come incendi, conflitti armati, terrorismo, atti di sabotaggio, tumulti popolari, nonché danni derivanti da energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o pericolosamente inquinanti. Contro di essi è comunque possibile assicurarsi facoltativamente, come già avveniva in passato. 

Le imprese già assicurate contro alcuni dei suddetti rischi dovranno integrare la propria polizza di copertura entro il 31 marzo 2025, in modo da prevedere tutte le tipologie di eventi catastrofali contemplate come obbligatorie. 

Funzionamento della polizza

Il contratto assicurativo contro gli eventi catastrofali deve prevedere: 

  • uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno; 
  • premi proporzionali al rischio, variabili in base alla tipologia dei beni e alla loro ubicazione. 

Un prossimo decreto dovrà stabilire i massimali di polizza, ovvero l’importo massimo che l’assicurazione riconosce al danneggiato come indennizzo, tenendo conto che i livelli di rischio sismico e idrogeologico non sono uguali in tutta Italia.

Sanzioni per inadempienza

Non sono previste sanzioni dirette per il mancato rispetto dell’obbligo. Tuttavia, l’inadempimento all’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali sarà considerato negativamente nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi. 

In sostanza, chi non si assicura non potrà accedere (o potrà in misura ridotta) ad eventuali contributi statali in caso di calamità.

A cura di Franco Meletti


dichiarazione iva

Dichiarazione IVA 2025 – credito e visto di conformità

La dichiarazione IVA è un adempimento fiscale cruciale per molte imprese e professionisti italiani.

Ogni anno, infatti, i soggetti obbligati sono chiamati a fare i conti con la propria posizione fiscale in merito alle operazioni in IVA compiute nell’anno precedente: ciò rappresenta un’occasione per verificare e ottimizzare la propria situazione tributaria in ambito di imposte indirette. 

Soggetti obbligati

Sono obbligati a presentare la Dichiarazione IVA 2025 tutti i titolari di partita IVA, ad eccezione di alcuni soggetti esonerati, quali: 

  • Contribuenti in Regime Forfettario; 
  • Chi non ha effettuato operazioni IVA nell’anno di riferimento; 
  • Enti non commerciali, con specifici requisiti; 
  • Chi applica regimi di esenzione IVA, come certe operazioni sanitarie, educative, assicurative; 
  • Agricoltori con Regime Speciale IVA; 
  • Imprese in Liquidazione o Fallimento;  
  • Piccole Imprese con ricavi sotto soglie specifiche. 

Scadenze

La scadenza generale per la presentazione della dichiarazione IVA 2025 è il 30 aprile 2025.

Il 28 febbraio 2025 è la scadenza per i contribuenti che vogliono evitare l’invio della comunicazione LIPE del trimestre 2024, includendo il Quadro VP nella dichiarazione.

Credito IVA e visto di conformità

Se il contribuente ha versato più IVA sugli acquisti di beni o servizi inerenti alla propria attività, rispetto a quella incassata sulle vendite, la dichiarazione IVA chiuderà a credito. I soggetti che presentano il modello IVA 2025 a credito possono: 

  • richiederlo a rimborso, al sussistere di specifici requisiti e comunque in caso di cessazione dell’attività; 
  • utilizzarlo in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2025;  
  • utilizzarlo nel 2025 in compensazione tramite il modello F24 per il pagamento di tributi o contributi. Per importi fino a € 5.000 annui, può essere effettuata già a partire dall’1.1.2025. Per importi invece superiori a € 5.000 annui, la compensazione richiede la presentazione della dichiarazione annuale e può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della stessa. In questo caso è necessario in generale il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, salvo eccezioni. 

Le predette alternative possono coesistere. Il credito può, infatti, essere in parte destinato alla compensazione (o detrazione); in parte richiesto a rimborso.

Visto di conformità ed esonero

Il visto di conformità è un’attestazione rilasciata da un professionista abilitato (come il commercialista), che certifica che i dati contenuti nella dichiarazione fiscale sono corretti e conformi alla normativa fiscale vigente.  

Con il c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, il Legislatore ha aumentato da € 50.000 a € 70.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione o richiesta di rimborso del credito IVA a favore dei soggetti ISA che possono usufruire dei benefici premiali collegati al punteggio di affidabilità ottenuto. In particolare, è previsto: 

  • l’esonero del visto di conformità per un importo fino a € 70.000 annui, per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 9 per il 2023 o media 2022-2023; 
  • l’esonero del visto di conformità per un importo fino a € 50.000 annui, per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per il 2023 o 8,5 di media 2022-2023.

Con ultima nota delle FAQ dell’Agenzia delle entrate dello scorso 24.02.2025, viene confermato l’esonero dal visto di conformità spettante ai soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo Biennale (CPB) 2024-2025 già da quest’anno. Questi contribuenti potranno quindi utilizzare il credito IVA 2024 in compensazione nel modello F24 o richiedere il rimborso del credito IVA 2024, per un importo fino a € 70.000 senza la necessità di presentare la Dichiarazione IVA 2025 con il visto di conformità.

A cura di Elisa Ghelfi