Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. decreto “Milleproroghe”, è stata prevista una riapertura dei termini per chi nel 2023 aveva presentato domanda di adesione alla “Rottamazione-quater” per le cartelle esattoriali che aveva in sospeso, ma al 31/12/2024 non era riuscito a mantenere la regolarità nel pagamento delle rate previste. 

Infatti, l’insufficiente o tardivo versamento delle rate faceva decadere automaticamente dall’agevolazione e comportava la cessazione del piano di rientro stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”.  

Possibilità di riammissione alla Definizione Agevolata

Dall’11 marzo 2025 è ufficialmente possibile fare richiesta per rientrare nella Definizione agevolata “Rottamazione quater” delle cartelle fiscali, pagando in dieci rate o in una soluzione unica.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato con cui ricorda che rientrano nella possibilità di riammissione solo i debitigià oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali: 

  • non siano state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024; 
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento sia stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza).

Modalità di presentazione della domanda di riammissione

Per aderire alla riammissione, i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il30 aprile 2025,secondo le modalità,esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito. 

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata. In particolare, in base a quanto previsto dalla legge: 

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025

oppure 

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Successivamente Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione Agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023. 

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione Agevolata terrà conto di eventuali pagamenti, che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Esclusioni dalla riammissione alla Definizione Agevolata

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorda che la riapertura dei termini non riguarda i contribuenti in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, i quali dovranno proseguire con il piano di pagamento secondo le scadenze già previste dal piano in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

A cura di Franco Meletti